Cooperazione rafforzata per i contribuenti di serie A

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27 Dicembre 2014

In attuazione dell’articolo 6 della Delega Fiscale, il Consiglio dei Ministri  ha approvato nella giornata del 24 dicembre scorso lo schema di decreto legislativo contenente anche alcune novità in materia di cooperazione rafforzata tra Amministrazione Finanziaria e Contribuenti.

“Al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzionedelle controversie in materia fiscale” si istituisce un particolare regime di “adempimento collaborativo” a cui il contribuente (o meglio una certa tipologia di contribuente) potrà accedere su base opzionale. La scelta potrà essere esercitata mediante una apposita istanza presentata all’Agenzia delle Entrate, istanza che sarà riscontrata da quest’ultima entro i successivi 120 giorni.

Il contribuente che accederà a questo regime avrà diversi vantaggi in termini di minori adempimenti amministrativi e maggiore celerità nella gestione dei rapporti con il fisco ma dovrà garantire all’Amministrazione Finanziaria determinati flussi informativi e in particolare  dovrà comunicare tempestivamente  eventuali operazioni poste in essere che possano essere considerate di pianificazione fiscale aggressiva, nell’ottica di una partecipata valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Nel caso in cui il contribuente comunichi tempestivamente situazioni che possano generare rischi fiscali prima della presentazione della relativa dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non condivida la posizione dell’impresa e voglia contestare il suo operato, applicherà le sanzioni amministrative ridotte alla metà.

Novità fondamentali sono poi previste in tema di interpello con la finalità di garantire al contribuente risposte rapide tali da assicurare e non pregiudicare il normale svolgimento dell’attività di impresa. Il contribuente potrà infatti interpellare l’Agenzia delle Entrate in relazione all’applicazione di determinate disposizioni tributarie rispetto a casi concreti per i quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali e l’Agenzia delle Entrate sarà obbligata a rispondere entro termini notevolmente più brevi rispetto a quelli ordinari (ovvero 45 giorni in luogo dei 120 oggi previsti).

Per quanto riguarda i profili penali, in caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia delle entrate comunicherà alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all’attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.

Altro vantaggio non indifferente per chi accederà al regime è infine l’esonero dal rilascio di garanzie ai fini del rimborso di imposte sia dirette che indirette.

Se in linea generale l’istituzione del regime (e la ratio che lo ispira) è senz’altro da accogliere favorevolmente, la platea che potrà in concreto accedere al regime è peró molto ristretta: nella prima fase riguarderà solo i contribuenti con un volume d’affari superiore ai 10 miliardi di euro, per poi estendersi a tutti i cosiddetti grandi contribuenti (volume d’affari superiore ai 100 milioni) e ai gruppi di imprese.  E comunque dovranno essere soggetti dotati di un adeguato sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. I contribuenti  avranno  l’onere  di  predisporre  delle  strutture  di   governance interna,   sul   modello   dei   meccanismi   predisposti   dalla   231/2001,   che   permetta   un  maggior   controllo del rischio  fiscale  e  una  responsabilità  imputabile  all’organo  a  cui  sono  attribuite  specifiche  responsabilità.

Restano quindi fuori tutte quelle piccole e medie imprese,  caratterizzanti il tessuto economico italiano, per  le quali instaurare un  rapporto di efficace cooperazione con il fisco rimane molto difficile e spesso rimesso alla discrezionalità del singolo funzionario.

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CAT: Legislazione

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