Le finanziarie condannate a restituire i costi dei prestiti estinti in anticipo

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17 Gennaio 2021

Il Tribunale di Milano, dopo la sentenza del Tribunale di Torino che ha condannato la finanziaria Santander,  ha accertato la nullità delle clausole contrattuali utilizzate da Compass, Futuro e Agos fino al mese di aprile 2020  in merito alla questione del rimborso dei costi ( negata dalle finanziarie) quando si verifica l’estinzione anticipata dei contratti di credito con i consumatori.

Va detto che  in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore (agli effetti dell’art. 125-sexies TUB)  considerato che  sono  comprese nel “costo totale del credito,” gli oneri  detti up front e recurring, ( che vengono pagati in anticipo al momento dell’erogazione del credito) sono a questi  rimborsabili le somme pagate,  per la frazione pertinente alla “restante durata del contratto”.

Va da sé che il consumatore può chiedere  il recupero di somme  indebitamente trattenute dalla banca o finanziaria ex art. 125-sexies TUB e per farlo deve semplicemente provare :

1) che il finanziamento rientra nel campo di applicazione del credito ai consumatori;

2) deve aver chiesto il rimborso anticipato del prestito.

Pertanto tutte le clausole inserite nei contratti di finanziamento che limitino, in caso di estinzione anticipata, il rimborso dei “costi dovuti per la vita residua del contratto” con esclusione di oneri up front ( cioè quelli pagati per l’istruttoria in genere), sono affette da nullità per violazione dell’art. 125-sexies TUB.

Ai sensi dell’art. 16 par. 1 dir. 2008/48/CE e dell’art. 125-sexies TUB, il finanziatore è tenuto a ridurre l’ammontare del debito residuo del cliente, ossia i costi dei premi assicurativi non goduti, secondo la formula prevista in contratto o in difetto secondo un criterio pro rata temporis.  

E’ dunque, consentita al consumatore, che estingua il finanziamento concessogli, la facoltà di liberarsi dell’obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, evitandogli il disagio e l’onere economico-finanziario di versare l’intero e poi agire per il recupero della differenza.

Il Giudice meneghino con tre provvedimenti in via d’urgenza di fine anno 2020, in sede di reclamo, ha affermato l’applicabilità della sentenza Lexitor, della Corte di giustizia dello scorso 11 settembre, per tutti i contratti stipulati a partire da settembre 2010 e fino a dicembre 2019; inoltre e in linea con il tribunale di Torino, ha inibito alle tre società il comportamento illegittimo consistente nella riduzione dei soli costi recurring (ovvero  correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso dell’intero rapporto) e non del costo totale del credito comprensivo delle spese fisse, di istruttoria finanziate, dei costi up-front o istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del prestito, in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori prima del 4 dicembre 2019 .

Nel corso del giudizio, le società finanziarie hanno sostenuto l’inapplicabilità della sentenza della Corte di giustizia per tutte le estinzioni anticipate precedenti al 5 dicembre 2019, data in cui la Banca d’Italia ha emanato una circolare che invitava gli intermediari ad adeguarsi al diritto europeo.

Ma il Tribunale milanese ha costi deciso:

– “Inibisce alla resistente il comportamento illegittimo consistente nella riduzione dei soli costi recurring (ovvero correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto) e non del costo totale del credito comprensivo delle spese fisse, spese di istruttoria finanziate, dei cd. costi up-front o istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del prestito, in caso di estinzione anticipata dei contratti credito ai consumatori prima del 4.12.2019;

– Ordina alla resistente la pubblicazione -sulla home page del proprio sito internet- di un avviso con un estratto del presente provvedimento, diretto ad informare tutti i consumatori della illegittimità della clausola n. 10 e delle condizioni meglio descritte in motivazione e del loro diritto -in caso di avvenuta estinzione anticipata nel periodo prima del 4.12.2019 e ove non sia decorsa la prescrizione decennale- di ottenere la riduzione del costo totale del contratto di credito, comprensiva anche dei costi up-front, istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del contratto ( in particolare le spese fisse contrattuali e le spese finanziate in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto;

– ordina alla resistente la pubblicazione del dispositivo sul Corriere della Sera, Il Mattino, Il Messaggero, Il sole 24 ore, con dimensioni non inferiori ad una pagina, anche ex art. 120 c.p.c;

– assegna un termine di 90 giorni per l’adempimento di tutti i suesposti ordini (omissis)”

In sostanza a seguito di questi provvedimenti le società finanziarie sono tenute a  comunicare l’illegittimità delle clausole e i diritti dei consumatori ad ottenere la restituzione dei costi up-front con una pubblicazione sui loro siti Internet e con una comunicazione indirizzata a tutti i clienti. Se le società non si atterranno a queste regole e non provvederanno al rimborso dei costi, il consumatore è legittimato ad agire, anche con una causa collettiva per far valere il suo buon diritto.

Va ricordato che già l’Antitrust, a seguito di un’ approfondita istruttoria, decise di infliggere a Compass  una sanzione di 4,7 milioni di euro. Il garante per la concorrenza e della direzione generale per la tutela del consumatore, accertò che la società aveva posto in essere una pratica commerciale ritenuta contraria alle regole del Codice del consumo, ossia l’abbinamento forzoso e obbligatorio, al momento della stipula di contratti di finanziamento personale, di prodotti assicurativi non collegati al credito, di cui la stessa finanziaria è intermediaria.

In pratica, per concedere prestiti, la predetta società di intermediazione,  imponeva anche la sottoscrizione di polizze assicurative che non erano affatto collegate o funzionali al finanziamento chiesto dal cliente. L’Antitrust, ha accertato che questa pratica scorretta è andata avanti per 5 anni, dal gennaio 2015 e al momento della decisione risultava in corso.

Dall’istruttoria “emerge una politica commerciale di distribuzione delle polizze non connesse ai finanziamenti – scrive l’Antitrust nel bollettino che chiude l’attività 2019 – particolarmente spinta, con il collocamento di prodotti assicurativi non conformi alle esigenze del beneficiario del prestito”. Secondo il garante, “la gravità della pratica è peraltro ravvisabile nella natura aggressiva della stessa, nonché nell’entità del pregiudizio economico dei consumatori beneficiari dei prestiti, e nella loro debolezza, derivante da uno stato di bisogno che li ha indotti a richiedere alla finanziaria liquidità possibilmente in breve tempo”. La pratica illecita avrebbe in conclusione arrecato un pregiudizio valutato tra i 60,5 e i 90,5 milioni a carico dei consumatori coinvolti, a fronte di ricavi per Compass calcolati in un range tra 15,2 e 35,2 milioni.

Si segnala che anche nei procedimenti del sovraindebitamento è utile inserire il richiamo alla suindicata normativa su gli oneri non restituiti dalle società finanziarie in sede di estinzione anticipata dei prestiti;  invero le decisioni sopra richiamate possono di sicuro esser citate , per meglio comporre la crisi e ridurre l’indebitamento.

LO SPORTELLO SOCIALE ANTICRISI https://www.glistatigenerali.com/banche_economia-circolare/le-proposte-dello-sportello-sociale-anticrisi-per-aiutare-gli-insolventi/

è attivo per le azioni di recupero dei costi indebitamente trattenuti da banche e finanziarie, per chi è un consumatore ed ha richiesto l’estinzione anticipata del suo prestito.

Per contatti e info: centrotutele@libero.it

Tel: 0817281404 oppure invia un messaggio al cell 3398902342 e verrai contattato.

Vedi il video sullo SPORTELLO SOCIALE ANTICRISI

https://www.youtube.com/watch?v=CQaAXsZmbe0

 

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CAT: Banche e Assicurazioni, Polizze assicurative

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