La pandemia: tra voli cancellati e diritti violati. Come tutelarsi?

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26 Agosto 2020

La ormai nota pandemia da Covid- 19 ha comportato la cancellazione di moltissimi voli  a causa delle restrizioni imposte da ogni Stato al fine di contenere la diffusione del virus.

Le compagnie aeree, anche in forza di una legge emanata dal Governo, stanno riconoscendo un voucher, pari al valore del prezzo pagato per il biglietto aereo,  da utilizzare entro un anno.

Tuttavia tale norma sembrava presentare profili di illegittimità in quanto effettuava una deroga ad un’altra norma sovraordinata e superiore che non risulta (va) attualmente sospesa: ossia al regolamento comunitario  261-04 che prevede comunque il rimborso del biglietto aereo al passeggero nel caso di volo cancellato anche in presenza di circostanze eccezionali.

E’ proprio al fine di evitare un procedimento di infrazione  dall’Europa che il governo con apposita norma ha  adesso esteso la validità del voucher da dodici a diciotto  mesi con la possibilità di richiedere il rimborso nel caso di mancato utilizzo del suddetto voucher entro tale termine.

Un intervento legislativo che, a ben vedere, effettua una forzatura alle raccomandazioni espresse in sede europea minando ulteriormente i diritti dei passeggeri/viaggiatori nella loro nota veste di contraenti deboli di fronte allo strapotere delle multinazionali dei cieli.

Come noto, inoltre, il regolamento comunitario poc’anzi citato prevede delle fasce di indennizzo da 250 euro sino a 600 euro nel caso di cancellazione, ritardo del volo di almeno tre ore e overbooking.

Tale norma però non trova applicazione nel caso in cui uno dei tre disservizi sia stato causato da eventi eccezionali che sfuggono dal controllo della compagnia aerea. E’ evidente che una pandemia è un evento eccezionale e che la cancellazione di molti voli è stata anche dovuta a delle restrizioni imposte in ogni singolo Stato con chiusura di molti aeroporti.

Diversa valutazione, con quindi la possibilità di richiedere un indennizzo in denaro, occorre fare per i voli cancellati o in ritardo o infine  in overbooking in partenza dal tre di giugno scorso in poi, data in cui il Governo ha aperto le frontiere a tutti i paesi Europei e ai paesi dell’ Aerea Schengen non avendosi pertanto alcuna restrizione se non per la parte relativa al distanziamento sociale nei terminal aeroportuali e a bordo dei vettori aerei.

 

Al momento gran parte delle compagnie aeree cercano di rispondere alla gran mole di reclami presentati dai passeggeri. Discorso a parte merita la compagnia di bandiera Alitalia, la quale non solo non è munita sul proprio sito di un modulo per richiedere un indennizzo o un rimborso, come le altre compagnie aeree, ma risulta altresì che la stessa abbia sostituito il call center gratuito con uno a pagamento. Ad ogni modo, al momento i reclami a cui la compagnia di bandiera non ha dato alcun riscontro risultano davvero tanti, con l’ulteriore beffa che un ‘eventuale azione giudiziaria rimarrebbe impigliata dentro le maglie dello stato di amministrazione straordinaria in cui si trova Alitalia.

Ma la pandemia ha mandato anche in fumo tanti viaggi organizzati.

In tali casi, se i malcapitati viaggiatori/contraenti aveva già versato l’acconto, che non può superare il 25% del prezzo complessivo, possono chiedere al Tour operator, nell’ambito di una composizione bonaria della vicenda, di congelare la somma e rinviare il viaggio al prossimo anno. Diversamente si potrebbe chiedere l’annullamento con riconoscimento di un voucher di pari valore della somma versata a titolo di acconto con la possibilità di ottenere il rimborso in denaro se l’anzidetto voucher non viene utilizzato entro i diciotto mesi previsti dalla legge.

Occorre precisare però che al di fuori di questa situazione di natura eccezionale dovuta alla pandemia e che ha indotto il Governo ad apprestare una norma per evitare il fallimento dei Tour operator e/o agenzia intermediarie attraverso l’espediente del voucher, se il viaggiatore non può più partire per una causa sopraggiunta e imprevedibile ha diritto, così come previsto dal Codice del Turismo, alla restituzione dell’intera somma versata a titolo di acconto. Ovviamente è necessario che si tratti di un c.d. pacchetto di viaggio con combinazione di servizio di trasporto ed alloggio.

 

 

 

 

 

 

TAG: #Coronavirus #Covid19, aeroporti, Viaggi
CAT: trasporti (aerei, ferrovie, navi, bus), Turismo

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