Care regioni vicine e lontane: si parlerà di voi nelle Europee 24?

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11 Gennaio 2024

La prossima legislatura del Parlamento Europeo dovrà occuparsi della modifica dei Trattati seguendo le indicazioni del CoFoE ( Conference of the Future of Europe) e sanare alcune distorsioni legislative, ad esempio, su Continuità territoriali e regime fiscale delle Regioni Ultraperiferiche.  

Come riferisce il portale della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/themes/outermost-regions_en?etrans=it) l’Unione Europea (UE), oltre ai territori continentali, annovera nove regioni ultraperiferiche, geograficamente molto distanti dal continente europeo (isole, gli arcipelaghi e un territorio terrestre) quali Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Isola della Riunione e Saint-Martin (Francia), Azzorre, Madeira (Portogallo), le Isole Canarie (Spagna). Si trovano nell’Oceano Atlantico, nel Mar dei Caraibi, nel Sud America e nell’Oceano Indiano e ospitano quasi 5 milioni di cittadini dell’UE, tutti elementi statuiti dall’art. 349 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). L’UE ha messo in atto misure e disposizioni specifiche legislative per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo a causa della dipendenza economica da limitata produzione autoctona, insularità, dimensioni ridotte, topografia e clima difficili, che, specie nel periodo del cambiamento climatico, rendono problematiche la produzione agricola e i trasporti con Madre Patria. Questa politica di aiuti extraterritoriali è tuttavia segnata da un forte partenariato tra tre Stati membri (Francia, Portogallo e Spagna). Una politica dunque non inclusiva specie per l’Italia e la Danimarca. Sicilia, Sardegna e Isole Faer-Oer -arcipelago a governo autonomo che fa parte del Regno di Danimarca con 18 isole vulcaniche tra l’Islanda e la Norvegia nell’oceano Atlantico del Nord- restano escluse dai vantaggi economici, produttivi e fiscali previsti per le altre isole ora descritte, malgrado i buoni auspici della Commissione che scrive “ Nel maggio 2022, la Commissione europea ha adottato un’ampia strategia per le regioni ultraperiferiche volta a riflettere le specificità di queste regioni in tutte le politiche, con particolare attenzione a “mettere le persone al primo posto” sostenendo le condizioni di vita”.

Viene infatti negata la solida base giuridica fornita dalle Sentenze della Consulta. La Corte Costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2017 n. 154, ha in sostanza reso vanificato molte imposte fiscali (Iva–Irpef–Irpeg) e le accise sui beni di consumo quali alcolici e carburanti per i residenti della Sardegna. Anche le utenze di gas ed energia elettrica dovrebbero essere esenti da tasse quali IVA e accise, almeno dal 2010. La Corte Costituzionale conferma che, ai sensi del d.lgs. n. 114/2016, la Regione Sardegna è stata autorizzata a concedere (appunto a decorrere dal 2010) tutti i vantaggi fiscali previsti dalle Direttive n. 69/75/CEE, n. 69/74/CEE e dai Regolamenti n. 918/1983 e n. 2504/1988, quelle compensazioni fiscali che competono ai residenti nell’isola. E ciò in virtù del d.lgs. n. 75/98 che ha dichiarato il territorio della Sardegna extra doganale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 128 del Regolamento n. 2913/92, dove si prevede la legittima richiesta del rimborso o sgravio dai dazi doganali, Iva e accise (dazi all’importazione), quando si dimostri che le merci siano destinate ad una zona franca. L’art. 92 del Trattato di Roma conferisce alle Isole lontane come, appunto, la Sardegna e alla Sicilia, che pure non ne ha fatto richiesta, la liceità di un regime fiscale speciale di franchigia. Al di fuori di una ristretta classe politica e cerchia di giuristi, soprattutto esperti di Diritto Costituzionale, nessuno ne ha mai saputo nulla. Appare invece ascritto alla Giunta Cappellacci il merito di essersi battuta a riguardo, raccogliendo la sollecitazione di 320 sindaci per la Zona Franca Integrale. La vicenda nasce da un complesso articolato di concorrenza legislativa tra l’UE e Paesi membri, similare a quanto avviene codificato in Italia dall’art. 117 Cost. All’Italia, quale Stato membro, compete l’obbligo di adottare disposizioni e contenuti non solo dei Trattati, ma anche dei Regolamenti e Direttive Comunitarie, ossia le Direttive n. 69/75/CEE, n. 69/74/CEE e dai Regolamenti n. 918/1983 e n. 2504/1988, sulle compensazioni fiscali. Invece, anziché la tassazione prevista nella Direttiva n. 69/75/CEE, è stata riservata alle Regioni a Statuto Speciale la stessa tassazione fiscale riservata alle altre a statuto ordinario. Adesso la popolazione, cui non è stata applicata la disposizione, vanta ottimi motivi per una class action dal possibile risvolto devastante. Immaginate quanti esercizi commerciali e imprenditoriali hanno avuto il destino del processo fallimentare a causa della mancata applicazione di questa normativa. Ne verrebbero coinvolti politici e funzionari dell’Agenzia delle Entrate della Sardegna. Senza considerare le aziende petrolifere che non hanno indotto i titolari della distribuzione dei carburanti a porre in essere detta normativa. Naturalmente potrebbero in[1]correre nel reato di evasione e frode fiscale per illecito arricchimento. Per estrapolazione assurda e fantapolitica medesimo regime fiscale potrebbe essere esteso anche ai ticket sanitari. La titolarietà della Zona Franca, quale territorio extra doganale ai sensi dell’art. 169, 170 e 251 del DPR n. 43/73,[1] ha una lunga storia che trova le sue radici nei Padri Costituenti. Già la normativa delle zone franche veniva introdotta mediante l’art. 12 della legge Costituzionale n. 3/1948 e il successivo d.lgs. 75/78. Il d.lgs. 43/73 codifica il diritto di ritenersi o istituire zone franche per la caratterizzazione geografica di lontananza, di isolamento ovvero di natura demografica. Così sono disciplinati dalla stessa normativa, al pari della Sardegna, con esclusione di dazi doganali, iva e accise, la Regione della Valle d’Aosta, il porto franco di Trieste, diritto riconosciuto prima dell’entrata in vigore del Trattato di Roma del 1957, che con l’art. 234 modula le convenzioni internazionali concluse tra gli stati membri e paesi terzi. Contra legem dunque l’imposizione di un regime fiscale permanente. Chi lo pone in essere, classe politica che lo concepisce e classe dirigente che lo attua, si potrebbe rendere responsabile di danno provocato ad interi strati sociali, non dunque alla singola persona giuridica, ai sensi degli artt. 2598, 2599, 2600, 2601 c.c. Tuttavia la Corte Costituzionale n. 154 del 4.07.2017 a pagina 40 del pdf mitiga e pone una pregiudiziale ai fini giuridici futuri. Afferma infatti che il danno causato dall’Italia alla Sardegna, nella cosiddetta “Vertenza Entrate” viene «superato in conseguenza dei vantaggi ottenuti con l’accordo stipulato in data 21 luglio 2014, dei cui obblighi non può sostenersi l’inadempienza da parte dello Stato dopo che lo stesso ha dato attuazione all’art. 8 dello Statuto Sardo con l’emanazione del d.lgs. n. 114/2016, in tal modo eliminando la causa principale degli squilibri finanziari lamentati dalla Regione Sardegna»[2]. Dunque, la Corte sentenzia che la Regione è stata autorizzata alla concessione dei benefici fiscali, previsti dalle Direttive n. 69/75/ CEE, n. 69/74/CEE e dai Regolamenti n. 918/1983 e n. 2504/1988, avendo lo Stato italiano disciplinato la Regione Sardegna tra quella a Zona Franca. Regolamento n. 2913/92 che assieme al Regolamento n. 2454/93, disciplinano il regime fiscale che deve essere riservato ai d.lgs. n. 114/2016, residenti nei territori individuati come extra doganali, e per questo appositamente richiamati nello stesso decreto (d.lgs. n. 75/98)[3]. Bisogna dunque far valere le regole del Diritto Comunitario rispetto a quello degli Stati membri, come recita anche il Regolamento UE n. 952/2013, che si pronuncia nel merito ora discusso. All’art. 5 si osserva che per l’Italia continuano ad applicarsi le disposizioni del DPR n. 43/73 (TULD) e quelle del d.lgs. n. 374/90. Essere in Europa significa accettarne regolamenti e direttive, leggi e determinazioni, tuttavia non possiamo escludere le determine legislative in tema di federalismo fiscale, devoluzione e la disciplina fiscale oggetto di considerazione dalla Costituzione. Basti ricordare l’art. 117 che disciplina il regime di concorrenza legislativa, in pratica da un lato la potestas legislativa regionale, e qui parliamo di Regioni a Statuto Speciale, e dall’altro la Legge nazionale d’insieme o quadro, spettante al Governo. Mentre l’art. 116 disciplina non solo l’istituzione regionale ma ne codifica il funzionamento. Disattenzione od omissione? Un clamoroso esempio di mancata attuazione della Costituzione Italiana (artt. 116, 117 nonché Titolo V) e Disposizioni europee. La X Legislatura del Parlamento Europeo si ricorderà delle esclusioni ora riferite che nel caso specifico interessano circa 7 milioni di cittadini europei ( italiani e danesi) chiamati alle urne?

[1] DPR 43/73 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973
[2] d.lgs. n. 114/2016, Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna – legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali
[3] Sardegnareporter.it», La Sardegna finalmente è Zona Franca, Corte Costituzionale: sentenza del 4 luglio 2017 n°154/17. luglio 2017

TAG: Coninuità territoriale, Politiche d'inclusione europea, Regimi fiscali extraterritoriali, zona franca
CAT: Fisco, Istituzioni UE

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