Milano

Olimpiadi, Report la fa facile ma gli extra costi non sono un crimine

Perché la semplificazione mediatica può essere fuorviante quando il racconto si concentra solo sull’effetto politico-comunicativo della richiesta di risorse pubbliche, senza ricostruire con sufficiente precisione la filiera tecnica e procedurale

13 Gennaio 2026

Le note vicende che hanno coinvolto l’urbanistica milanese hanno messo in evidenza criticità strutturali riconducibili a opacità procedurali, potenziali conflitti di interesse e, più in generale, a una non sempre adeguata attenzione alla gestione della città come bene e nell’interesse pubblico.

In questo contesto si è progressivamente consolidata una narrazione che tende a estendere tali criticità a una lettura complessivamente negativa e indistinta dei processi decisionali, spesso travalicando la necessaria distinzione tra profili politici, profili amministrativi e profili tecnico-procedurali.

Il risultato è una semplificazione del racconto che, pur intercettando un diffuso bisogno di controllo e trasparenza, non sempre costituisce un servizio informativo adeguato nei confronti della pubblica opinione, perché riduce la comprensione delle cause effettive e dei meccanismi decisionali verificabili.

Un esempio di questa tendenza è offerto dalla trasmissione Report dell’11 gennaio 2026, nella parte dedicata al dossier olimpico, con un focus su opere caratterizzate da un forte coinvolgimento di capitali privati — in particolare il Villaggio Olimpico e l’Arena di Santa Giulia — successivamente affiancate da richieste di contribuzione pubblica finalizzate a coprire extracosti.

Proprio in casi di questo tipo, la qualità dell’informazione dovrebbe consistere nel chiarire, con ordine logico e supporto documentale, quali extracosti siano effettivamente emersi, da quali fattori derivino (maturazione progettuale, prescrizioni, iter autorizzativi, dinamiche di mercato), quali siano i presupposti contrattuali che consentono o meno richieste compensative e quali criteri l’amministrazione applichi per stabilire ciò che è ammissibile o ingiustificato.

Se invece il racconto si concentra prevalentemente sull’effetto politico-comunicativo della richiesta di risorse pubbliche, senza ricostruire con sufficiente precisione la filiera tecnica e procedurale, si alimenta una generalizzazione che rafforza sfiducia e indignazione, ma non incrementa la capacità del pubblico di valutare responsabilità e scelte in modo consapevole.

Questa premessa è importante per chiarire che il ragionamento che segue non nasce da un riflesso difensivo verso amministrazioni o promotori ma da un problema diverso, e per chi opera nei lavori pubblici è un problema decisivo.

Sono rimasto francamente colpito, e in parte perplesso, dal modo in cui Report (puntata 11/01/2026) ha impostato la narrazione sugli extracosti delle opere connesse a Milano–Cortina 2026, nel tratteggiare la traiettoria “da Olimpiadi a costo zero” a “conto per lo Stato” e nel rappresentare la transizione da investimenti promessi come privati alla domanda di risorse pubbliche per colmare scostamenti economici.

Il tema è legittimo e merita massima trasparenza. Tuttavia, la narrazione è stata costruita con un registro marcatamente semplificatorio: l’extracosto viene suggerito come anomalia quasi auto-evidente e principalmente riconducibile a condotte intenzionali (o comunque a una catena di responsabilità “morali” lineare), omettendo la parte tecnicamente più rilevante: la fisiologia degli scostamenti tra stima iniziale e costo finale in un contesto regolatorio, progettuale e di mercato come quello italiano.

Nel sistema italiano (e più in generale internazionale) lo scostamento tra costo stimato e costo finale nelle opere complesse è frequente. La letteratura internazionale distingue chiaramente tra cause tecniche, economiche, psicologiche e politiche dell’underestimation, senza ridurre il fenomeno a una sola matrice “corruttiva”.  Studi empirici recenti confermano inoltre che una quota rilevante dell’escalation avviene nelle fasi di pianificazione e definizione contenutistica (scope/design), e che fra le cause ricorrenti figurano stima iniziale incerta, modifiche progettuali e variazioni dei prezzi degli input.  In altre parole: gli extracosti possono derivare da dolo, ma non sono sempre e non sono necessariamente spiegabili solo con il dolo.

Quindi, la questione degli scostamenti tra stime iniziali e costi/tempi effettivi delle opere pubbliche va letta, prima ancora che in chiave mediatica, come un problema eminentemente tecnico-sistemico, riconducibile a tre driver principali tra loro concatenati.

In primo luogo, una quota rilevante degli scostamenti deriva dalla maturità progettuale assunta a base della procedura di affidamento. Quando il quadro economico viene costruito su livelli progettuali ancora “elastici” (ad esempio fattibilità preliminari o PFTE non sufficientemente sviluppati), oppure quando si va a gara su elaborati che non hanno ancora incorporato in modo robusto vincoli, interferenze, prescrizioni e condizioni al contorno, una parte della definizione tecnico-economica viene inevitabilmente “traslata” nella fase esecutiva.

Questo spostamento di informazione e di dettaglio lungo la filiera decisionale produce, con elevata probabilità, varianti, riprogrammazioni e conseguenti aggiornamenti prezzi. In tale prospettiva, la ristrutturazione dei livelli di progettazione introdotta dal D.Lgs. 36/2023 [1](PFTE e progetto esecutivo) mira esplicitamente a rafforzare la qualità del progetto posto a base di gara e, quindi, la controllabilità di tempi e costi; in parallelo, l’indirizzo di regolazione e vigilanza di ANAC[2] insiste sulla centralità della progettazione “solida” e sulla necessità che eventuali compressioni procedurali non riducano il contenuto sostanziale della base di affidamento.

In secondo luogo, incidono in modo determinante i tempi procedurali e l’“invecchiamento” delle stime.

L’attraversamento di iter autorizzativi complessi (conferenze di servizi, procedimenti ambientali e urbanistici, eventuale contenzioso) comporta spesso che tra la stima originaria e l’effettiva cantierizzazione trascorrano anni; in questo intervallo il quadro economico tende a perdere aderenza al mercato e alle condizioni reali di realizzazione.

Anche qui il tema non è solo gestionale, ma strutturale: l’obiettivo normativo di rispettare vincoli e mantenere costi/tempi previsti presuppone tempi amministrativi ragionevoli e capacità tecnica adeguata delle stazioni appaltanti, altrimenti la stima iniziale si configura come baseline debole e progressivamente obsoleta. E chi lavora in questo campo conosce bene le debolezze di questo sistema.

In terzo luogo, interviene la volatilità dei mercati e la conseguente necessità di meccanismi di revisione prezzi. Il “caro materiali” degli ultimi anni ha reso evidente che gli scostamenti possono essere generati da dinamiche endogene al sistema. Basti pensare che a seguito della guerra Russo-Ucraina l’acciaio per edilizia ha subito aumenti del 50-55%.

Lo stesso legislatore ha introdotto e prorogato strumenti straordinari di compensazione/revisione (ad esempio l’art. 26 del D.L. 50/2022[3] e relativi provvedimenti applicativi).

Nel nuovo Codice, la revisione prezzi è inoltre prevista in modo strutturale tramite clausole e parametri obbligatori, con riferimento anche alla produzione di indici statistici dedicati ai contratti pubblici da parte di ISTAT.

Ne consegue un punto interpretativo essenziale: se l’ordinamento disciplina ordinariamente e straordinariamente la revisione, riconosce che una parte degli scostamenti non è riducibile a patologie (dolo o mala gestio), ma è connessa a meccanismi sistemici che devono essere governati tramite qualità progettuale, tempi procedurali compatibili e strumenti di aggiornamento economico coerenti con l’andamento dei mercati.

Chiariti questi aspetti, tornando al servizio di Report, ci si aspetterebbe una ricostruzione tecnicamente affidabile della vicenda evitando  impostazioni “a tesi”, distinguendo i diversi livelli di scostamento, che hanno cause e responsabilità non sovrapponibili: (i) quello fisiologico, legato alla normale maturazione dalla stima preliminare al progetto esecutivo/contratto (integrazione di vincoli, prescrizioni e interferenze); (ii) quello concausato, determinato da ritardi procedurali, contenziosi, varianti necessarie e adeguamenti prezzari/revisione prezzi; (iii) quello patologico, riconducibile a carenze gravi di programmazione e progettazione, governance contrattuale inefficace o, nei casi estremi, condotte dolose.

Il limite di una narrazione orientata prevalentemente sul piano patologico è che rischia di attribuire a priori una causalità univoca, senza rendere esplicito il peso tipicamente rilevante delle componenti fisiologiche e sistemiche nelle opere complesse.

La questione corretta, dunque, non è individuare “un colpevole per definizione”, ma scomporre lo scostamento: quale quota è fisiologica, quale deriva dal funzionamento del sistema attuativo e quale è effettivamente patologica, e per quali motivi verificabili.

È normale che, una volta chiariti e documentati gli extracosti, privato e amministrazione pubblica si confrontino per decidere come ripartirli. Non è un’anomalia: nei progetti complessi è prassi che l’ente pubblico, sulla base delle verifiche svolte, valuti da cosa dipendono gli aumenti, se siano attribuibili a una delle parti o a fattori esterni, quali strumenti contrattuali si applichino e come garantire la continuità dell’opera o del servizio. E’ normale negoziare se c’è istruttoria e perimetrazione.

Per questo, descrivere la negoziazione come prova automatica di irregolarità o come segno di passività della pubblica amministrazione è una lettura fuorviante: se condotta correttamente, è parte del normale controllo dei costi.

In questa trattativa è anche inevitabile considerare che le opere possono restare di proprietà dei privati che le hanno realizzate: questo incide sull’equilibrio complessivo dell’operazione e quindi sulle scelte economiche. Anche qui non c’è, di per sé, una distorsione o scandalo: è un elemento tipico di accordi concessori o di partenariato, che va gestito con trasparenza e regole chiare.

Il punto centrale, quindi, non è se si sia negoziato, ma su quali basi (cause degli extracosti, criteri di calcolo, regole contrattuali) e con quali risultati verificabili.

Proprio per questo, come cittadino e contribuente, sarei più interessato al fatto che tali criteri siano effettivamente applicati nel valutare le proposte dei privati che richiedono, a titolo compensativo, variazioni delle convenzioni: valutando che cosa sia ammissibile e motivato, che cosa possa essere ragionevolmente accettabile nell’ambito del quadro contrattuale e regolatorio, e che cosa invece configuri una pretesa compensativa ingiustificata o sproporzionata rispetto alle cause documentate. Il punto qualificante è la capacità dell’amministrazione di operare questa selezione con istruttorie tracciabili, criteri coerenti e decisioni verificabili.

Nel servizio giornalistico, però, questi aspetti risultano poco evidenziati: l’attenzione si sposta sul fatto stesso della negoziazione, anziché sulla qualità e sui presupposti della valutazione pubblica. Così facendo, si rischia di suggerire implicitamente conclusioni che orientano il pubblico verso un’indignazione “automatica”, non necessariamente fondata su un’analisi documentata delle componenti di extracosto e della legittimità delle richieste compensative.

Da ciò discende una criticità conclusiva rilevante: una rappresentazione impostata in questo modo, pur dichiarando finalità di controllo, finisce spesso per non esercitare pienamente una funzione di vigilanza informata, perché non mette il pubblico nella condizione di distinguere tra dinamiche ordinarie e criticità effettive. La narrazione tende a trasformare un tema complesso in un giudizio univoco, con l’effetto di consolidare una lettura predefinita più che verificare puntualmente fatti, atti e responsabilità.

Ne risulta un duplice indebolimento dell’utilità pubblica del racconto. Da un lato, si alimenta una rappresentazione negativa generalizzata del rapporto tra pubblico e privato e, più in generale, dei processi realizzativi delle opere, senza esplicitare quali passaggi amministrativi e contrattuali siano realmente “criticabili” e perché. Dall’altro lato, si riduce la capacità della pubblica opinione di formarsi una conoscenza critica e consapevole, fondata su elementi verificabili: criteri di ammissibilità delle compensazioni, tracciabilità delle istruttorie, coerenza con le regole contrattuali, motivazioni degli atti, esiti della negoziazione e tutela dell’interesse pubblico.

In termini sostanziali, la vigilanza giornalistica produce valore quando rende leggibili i nessi causali e le decisioni, consentendo al cittadino di capire se l’amministrazione abbia agito con rigore (o, al contrario, con inerzia o accondiscendenza), e se le pretese del privato siano giustificate o meno.

Se invece l’attenzione si concentra principalmente sull’esistenza della negoziazione, trattandola come sospetto in sé, il racconto rischia di diventare auto-confermativo: rafforza un clima di sfiducia, ma non contribuisce a chiarire dove si collochi la linea di demarcazione tra gestione fisiologica, inefficienze sistemiche e reali deviazioni patologiche. In questo senso, più che informare e controllare, la narrazione tende a polarizzare, riducendo la complessità a un frame di colpa presunta e sottraendo spazio alla comprensione critica dei meccanismi che determinano costi, tempi e responsabilità.

[1] Codice dei contratti pubblici.

[2] Autorità Nazionale Anticorruzione

[3] L’art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti, poi convertito) è la disposizione che ha introdotto una disciplina straordinaria di adeguamento/compensazione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori, per fronteggiare gli “aumenti eccezionali” dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

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