L’arbitro bancario a favore dei risparmiatori per errato rimborso buoni postali

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6 Marzo 2020

Con ricorso presso Arbitro Bancario Finanziario di Napoli si richiedeva, che per alcuni Buoni fruttiferi postali emessi il 23.1.1987 per complessive Lire ‪6.000.000‬ ed appartenenti alla serie “P”, fosse accertato il loro diritto al rimborso degli interessi nella misura di € 43.000,00 ovvero alla maggiore somma determinata dal Collegio, oltre rivalutazione monetaria, interessi e le spese di procedura.

In seguito all’istruttoria intercorsa nonchè alle copiose eccezioni dell’Intermediario, che insisteva per il rigetto della domanda, il Collegio di Napoli concludeva come segue: “Le ricorrenti contestano l’importo liquidato dall’intermediario il quale ha applicato i nuovi criteri anche per lo scaglione dal 21° al 30° anno, nonostante che detto scaglione non sia
stato modificato sul retro del buono, ove compare ancora la dicitura “Lit. ‪516.300‬ per ogni successivo bimestre  maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”….

Nella specie sul buono postale è stata apposta la dicitura SERIE Q/P, con una timbratura su modello stampato secondo le regole precedentemente in vigore; sul retro del titolo, mediante timbratura sovrapposta alla griglia originaria, sono stati indicati i nuovi tassi di
interesse fino al 20° anno, ma non si è variata né annullata né modificata la dicitura esprimente la regola circa l’interesse nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Deve confermarsi il consolidato orientamento dei Collegi (cfr. per tutte la decisione n. 5674/13 del Collegio di coordinamento) secondo cui con la sola eccezione dell’attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all’emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015: Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Deve dunque riconoscersi alle ricorrenti l’applicazione delle condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo ed in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (“L. ‪516.300‬ per ogni successivo bimestre…”), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all’emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione… il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Sull’argomento in questione risulta in corso un consistente contenzioso in atto tra risparmiatori e Poste Italiane. Come detto l’oggetto del contendere sono i buoni fruttiferi postali emessi negli anni Ottanta e Novanta. Ci sono persone che non sanno di avere ottenuto meno del dovuto, ma è importante sapere che si può presentare ricorso fino a dieci anni dall’incasso.

La Cassazione, nel 2007 e nel 2018, ha riconosciuto che vi può essere si una modifica ” in peggio” dei rendimenti riportati nei buoni fruttiferi postali, ma esclusivamente per quelli in data
antecedente alla pubblicazione del decreto del 1986. Per le emissioni successive valgono i rendimenti indicati sul retro del documento. Pertanto, dovrà essere tutelato – dicono i giudici, così come nel caso di specie – “la tutela dell’affidamento del risparmiatore”.
Lo studio legale, grazie alle legittime e fondate tesi difensive portate avanti, ha visto ottenere il  rimborso degli interessi negati.
Pertanto, risulta di fondamentale importanza verificare prima o dopo l’incasso dei buoni postali, se si rientra nei casi menzionati per verificare la possibilità di ottenere il rimborso originario degli interessi pattuiti.

Scarica il provvedimento ABF

 

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CAT: Napoli

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