L’ora legale della legittima difesa

:
7 Maggio 2017

Aggiustate gli orologi: cambia l’ora legale“.

Quella introdotta ieri dalla Camera durerà per tutto l’anno, anziché per sette mesi; in compenso funzionerà solo di notte, perché di giorno continueremo a misurare il tempo con l’ora illegale.

È il risultato del voto sulla legittima difesa, che corregge un paio d’articoli del codice penale: puoi sparare contro i ladri, però soltanto quand’è buio. E le rapine diurne in banca o negli uffici postali? Nessun problema, basta lasciare in vista il disco orario.

Diciamolo, è una soluzione strampalata.

Perché è vero, verissimo, che in politica bisogna accettare qualche compromesso. Tuttavia quest’accordo parlamentare fra il centro della sinistra (Pd) e la sinistra del centro (Ap) apre più problemi di quanti ne risolva.

Per esempio: quando scatta l’esimente? È un’aggressione consumata «in tempo di notte» quella che si verifica alle dieci della sera? Oppure occorre attendere che cominci Linea notte del Tg3?

E i giudici, come decideranno?  Davvero questo profluvio di parole inoculate nel corpo del codice penale ne semplificherà il lavoro? O non finirà piuttosto per accrescerne la discrezionalità interpretativa, alimentando decisioni contrastanti?

Questo è quanto ha scritto Michele Ainis, graffiante firma di Repubblica (editoriale del 5/5/2017), a proposito della riforma sull’art. 52 del codice penale, che disciplina la legittima difesa.
Perché invece non affidarci alla cultura classica che ha magnificamente narrato l’Antolisei in quel “libro di filosofia” che è il suo manuale di diritto penale?
1- È ammessa ed è legittima, quando si esplica a tutela del diritto all’incolumità fisica di chi subisce la violenza per se’ e per altre persone sotto minaccia, che può toccare anche diritti patrimoniali (le nostre cose).
2-Il pericolo deve sempre essere attuale (dunque non c’è necessità di stabilire un ‘ora, come ridicolmente hanno fatto i nostri parlamentari).
3-L’aggressione deve essere ovviamente ingiusta e giustificare lo stato di necessità della reazione.
4-La reazione deve improntarsi ad un criterio proporzionale (se ho capacità di difendermi con le mie forze posso anche non usare armi e corpi contundenti, ammessi invece nel caso inverso).
Altre considerazioni sono solo inutili ed insignificanti ed ovviamente irrilevanti, come quelle che attengono al turbamento psichico, che è già di per se’ presente nella congerie di una colluttazione non provocata, ma subita.
Siamo alla chiara dimostrazione di parlamentari che non leggono e non studiano le leggi che producono.
Fatto grave lo fanno solo per assecondare demagogiche battaglie di populismo becero e dannoso.

E ne sono travolti drammaticamente.
Le legislature morenti danno il peggio di se’.

Le forze politiche sentono il fiato sul collo delle ormai prossime elezioni e conducono una surrettizia campagna elettorale, votata al primato di chi la spara più grossa, incentivando i peggiori sentimenti popolari e producendo abnormità giuridiche (Il Manifesto, Stefano Anastasia).


Il buonsenso c’era- scrisse il Manzoni-ma se ne stava nascosto per paura del senso comune.

TAG: legittima difesa
CAT: Giustizia

Nessun commento

Devi fare per commentare, è semplice e veloce.

CARICAMENTO...