Giudici europei: necessaria autorizzazione per riusare le foto su un sito web

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8 Agosto 2018

La Corte di Giustizia Europea decidendo nel caso promosso dal fotografo Dirk Renckhoff nei confronti del Land Renania-Settentrionale Vestfalia quale responsabile dell’istruzione scolastica (caso C-161/17) ha rafforzato i diritti degli autori sulle immagini fotografiche pubblicate in Internet. Il fotografo aveva ceduto un’immagine per la pubblicazione su un portale turistico. La foto è stata però poi ripresa da una studentessa liceale per il proprio lavoro scolastico, pubblicato sul portale della scuola. I giudici europei hanno statuito che per la nuova pubblicazione su una pagina web diversa da quella originale occorre un nuovo consenso dell’autore.

Il Signor Renckhoff aveva citato il Ministero tedesco affinché gli fosse intimato di impedire la riproduzione del suo scatto e per vedersi riconoscere il pagamento di 400 euro a titolo di danni. Il Bundesgerichtshof ha quindi chiesto ai giudici europei un’opinione pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 2001/29 EG del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore. I giudici di Lussemburgo il 7 agosto hanno ammesso che quando la foto è stata già pubblicata con l’approvazione dell’avente diritto su un sito, quand’anche senza limitazioni allo scaricamento,  la successiva nuova pubblicazione della fotografia su una pagina web diversa incarna la dizione “messa a disposizione del pubblico” per cui è necessario ottenere una nuova autorizzazione dell’autore.

Una foto, quale creazione individuale, può essere tutelata con il diritto d’autore e l’uso fattone da terzi senza l’autorizzazione del fotografo -al di fuori dei casi previsti dalla direttiva- rappresenta una violazione del diritto di quest’ultimo ad ottenere un adeguato compenso da ogni uso pubblico dell’immagine. Rendere la fotografia fruibile su un’altra pagina web comporta il renderla accessibile ad un pubblico diverso da quello originario al quale il fotografo aveva inteso permetterlo. Diverso sarebbe il mero inserimento di un hyperlink alla pagina dove originariamente è stata pubblicata l’immagine, giacché quest’ultima sarebbe una prassi che appartiene al buon funzionamento della rete.

I giudici hanno specificato che nel caso di specie non riveste neppure alcun ruolo nel comprimere i diritti dell’autore, la circostanza che quest’ultimo non abbia limitato la riproducibilità della fotografia nel sito dove essa è apparsa originariamente. Tuttavia, non è chiaro se costituirebbe un’esimente dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione, l’omissione dell’indicazione specifica di protezione con copyright a fianco dell’immagine.

La sentenza dei giudici europei non tratta neppure il caso in cui il nome del fotografo e gli estremi per chiedergli una nuova autorizzazione non siano indicati a fianco dell’immagine. Non è specificato se per cercare di ottenerla dovrebbe comunque esperirsi un tentativo di individuarli, ad esempio contattando il responsabile del sito in cui la foto è comparsa originariamente.

Nel caso oggetto del giudizio non parrebbe infine censurato di per sé l’uso della foto a fini scolastici, quanto la sua pubblicazione permanente sul sito dell’istituto. Anche se è da osservare che l’art 5, 2° comma, della direttiva sull’armonizzazione del diritto d’autore, ammette che gli Stati introducano eccezioni per l’uso di materiale coperto da copyright ad uso didattico.

 

Immagine di copertina: Pixabay, https://pixabay.com/it/fotografia-umano-umanità-uomini-2188818/

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TAG: Corte di Giustizia Europea, Direttiva 2001/29 EG, Dirk Renckhoff, Land Renania-Settentrionale Vestfalia
CAT: Giustizia, Internet

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