Come si vota in Lombardia? (For dummies)

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26 Febbraio 2018

Per partecipare al grande gioco della democrazia è indispensabile conoscerne le regole; provo quindi a chiarire, agli elettori lombardi confusi come me, il funzionamento della legge elettorale con la quale voteremo il 4 marzo per il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio Regionale.

Come funziona la legge elettorale

La legge elettorale regionale lombarda è maggioritaria a turno unico: si vota una volta sola e vince il candidato Presidente che ha ottenuto un voto in più di tutti gli altri; il secondo candidato Presidente più votato entra di diritto nel Consiglio Regionale, come semplice Consigliere (come accadde a Umberto Ambrosoli nelle scorse elezioni).

A ogni candidato Presidente sono collegate una o più liste di candidati al Consiglio Regionale (che è, per così dire, il “Parlamento” della Regione): a quelle collegate al vincitore spetta un abbondante premio di maggioranza, cioè 44 seggi su 80 (il 55%) se il vincitore ha ottenuto meno del 40% dei voti totali, oppure 48 seggi su 80 (il 60%) se ha vinto con più del 40% dei suffragi. Il Presidente eletto, dunque, può contare su una maggioranza autonoma formata dal partito (o dalla lista, o dai partiti/dalle liste) che hanno scelto di sostenerlo, senza necessità di accordi post voto. I seggi di maggioranza vengono ripartiti tra le liste collegate al Presidente con criterio proporzionale, cioè ogni lista ha un numero di consiglieri tra i 44 (o 48) in proporzione al consenso ricevuto. Anche i seggi di minoranza vengono ripartiti in modo proporzionale: i partiti di minoranza più votati avranno più consiglieri tra i rimanenti 36 (o 32).

Bisogna sapere che esiste una soglia di sbarramento: se una lista non ottiene almeno il 3% dei voti a livello regionale non elegge nessun consigliere (a meno che il candidato Presidente a cui è collegata non abbia ottenuto almeno il 5% dei voti, sempre a livello regionale).

I candidati al Consiglio Regionale vengono eletti con le preferenze: non esiste più il “listino bloccato” che in passato portò in Consiglio Regionale alcuni improbabili elementi (ehm). Vengono dunque eletti, entro ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto più preferenze, con solo alcune limitazioni  “tecniche” (per i pignoli: deve essere presente almeno un Consigliere di ogni provincia; non può esserci più del 60% dei Consiglieri dello stesso genere).

Come si vota

La scheda elettorale che ci verrà consegnata è simile a quella riprodotta qui sopra: ciascun riquadro bianco rappresenta un candidato Presidente (il nome sulla destra) e la lista (o le liste) che lo sostengono, rappresentate dai simboli sulla sinistra.

Accanto a ciascun simbolo ci sono due righe sulle quali l’elettore, se vuole, può esprimere una o due preferenze per uno o due candidati di quella lista (in questo caso devono essere di genere diverso: un uomo e una donna).  Ovviamente bisogna stare attenti a non confondersi (cioè a scrivere i nomi dei candidati accanto al simbolo della lista cui appartengono…).

L’elettore può votare in tre modi diversi:

a) mettere la croce solo sul nome dei un candidato Presidente. In questo caso il suo voto servirà a determinare chi verrà eletto Presidente, chi arriverà secondo e così via, ma il suo voto non verrà attribuito a nessuna lista: servirà solo, eventualmente, a far scattare il premio di maggioranza di cui sopra;

b) mettere la croce solo su un simbolo (eventualmente affiancando una o due preferenze): in questo caso il suo voto “vale doppio”, perché verrà attribuito sia alla lista che ha scelto che al candidato Presidente collegato;

c) mettere due croci, una sul nome di un candidato Presidente e una sul simbolo di una lista non collegata (voto disgiunto): in questo caso i due voti valgono entrambi, in modo diverso. Il voto per il Presidente contribuisce alla sue percentuale di consenso a livello regionale, che determina il vincitore (e quindi le liste cui va il premio di maggioranza, come si è visto sopra), ma senza “premiare” nessuna lista in particolare; il secondo voto serve invece a rafforzare la lista scelta entro l’opposizione (e, entro la lista, le preferenze servono a far eleggere i consiglieri “preferiti”): in questo modo l’elettore può esprimere un “voto utile” per il candidato che ritiene “meno peggio” tra quelli che hanno più chances di vincere, ma può anche aiutare una lista di opposizione a superare lo sbarramento o ad avere più consiglieri.

nota bene: nel caso b)  si può, ovviamente, mettere una croce anche sul nome del candidato Presidente collegato alla lista, ma questa croce è “inutile” (nel senso che non modifica l’effetto dell’altra).

nota bene 2: se non si esprimono preferenze, il voto viene attribuito alla lista e ad entrare nel Consiglio Regionale saranno i candidati della lista che hanno ottenuto più preferenze espresse dagli altri elettori.

Tutto chiaro?

In realtà i meccanismi di ripartizione dei seggi utilizzano algoritmi piuttosto complessi (che si basano su cifre elettorali, quozienti elettorali, resti ecc.); la logica, comunque, è quella delineata, che punta a eleggere direttamente il titolare di una carica monocratica (il Presidente della Regione), garantendogli una maggioranza autonoma formata dalle liste che lo hanno sostenuto nelle elezioni. La legge elettorale favorisce dunque decisamente la governabilità, sacrificando necessariamente la rappresentanza (come sempre accade in caso di premio di maggioranza): ma ciò è giustificato dal fatto che si tratta di elezioni amministrative (mentre non lo sarebbe nel caso di elezioni legislative: ecco perché la Consulta è intervenuta sulle due precedenti leggi elettorali nazionali, il Porcellum e l’Italicum).

Il ruolo dell’elettore, dunque, non è solo quello di decretare il vincitore di un derby tra i due candidati Presidenti più quotati: con il suo voto può dare una chance a un candidato “secondario”, oppure può far prevalere una componente nella maggioranza, o ancora rafforzare una componente nell’opposizione; può favorire una candidata e un candidato al Consiglio Regionale rispetto agli altri. Si tratta dunque di spendere gli ultimi giorni per informarsi e scegliere: non sprechiamo questa occasione perché, altrimenti, saremmo davvero in malafede a lamentarci il giorno dopo…

 

(immagine tratta dal sito di Regione Lombardia)

TAG: Elezioni Regionali 2018, legge elettorale
CAT: Enti locali

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