L’ingiustizia della giustizia. A proposito della sentenza di Palermo

:
28 Aprile 2018

Le sentenze non si commentano fino a quando non vengano rese note le motivazioni, è un refrain che molti usano ripetere soprattutto quando il risultato del giudicato soddisfa le proprie aspettative al quale, da eretici, non ci adeguiamo.

Diciamo subito che la sentenza sulla cosiddetta trattativa non solo non ci convince ma, osiamo dire, ci pare già da ora, cioè senza conoscere le famose motivazioni, alquanto discrezionalmente orientata, in alcune parti.

Il caso al quale ci riferiamo cioè all’assoluzione, per prescrizione da parte della Corte d’Assise di Palermo su analoga richiesta della procura,di Giovanni Brusca, l’uomo che ha azionato il telecomando che ha fatto saltare il giudice Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, già noto all’opinione pubblica per avere sciolto nell’acido il piccolo Giuseppe Di Matteo.

Ci chiediamo infatti se quella prescrizione, come è stato fatto apparire all’opinione pubblica, sia stata atto dovuto in forza di legge o, piuttosto, una scelta che, vista la personalità criminale del personaggio, poteva essere anche non applicata.

Crediamo che, alla luce della più recente giurisprudenza non presa in considerazione nel corso del giudizio, la prescrizione per l’imputato Brusca, non possa essere infatti considerata un fatto scontato.

Basta infatti fare riferimento alla sentenza del 12 maggio 2016 n.19756 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, per rendersene conto e di cui, proprio ad intelligenza del lettore ci permettiamo di trascrivere un passaggio significativo.

Ecco il passaggio cui ci riferiamo : “ Il delitto punibile in astratto con la pena dell’ergastolo (quale è l’omicidio doloso) commesso prima della modifica dell’art. 157 cod.pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005 n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante della quale derivi l’applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell’art.157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dell’art. 8 DL 13 maggio 1991, n. 152 convertito con  legge 12 luglio 1991, n. 203 ).”

Pensiamo che, checché se ne dica, avendo il giudizio penale come finalità di fare giustizia per le vittime innocenti di tali efferati delitti, l’attesa delle motivazioni appaia addirittura superflua e l’opzione della Corte d’Assise sul caso in specie, parlo del caso di Giovanni Brusca, ci appare opinabile e, certamente, non ci può fare apprezzare la esultanza di uno degli inquirenti che ha creduto di dovere dedicare a Giovanni Falcone e a tutte le vittime della mafia questa stessa sentenza.

A quanto sopra, ci pare opportuno aggiungere un’osservazione su certo comportamento sociale generalmente diffuso.

Mentre infatti i complottisti hanno esultato per questa sentenza, nessuno, scrivo proprio nessuno !, si è minimamente meravigliato dell’assoluzione per prescrizione di un personaggio come Giovanni Brusca.

Bisogna purtroppo dire, è una nostra convinzione, che il giacobinismo, estremamente e penosamente diffuso nel nostro Paese, non si fa scrupolo di chiedere la ghigliottina per i servitori dello  Stato e di chiedere l’assoluzione per gli assassini.

Ed allora che dire  se non che “mala tempora currunt” !

 

 

TAG: antimafia, Complottismo, giustizia, mafia
CAT: Giustizia, Palermo

4 Commenti

Devi fare per commentare, è semplice e veloce.

  1. giovanni-gargani 6 anni fa

    “Pensiamo che, checché se ne dica, avendo il giudizio penale come finalità di fare giustizia per le vittime innocenti di tali efferati delitti”
    No, almeno non secondo la costituzione italiana che recita:
    “Articolo 27. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.”

    Rispondi 0 0
  2. pasquale-hamel 6 anni fa

    Caro Gargani, la ringrazio della sua attenzione ma, mi pare, che il passaggio citato non infici il principio costituzionale da lei evidenziato

    Rispondi 0 0
  3. gianmario-nava 6 anni fa

    è vero, il passaggio non inficia nulla, semplicemente non c’entra niente con la costituzione
    il giudizio penale ha la finalità di accertare le responsabilità e condannare i colpevoli (assolvendo gli innocenti)
    la “giustizia per le vittime innocenti” è un concetto che non so riempire di significato
    se le vittime sono morte a loro non ne viene nulla
    se per vittime identifichiamo i congiunti e vicini sopravvissuti, sono vittime al massimo grado ma non in termini penali, non è il loro omicidio in giudizio
    “fare giustizia” (per i sopravvissuti) poi ognuno lo interpreta come vuole
    chi vuole vendetta, chi risarcimento, chi si placa, chi si dispera comunque
    a meno che il concetto non sia codificato e io (e il resto del popolo al bar) non ne sappia nulla
    (cosa non solo possibile ma che sospetto effettiva)

    Rispondi 0 0
  4. pasquale-hamel 6 anni fa

    Caro Nava, grazie anche a lei per le sue osservazioni sicuramente corrette, ma non mi pare di avere scritto un testo giuridico o un trattato di procedura, mi sono semplicemente limitato , come cittadino, a evidenziare alcune anomalie.

    Rispondi 0 0
CARICAMENTO...