Per i giudici tributari lombardi gli atti dei dirigenti illegittimi sono nulli

21 Maggio 2015

Il caso dei dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle entrate e del destino degli atti da loro firmati non sembra destinato a chiudersi tanto rapidamente come qualcuno forse sperava. Mi pare opportuno dare conto della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (n.  2148 depositata il 19 maggio 2015 ), segnalatami dal Prof. Dario Stevanato su Twitter che si pone in linea rispetto alla tesi qui sostenuta.

Il caso sottoposto all’attenzione della CTR della Lombardia sembra riguardare infatti la legittimità di un atto sottoscritto su delega di un direttore provinciale la cui nomina è stata direttamente interessata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 37/2015.

La CTR Lombarda ha concluso con la nullità dell’atto sulla base:

– della non applicabilità della c.d. teoria del funzionario di fatto invocabile solo in caso di provvedimenti favorevoli al contribuente;

– della non applicabilità dell’art. 21 octies Legge 241/1990 (secondo cui “non è annullabile il provvedimento amministrativo vincolato emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato) in quanto gli avvisi di accertamento non sono da ritenersi atti a contenuto strettamente vincolato;

– di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate ove si prevede che “Gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di questi, dal direttore dell’ufficio preposto all’attività accertatrice”;

– di quanto sancito dell’art. 42 Dpr 600/1973  ove si prevede, al comma 1, che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” e, al comma 3, la nullità dell’avviso di accertamento sottoscritto in violazione di quanto disposto al primo comma.

Si segnala inoltre che la questione sulla legittimità della sottoscrizione dell’atto è stata sollevata dal contribuente solo in grado di appello ma la CTR, ritenendo l’atto affetto da nullità assoluta ai sensi dell’art 21 septies Legge 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione, ha ritenuto l’eccezione sollevabile in ogni stato e grado.

A questo punto, considerato che l’Agenzia delle Entrate proporrà sicuramente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, si resta in attesa di un pronunciamento sul punto da parte della Suprema Corte. Attesa la rilevanza della questione, detto pronunciamento potrebbe arrivare anche in tempi piuttosto brevi rispetto gli ordinari tempi di trattazione dei ricorsi in materia tributaria (ordinariamente la fissazione dell’udienza da parte della Suprema Corte giunge infatti dopo circa 5 anni dal deposito dell’atto introduttivo).

Un cosa è certa: l’argomento avrebbe dovuto essere affrontato dai vertici dell’Agenzia delle Entrate con più prudenza invece di liquidare la vicenda come una ipotesi di lite temeraria, ipotesi che si è rivelata un azzardo.

 

 

 

 

 

 

 

TAG: agenzia delle entrate
CAT: Fisco

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