“Jugendamt incompatibile con il diritto di famiglia italiano”

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6 Luglio 2017

Figli espropriati, contenziosi tra coppie, carte bollate e avvocati. Dissertazioni giuridiche sulla più conforme delle interpretazioni da dare al rapporto tra Jugendamt tedesco e diritto di famiglia italiano. Da quando negli ultimi anni si sono moltiplicate le famiglie composte da una lei italiana e un lui tedesco e viceversa, in cui si è  dato avvio alla separazione, in presenza di figli, il diritto tedesco ha preso il sopravvento. Secondo il diritto italiano lo Stato assiste e protegge i figli in caso di separazione. Lo Stato tedesco diventa, invece,  parte in causa e sancisce per giurisprudenza di poter sorvegliare la famiglia, avocando a sé  un ruolo genitoriale, posto a tutela del supremo interesse della Germania e dei suoi figli. Esegeticamente parlando, un modo molto diverso di considerare il ruolo dello Stato e delle sue potenziali azioni. L’ Avvocato Francesco Trapella del foro di Rovigo è  un esperto di diritto e procedura penale avente riferimento la famiglia e la tutela dei minori. In qualità  di esperto avvocato in questa intervista ci spiega perché  ai sensi dell’art 29, 30 e 31 del dettato costituzionale italiano,l’art 6 della legge federale tedesca risulta essere incompatibile con il nostro sistema normativo. E perché  dunque sul piano giuridico l’esercizio della tutela del minore assolto dalla Germania appare essere incompatibile con il nostro sistema normativo. In particolare con l’art 191 del cpp che non ammette l’ammissibilità di documenti quando essi siano in aperto contrasto con le nostre norme giuridiche e dunque “contra legem”. Con le ricadute evidenti ed oggettive che ne conseguono: molti dei bambini italiani che la Germania trattiene sul proprio territorio, in forza di legge, non avrebbero un profilo di liceità  giuridica. Una condizione sempre più diffusa, quella dell’esercizio dello Jugendamt, che sta facendo lievitare il numero dei conflitti e ponendo una sempre maggiore  quantità di dubbi al legislatore italiano e a quanti sono chiamati ad applicare queste norme.

 

TAG: Framcesco Trapella, Jugendamt
CAT: Milano

2 Commenti

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  1. leoman 7 anni fa

    Chiederei al collega Avv. Trapella come si traduce, sul piano dell’effettività e non della mera enuciazione di principio nella legislazione italiana il concetto di “protezione della famiglia” soprattutto nel caso di famiglie con figli con disabilità.Visto e considerato che: 1) alla luce del nuovo diritto di famiglia non si parla più di potestà familiare ma di responsabilità familiare; 2) a tutt’oggi non viene riconosciuto il ruolo del Caregiver familare che si fà carico H24 del figlio o del familiare nonostante l’espresso dettato dell’art. 23 C.Cost.che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”; 3) la Corte Costituzionale nel sottolineare l’essenziale ruolo della famiglia nell’assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile (V. Sent. 233/05; 350/03; 215/87) abbia messo in rilievo che una tutela piena dei soggetti deboli richieda, oltre le prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l’inserimento sociale, e soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana. Ciò premesso, in caso di diniego dei suddetti diritti, la famiglia trova tutele nel processo Penale, alla luce dell’art. 28 della Costituzione?.Graditissima una nota di riscontro.Grazie Avv. Antonio Leomanni. antonioleomanni@tiscali.it.

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  2. francesco-trapella 7 anni fa

    Caro Collega,
    Le tue considerazioni – pure condivisibilissime – deviano leggermente dal motivo del mio intervento.
    Ciononostante, spero di rispondere esaurientemente alle tue perplessità: talune di esse deviano dal mio campo di ricerca e professionale, per cui mi scuso di eventuali imperfezioni (non parlo mai, né pratico, proprio per evitare errori, materie che non conosco).
    Dunque, le estrinsecazioni del principio di protezione della famiglia (e, ricorderai dalla mia intervista, della gioventù e della donna madre): per fare banali esempi, il costo che lo Stato si accolla sui libri di testo in età di scuola elementare o le regole sulla successione legittima o, ancora, l’esistenza di un diritto penale della famiglia.
    È un sistema perfettibile? Sicuramente, e il tuo riferimento alla 104 (e a quel che ne deriva) ne è un esempio più che tangibile.
    Parli, infine, di tutela penale: il principio di frammentarietà induce ad una risposta negativa al tuo ultimo quesito. Solo se la singola condotta concretamente esaminata (ma qui stiamo ragionando per esempi astratti) rientra in una delle fattispecie di legge (magari il mancato aenpimento agli obblighi familiari o i maltrattamenti, per fare due esempi) scatta la repressione penale.
    Ancora, un sistema perfetto? Assolutamente no! Tanto che con altri colleghi sparsi per la Nazione stiamo approntando un documento da sottoporre agli organi competenti per denunciare tali mancanze: se sarai interessato, potrai contattarmi senza problemi.
    In ultimo, una considerazione che, invece, torna sui contenuti del mio intervento: non dobbiamo compiere l’errore di portare le deficienze del nostro sistema a giustificazione dell’ingerenza altrui. Quello tedesco – lo dico più volte nell’intervista, ricorderai – non è né bene, né male… è semplicemente diverso dal nostro. Tanto basta ad obbligare gli operatori giudiziari ad una verifica del grado di compatibilità tra i sistemi, prima di accettare acriticamente l’ingresso di materiali stranieri nel nostro processo.
    Ben lieto dell’incontro, ti lascio anch’io il mio contatto per eventuali ulteriori confronti: francesco.trapella@unife.it
    I migliori saluti,
    Francesco Trapella

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