Licenziare facile e a buon mercato: Renzi, non potevi dirlo subito?

29 Dicembre 2014

Al governo guidato da Matteo Renzi è definitivamente ascrivibile un nuovo fatto: una riforma radicale delle norme sul licenziamento in Italia. La denominazione ufficiale parla di “contratto a tutele crescenti” ma il cono di luce che il decreto getta sulla realtà del lavoro in Italia è rovesciato: il protagonista dell’impianto del decreto non è il lavoro né il lavoratore da “tutelare”, ma l’impresa e l’imprenditore da liberare da vincoli sul licenziamento. Non è scandaloso. E però andrebbe detto, a chiare lettere.

Come siamo arrivati fin qui? In principio, come sempre, c’è lo storytelling sul Jobs Act e la “narrazione positiva” e ottimistica delle riforme del lavoro. Questa storia comincia improvvisamente l’estate scorsa. Quando il presidente del Consiglio Renzi liquida come “discussione inutile”  la proposta del ministro Angelo Alfano di abolire l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con la previsione di reintegro in caso di licenziamento illegittimo. Il plot dunque lo ha messo giù Alfano in quell’intervista a Repubblica di metà agosto, ma Renzi si è incaricato di narrarlo nel modo che gli riesce bene. Prendendosi il centro della scena, intestandosi la battaglia che era stata lanciata da Alfano, raccontando che il “contratto a tutele crescenti” avrebbe portato a una convergenza graduale nel tempo verso le tutele storiche. E utilizzando la storia, ancora una volta, per marcare la propria differenza dalla “vecchia sinistra” dei sindacati e della Cgil di Susanna Camusso. Marketing politico di indubbia presa.

Veniamo dunque al provvedimento concreto, che sebbene non ancora definitivo – mancano l’acquisizione dei pareri peraltro non vincolanti delle commissioni parlamentari competenti e l’emanazione del decreto –  è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre (vedi il testo). Più che contratto a tutele crescenti, questo primo stralcio di Jobs Act è una disciplina del licenziamento a esito e costo predefiniti. Applicabile a tutti i nuovi contratti e alle piccole imprese che dovessero superare il limite dei 15 dipendenti dopo l’entrata in vigore della legge.

Al netto di tutti i casi residuali come i licenziamenti discriminatori o dei licenziamenti disciplinari, il succo per la generalità dei nuovi assunti nonché per tutti i dipendenti delle imprese che da qui in avanti supereranno la soglia dei 15 dipendenti è il seguente: si può licenziare liberamente, con semplice preavviso, adducendo il “giustificato motivo oggettivo”. Ovvero «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa»: tutto quel novero di motivi “economico-produttivi” non imputabili al comportamento del lavoratore, insomma. Se poi il dipendente fa ricorso e il giudice accerta che non vi sono gli estremi del licenziamento, il datore di lavoro viene condannato a pagare un’indennità pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità, per un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, ma sgravato dalla contribuzione previdenziale. Chi lavora da 30 anni in azienda riceve dunque le stesse 24 mensilità di chi ci lavora da 12 anni.

Stesso trattamento in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore) o per giusta causa, ovvero un inadempimento talmente grave da non consentire neanche in via provvisoria la prosecuzione del rapporto. Il reintegro spetta solo se viene dimostrato che il fatto contestato al lavoratore è inesistente, senza alcun riguardo alla proporzionalità tra fatto e la sanzione del licenziamento, come esplicita chiaramente la legge. Per essere brutali e chiari: chi tre volte la settimana si appropria indebitamente del caffè aziendale allo spaccio senza pagarlo, o chi qualche volta fa il furbo ed esce dieci minuti prima chiedendo al collega di timbrare per lui, una volta licenziato per queste ragioni non potrà contare sulla sproporzione tra le violazioni e la misura del licenziamento al fine di ottenere il reintegro. Una conferma in più dell’impianto di fondo della riforma renziana, il cui cuore non risiede nelle “tutele crescenti”  ma nella piena libertà di licenziare, a costi fissi e oggettivamente limitati. Perché la via d’uscita per il datore è in fondo prevista dalla legge: basta qualificare ogni licenziamento con i giustificati motivi oggettivi per poi essere sostanzialmente certo che, alla peggio, dovrà pagare due mensilità l’anno per ogni anno di anzianità dopo un processo, con tutte le incognite temporali del caso e i relativi costi iniziali a carico del lavoratore ricorrente. Che sarà sempre propenso ad accettare un’offerta di conciliazione al ribasso rispetto al massimo possibile.

Ora che le bocce si vanno fermando, e il quadro è più chiaro, sembra sensato puntare il dito su alcuni limiti che ci paiono evidenti nell’impianto in questione. Una cosa la diciamo subito: non troviamo aberrante l’impianto di fondo della riforma, e non ci sembra sbagliato l’obiettivo di dare una chiara e codificata libertà di licenziamento agli imprenditori. I punti di critica, non sono di per sé ideologici. Sono di metodo, di come funziona e funzionerà questa riforma.

Il primo, il più macroscopico, è nell’esiguità della “sanzione” monetaria per i risarcimenti che sostituiscono il reintegro nei casi di licenziamenti nei quali “non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa”. Si tratta di licenziamenti avvenuti sostanzialmente in violazione del patto contrattuale, e dove prima c’era lo spauracchio dell’obbligo di reintegro sancito da un giudice, oggi c’è una compensazione economica. Compensazione economica che pare davvero troppo esigua, soprattutto qualora ci si trovi di fronte a lavoratori in età non più giovane, con un’anzianità di servizio di vent’anni o più e una professionalità non più spendibile: il prezzo insomma non è giusto.  In questo quadro, dopo una lunga tarantella sull’eventualità di introdurre il licenziamento arbitrario facendolo pagare caro e salato – con tanto di minacce di di Sacconi e finte doglianze di Alfano –, da adesso in avanti il licenziamento arbitrario esiste. Solo che costa relativamente poco.

Ancora, in questo quadro, colpisce il pari trattamento tra il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, da un lato, e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dall’altro. Nel primo caso parliamo di lavoratori che hanno mancato ai propri doveri. Nel secondo parliamo di lavoratori che subiscono una crisi economica o una ristrutturazione aziendale, magari resasi necessaria per le scelte errate dell’imprenditore. E però per la legge pari sono: agli uni e gli altri, ai colpevoli e alle vittime, la legge garantisce lo stesso trattamento. Fuori dall’azienda senza un euro.

C’è poi l’annosa questione del pubblico impiego. Anche qui, la situazione si mostra fragile sia nel metodo sia nel merito. Da un lato, fa impressione che uno dei principali estensori della riforma in questione, Pietro Ichino, si affidi alle norme generali sul pubbligo impiego,  per dire che la nuova disciplina si applica anche ai nuovi assunti della pubblica amministrazione, e viene prontamente (e molto debolmente, invero) contraddetto dalla ministra alla Pubblica amministrazione Marianna Madia, che ha buttato lì un paio di mezze frasi per liquidare la questione. («I pubblici dipendenti sono assunti per concorso, quindi il regime non è applicabile anche a loro»). «Trovo francamente sconcertante questo affannarsi di alcuni ministri nel negare l’applicabilità del Jobs Act al pubblico impiego», ha osservato il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti (Scelta Civica). A noi sembra penoso che gente che era allo stesso tavolo non abbia una posizione univoca su ciò che appena votato. O l’ambiguità è voluta?

Sebbene prevista in via generale dal Testo unico del pubblico impiego, l’applicabilità delle norme private ai rapporti di lavoro nella P.A. è da sempre al centro di un serrato dibattito fra giuristi. Fin qui Corte costituzionale e Cassazione si sono mostrate restìe all’equiparazione tout court fra impiego pubblico e privato. Decidere di non affrontare la questione apertamente, assumendosene la responsabilità politica, rinviandola invece agli esiti giudiziari, non è un bel cambiamento di verso. Ma anche decidere di riformare e tagliare – per questo era stato chiamato Cottarelli, ma chi se lo ricorda più? – è difficile soprattutto se, come Renzi, si è in campagna elettorale permanente. E così, si decide di non decidere e si lascia la risposta sospesa: oggi è oggetto di dibattito politico, domani ci penseranno gli avvocati, se mai qualche dirigente pubblico deciderà di “ristrutturare” e licenziare all’interno dei dipartimenti a lui affidati.

Ma cosa c’entrano gli avvocati? Non avevamo detto che con questa riforma i punti di incertezza sono tutti risolti e dai giudici si andrà poche volte? Eh, sarebbe bello. Ma così non è. Più di un giurista e di un avvocato da noi interpellato si mostra scettico sulla possibilità di chiudere la stagione giudiziaria delle controversie sul lavoro. Piuttosto, margini di incertezza interpretativa e non-detti vari, sembrano schiudere la possibilità di nuove code giudiziarie. Soprattutto dove i lavoratori non si rassegneranno a una manciata di mensilità o gli imprenditori non vorranno concedere subito quelle poche mensilità.

Naturalmente, solo il futuro dirà dell’impatto vero della riforma sull’economia e la società italiana. Sicuramente, andrà capito come interagiranno le nuove norme con le nuove misure di sostegno alla disoccupazione, inclusa la parziale estensione ad alcune forme di lavoro atipico, e come funzionerà la promessa decontribuzione a favore di chi assuma a tempo indeterminato. Con certezza si può dire che non si sentiva il bisogno di quest’ennesimo dualismo fra i garantiti che continueranno a godere delle vecchie, robuste tutele e i nuovi assunti: una distorsione che aggiunge iniquità a un sistema già iniquo.

A monte di tutto, resta una valutazione politica nei confronti dell’esecutivo, e non è generosa. Dopo una lunga tarantella, dopo un gioco delle parti, la montagna del governo ha partorito una modifica chiara, netta e che ha un cuore: la libertà di licenziare con facilità. A parte il costo davvero troppo basso e la bassa qualità della tecnica legislativa, la cosa non ci scandalizza. Ma avremmo preferito, finalmente, che si parlasse chiaro dall’inizio, che si dicesse che questa era la meta, e si trattasse con le controparti in maniera chiara. Così non è stato. Tra un tweet di Sacconi, un avanti-e-indietro del ministro del Lavoro Giuliano Poletti e una sfuriata della Camusso, siamo arrivati a questo punto perdendo, come sempre, i contorni di merito delle questioni. Noi abbiamo qui provato a ricostruirli, e continueremo a farlo. In attesa che il verso cambi.

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Nella foto, il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Dietro, da sinistra, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, la ministra dello Sviluppo economico Federica Guidi, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, la sottosegretaria al Lavoro Teresa Bellanova.

TAG: articolo 18, giusta causa, giustificato motivo oggettivo, giustificato motivo soggettivo, jobsact, licenziamento, Matteo Renzi
CAT: Governo, Grandi imprese, Lavoro, Politica

Un commento

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  1. andrea.mariuzzo 9 anni fa

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