L’UE nega il riconoscimento automatico di divorzi pronunciati secondo la Sharia

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21 Dicembre 2017

Il 20 dicembre 2017 la Corte di Giustizia Europea con sentenza C-372/16 ha statuito che un divorzio pronunciato dietro dichiarazione unilaterale del marito da un tribunale religioso applicando la legge islamica non deve essere automaticamente riconosciuto dal giudice di uno Stato membro.

In via interpretativa sull’applicazione del regolamento europeo noto come Roma III (Regolamento Nr. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale) i tribunali dei Paesi dell’Unione Europea in molti casi avevano fino ad oggi riconosciuto le decisioni di separazione coniugale pronunciate dagli organi religiosi di Paesi arabi adottando la legge islamica. È stato questo anche il caso in Germania nel divorzio del signor Raja Mamisch dalla signora Soha Sahyouni, una coppia con doppia cittadinanza sia siriana che tedesca, disposto a Latakia in Siria il 20 maggio 2013. Si è trattato di una “decisione privata” nella quale cioè la corte religiosa di per sé non è intervenuta, bensì ha suggellato semplicemente il giorno successivo la dichiarazione del richiedente. Il marito ha fatto pronunciare dal suo procuratore la formula rituale innanzi al consesso religioso, accompagnandola da un’altra firmata dalla moglie con cui ella indicava che per effetto della volontà unilaterale espressa dal coniuge, lo liberava dal vincolo matrimoniale, avendo ricevuto tutte le prestazioni dovutele in accordo con le previsioni religiose ed esentandolo da ogni obbligo ulteriore.

Fino al 2003, i coniugi avevano vissuto in Germania; successivamente si erano trasferiti a Homs. Nell’estate del 2011, a causa della guerra civile in Siria, erano tornati per un breve periodo in Germania e, successivamente, avevano vissuto, a partire dal mese di febbraio 2012, alternativamente, nel Kuwait e in Libano. Durante tale periodo, essi avevano anche più volte soggiornato in Siria. Attualmente vivono nuovamente, con domicili diversi, in Germania.

Ottenuto il divorzio in Siria il signor Mamisch il 30 ottobre 2013 ne aveva chiesto la trascrizione in Germania. Il Presidente della Corte di Appello di Monaco di Baviera, ritenendo che la dichiarazione divorzile rientrasse nell’ambito del regolamento europeo Roma III, il 5 novembre 2013 vi aveva dato corso. Il giudice era giunto alla decisione considerando che il matrimonio era stato celebrato il 27 maggio 1999 nel distretto del Tribunale islamico di Homs (Siria) tra cittadini entrambi siriani di nascita e privi di una residenza abituale comune nell’anno precedente la richiesta di divorzio e pertanto in applicazione della normativa dell’UE dovesse trovare applicazione la legge siriana.
La signora Sahyouni il 18 febbraio 2014 ha fatto però appello inducendo la Corte a presentare diverse domande di chiarimento preliminare ai colleghi europei sull’applicazione del regolamento stesso.

La Corte di Giustizia Europea si era già pronunciata in una sua precedente ordinanza del 12 maggio 2016 C-281/15 intervenuta tra le stesse parti. In essa aveva statuito che il regolamento Roma III di per sé solo non era applicabile per il riconoscimento di un divorzio di uno Stato non parte dell’UE, ma che per effetto del regolamento per poter essere riconosciuta in Germania una decisione privata di divorzio dovesse soddisfare le premesse materiali valutate in ossequio al diritto di detto Stato terzo.

La Corte di Giustizia Europea ha ora anche chiarito che il regolamento Roma III può trovare applicazione solo nel caso di decisioni prese da corti statali, o funzionari pubblici, o sotto il controllo di questi. Un divorzio invece avvenuto attraverso una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi innanzi ad un tribunale religioso non vi rientra. Il regolamento Roma III non è quindi applicabile ai divorzi privati ed il conflitto, nel caso di specie, deve essere regolato dal diritto tedesco. Il caso approderà dunque di nuovo alla Corte d’Appello di Monaco.

Si tratta di una decisione che costituisce un precedente interpretativo vincolante per tutti i tribunali nazionali degli Stati membri e che interesserà perciò molti mussulmani residenti nell’UE e prevedibilmente si rifletterà anche nei riguardi di future pronunce di successione. La curia di Lussemburgo ha sottolineato come dall’emanazione del regolamento Roma III molti Stati abbiano introdotto la possibilità di pronunciare separazioni intervenute senza l’intervento di un funzionario pubblico, mentre invece per ammettere i “divorzi privati” nell’alveo di applicazione del regolamento sarebbero necessarie delle modifiche che sono nella competenza esclusiva del legislatore europeo.

 

Immagine di copertina: https://pixabay.com/it/matrimonio-francese-scarabeo-parola-2754835/

 

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TAG: Corte di Giustizia Europea, ordinanza C-281/15, regolamento Nr. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010, sentenza C-372/16
CAT: Giustizia

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