Legge sulle unioni civili, entro martedì 23 le conclusioni dei relatori

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15 Giugno 2015

«Non sarà il matrimonio, ma portiamo a casa unioni civili complete; conto di portare entro la metà di luglio il provvedimento in discussione, in aula per approvarlo prima dell’estate e portarlo, blindato, alla Camera dei deputati in modo che ci sia l’approvazione definitiva nel mese di settembre», continua a dichiarare Monica Cirinnà, circa l’evoluzione parlamentare che riguarda il testo sulle unioni civili di cui è relatrice.

Attualmente il testo è in Commissione Giustizia al Senato, dove fino a oggi vengono discussi gli emendamenti, inizialmente circa 4.000 (di cui la maggior parte di natura ostruzionistica da parte di Area Popolare) e scesi adesso sotto 2.000. I pareri conclusivi del presidente di commissione Nitto Palma della relatrice Cirinnà e del Governo, attesi tra mercoledì 17 e a giovedì 18, sono slittati a martedì 23. Quanto ai tempi, si prevede di arrivare in aula nella seconda decade di luglio, per far riprendere poi l’iter del testo alla Camera a settembre.

 

Ma cosa prevede e cosa non prevede il disegno di legge attualmente in discussione al Senato?

Il testo, nella versione unificata approvata il 26 marzo 2015, è formato due parti: la prima regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso (Titolo I), la seconda volta a disciplinare le convivenze tra coppie di qualsiasi genere (Titolo II).

La parte cruciale, che crea sì maggiore dibattito, ma che ha anche l’auspicio di innovare e creare valore sociale aggiunto secondo il parere dei sostenitori, è ovviamente quella del Titolo I. Dato che su questo si rincorrono molte interpretazioni, tentiamo in questo spazio di dare una visione dei punti salienti del testo.

 

Matrimonio no, un bel po’ di diritti sì

Il testo non riconduce alla normativa in materia di matrimonio, ma crea un nuovo istituto ad hoc rivolto solo alle coppie dello stesso stesso che si potranno unire civilmente.

Il rinvio secco all’istituto del matrimonio era presente nell’art. 3 della precedente versione (luglio 2014) ed è stato tolto e sostituito invece con la riconduzione alle singole norme in materia di matrimonio.

Sia nella forma, sia nella sostanza, l’unione civile non è equiparata al matrimonio: per nome, per natura (l’unione civile poggia sull’art. 2, mentre il matrimonio sull’art. 29 della Costituzione) e anche per presupposti (caratteristica eterosessuale per i soggetti nel matrimonio e viceversa omosessuale nell’unione civile). Anche per questo l’unione civile non richiama nessuna delle norme che hanno maggiore valore ideologico, come le pubblicazioni, i modi della celebrazione, lo scambio del “sì”, ma sono estesi i diritti simbolici che attengono la successione, la nullità, lo scioglimento, i rapporti patrimoniali.

Per quanto riguarda invece gli altri diritti, diciamo “non simbolici”, come quelli sociali, sanitari, penitenziari, fiscale, previdenziale, penale, processuale, … che non sono presenti nel codice civile, vengono richiamate universalmente le norme prevedendone anche una modifica diretta. Questo è coerente con quanto indicato dalla Corte di Giustizia europea, che vieta di discriminare sui diritti sociali – vedasi ad esempio la sentenza C-267/06 del 1 aprile 2008 circa il diritto alla pensione di reversibilità.

Adozione e fecondazione assistita no, Step child adoption sì

Non è prevista l’adozione, che rimane riservata alle coppie eterosessuali sposate.

L’unico diritto alla genitorialità previsto è nella misura esclusiva della sola step child adoption, cioè la possibilità di diventare genitore legale dei figli biologici del partner. Questa proposta è coerente con quanto già affermato dalla giurisprudenza italiana (recenti sentenze del Tribunale di Torino e Tribunale di Palermo).

Il testo non parla mai di fecondazione assistita (che rimane disciplinata dalla legge 40), infatti anche la step child adoption è rivolta solo ed esclusivamente ai bambini già venuti al mondo ed è volta a tutelare l’interesse dei minori, proteggendo i loro legami affettivi.

Questo è in sintesi quanto prevede il Titolo I, la parte corposa del testo.

Convivenze di fatto

Il Titolo II, quello delle “convivenze di fatto”, riguarda invece le coppie eterosessuali non sposate e le coppie omosessuali non unite civilmente. È una parte del testo più leggera, che prevede dei diritti minimi, in gran parte già riconosciuti dalla giurisprudenza, come ad esempio l’assistenza in ospedale o in carcere, la tutela del partner più debole, il subentro nel contratto di affitto, e permette di disciplinare, con uno specifico contratto, i rapporti economico – patrimoniali.

Dopo l’approvazione in Commissione Giustizia al Senato, il testo ha ricevuto il parere favorevole dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, che ha rilevato che la “regolazione dell’unione civile (…) appare coerente con (…) la Carta Costituzionale”. E non si è limitata a fornire questo parere favorevole, ma ha anche sottolineato che «l’unione civile, benché non sia omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione può essere correttamente accostato ad esso». Questa indicazione è interpretabile come un auspicio per un possibile cambiamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale in merito all’articolo 29, ossia a riguardo di una possibile apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso – è bene ricordare che la Corte Costituzionale italiana è l’unica nel mondo occidentale ad avere incluso nell’interpretazione dell’articolo 29 il presupposto dell’eterosessualità -. La Commissione sembra, quindi, voler invitare la Consulta a risolvere questo aspetto “non può escludersi, dunque, un’evoluzione interpretativa dell’espressione “società naturale”, contenuta all’art. 29 (…). In ragione della duttilità propria dei principi costituzionali, quella formula è suscettibile di essere oggetto di un’ulteriore indagine ermeneutica, (…), per aprire ad un’interpretazione evolutiva, che tenga conto delle profonde trasformazioni sociali palesate negli ultimi decenni e delle mutate coordinate culturali alle quali il diritto non può restare insensibile”.

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TESTO UNIFICATO SULLE UNIONI CIVILI (26 MARZO 2015)

TAG:
CAT: Famiglia, Legislazione

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