Protezione dei minori stranieri non accompagnati, una chiave di lettura

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30 Marzo 2017

La Camera ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge n.1658-B, concernente le misure di protezione di minori stranieri non accompagnati, a fronte del fenomeno migratorio che, in moltissimi casi, porta allo sbarco, sulle nostre coste, di tantissimi minori non accompagnati.

Il nostro Paese si è attrezzato di uno strumento molto importante per rispondere alle esigenze dei tantissimi minori che scappano dalle zone di guerra, che cercano nel nostro Continente un riscatto per la loro vita e la loro dignità.

Nel 2016, sono stati quasi 26000 i minori non accompagnati arrivati sul territorio italiano (un fenomeno che ha visto raddoppiare i propri numeri, rispetto al periodo precedente).

Diverse sono le novità all’interno del provvedimento, tra cui l’unitaria definizione giuridica del minore straniero non accompagnato che diventa:

il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell’ordinamento italiano.

Come si può notare dalla definizione unitaria, si intende minore straniero non accompagnato chiunque si trovi sul suolo nazionale da solo, senza l’accompagnamento da parte di un maggiorenne che sia suo genitore o tutore, estendendo ai non accompagnati stranieri le stesse tutele previste per quelli che invece hanno cittadinanza italiana o comunitaria.

Tornando alle disposizioni della Legge, viene previsto l’inserimento tra i minori stranieri in questione, quelli che, oltre ad essere non accompagnati, sono anche richiedenti asilo. Status prima mancante nelle normative nazionali (il perché di questa mancanza è dovuta alla non previsione di minori stranieri non accompagnati con i requisiti idonei alla richiesta di asilo, prevista, nella normativa vigente, per i soggetti maggiorenni, estesa ai minori accompagnati da questi).

A fronte dell’espletamento delle procedure previste dalla Legge, sarà indispensabile procedere ad un colloquio con il minore – appena entrato in contatto o dopo segnalazione all’autorità competenti – a cura del personale qualificato della struttura di prima accoglienza, con la garanzia della presenza di un mediatore culturale, quando necessario, e di uno psicologo dell’età evolutiva, con l’obiettivo di accertare la situazione personale del soggetto, i motivi e le circostanze che lo hanno spinto a partire dal suo Paese d’origine, oltre alle sue aspettative future.
Altro step fondamentale è l’accertamento dell’età. Tale identificazione avverrà per il tramite di un documento anagrafico e, qualora non disponibile, attraverso esami socio-sanitari, dopo aver opportunamente informato il minore sulla procedura, con la garanzia che questa venga svolta attraverso un approccio multidisciplinare, in un ambiente idoneo e da professionisti adeguatamente formati, assieme ad un mediatore culturale.

Ulteriore elemento è la conferma del divieto assoluto di respingimento del minore. Il Senato ha modificato il testo licenziato dalla Camera prevedendo il divieto in qualunque caso del respingimento alla frontiera, ammettendo la possibilità di rimpatrio assistito solo dopo un’approfondita indagine familiare – a cura delle autorità competenti, nel Paese d’origine del minore o in Paesi terzi – che accerti il superiore interesse del minore al ricongiungimento familiare.

Interesse superiore del minore che torna ad essere centrale qualora si realizzino le condizioni per un affidamento familiare o ad una comunità, questo deve essere preferito rispetto all’inserimento del minore in una struttura di accoglienza, come previsto dall’art.7 co. 1-bis.
Sull’affidamento è opportuno sottolineare, sempre in riferimento al suddetto articolo, che è prevista la possibilità per gli enti locali di promuovere “la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare“.

Sono previste nuove modalità di contatto e informazioni dei minori ai valichi di frontiera e il riconoscimento del diritto di prima accoglienza con la creazione di una struttura di prima accoglienza specializzata, in possesso dei requisiti specifici previsti da apposito decreto ministeriale.

In relazione a ciò, è opportuno sottolineare l’art. 9, che istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Un sistema basato sulle c.d. cartelle sociali, redatte dagli assistenti sociali a fronte di un colloquio con il soggetto sotto tutela. Nella cartella saranno inclusi i dati anagrafici e sociali utili per determinare soluzioni a lungo periodo per il minore, sempre nel suo superiore interesse, rispettando la normativa di tutela della privacy.

Volendo velocizzare l’analisi del provvedimento, colgo l’occasione per sottolineare altre importanti novità, come la modifica dell’istituto del permesso di soggiorno. Prima della Legge, le tipologie di permesso di soggiorno previste erano collegate a: studio; accesso al lavoro; lavoro subordinato; lavoro autonomo; cure mediche. Ad eccezione di quest’ultima tipologia, il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al rispetto di una serie di condizioni. Esso è rilasciato a coloro che:

  • risultano affidati ad una famiglia o sottoposti a tutela;
  • sono presenti in Italia da almeno 3 anni;
  • hanno partecipato ad un progetto di integrazione della durata di almeno 2 anni;
  • hanno disponibilità di un alloggio:
  • frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa regolare oppure sono in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

Con la nuova normativa, per i minori stranieri non accompagnati, per i quali è stato vietato il respingimento o l’espulsione, sono previste due tipologie di permesso di soggiorno: quello per minori non accompagnati oppure per motivi famigliari.
Il primo può essere richiesto da un tutore del minorenne (qualora ne sia stato nominato uno, ma il minore può farne richiesta diretta, prescindendo da questo) oppure dal legale rappresentante della struttura o ente nel quale il minore risieda per assistenza, con una validità dello stesso fino al compimento della maggiore età.
Quello per motivi famigliari, invece, viene rilasciato dal questore qualora vengano rispettati due requisiti:

  • minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell’art. 9, co. 4, della L. 184/1983 ( Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare) o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente;
  • minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi dell’art. 9, co. 4, della L. 184/1983 (come sopra) o sottoposto alla tutela sia di un cittadino italiano con lo stesso convivente, sia di uno straniero regolarmente soggiornante.

Fino al 2002 era sufficiente la condizione di affidatario, mentre gli ulteriori requisiti sono stati introdotti dalla legge “Bossi-Fini” (la legge 189/2002). Affinché la questura decida in merito all’istanza di conversione del titolo di soggiorno era necessario il parere positivo della Direzione generale del Ministero del lavoro, qualora a chiederne la conversione fosse stato un minore che non avesse partecipato ad un progetto di integrazione e fosse presente in Italia da meno di tre anni.

Tre sono le modifiche apportate a riguardo: Viene eliminato il carattere vincolante del parere della Direzione generale, in modo che il suo mancato rilascio non legittimi il rifiuto della conversione. Ciò significa che il parere rimane vincolante, ma in sua assenza si potrà comunque procedere.
Con il nuovo provvedimento, si passa a due tipologie di permesso – restano in piedi solo quelle per minore età che per motivi familiari – e il permesso di soggiorno potrà essere chiesto dallo stesso minore, ancor prima di aver ottenuto l’assegnazione del tutore (che dovrà accoglierlo non soltanto nella fase di ingresso, ma in itinere nella sua permanenza sul suolo italiano).
In secondo luogo, si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 20, co. 1-3, della legge 241/1990 in materia di silenzio-assenso, le quali dispongono che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di legge, il provvedimento di diniego. La possibilità di applicare nel caso di specie lo strumento del silenzio-assenso costituirebbe una deroga al principio stabilito dal comma 4 dell’art. 20 della medesima legge 241, in base al quale esso non si applica, tra gli altri, ai procedimenti riguardanti l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza.
Terzo ed ultimo punto, l’introduzione della disposizione che prevede l’affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

Legato al capitolo del permesso di soggiorno, a mio avviso, c’è l’inserimento del minore straniero non accompagnato all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, a tutela della sua salute, per garantire al soggetto tutte le cure e l’assistenza sanitaria necessaria. Aggiungo, anche se non servirebbe, che tale previsione conforma il provvedimento ai principi costituzionali (Art.32) e alla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo (Art.25).

Ma al diritto alla salute, se rapportato ai minori, fa eco il diritto all’istruzione, infatti, all’art.14, è previsto l’assolvimento degli obblighi scolastici e formativi del soggetto minore, attraverso l’incentivo all’adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e di quelle formative accreditate dalle regioni.

Ulteriore elemento rilevante è il riconoscimento del diritto all’ascolto e alla partecipazione diretta del minore straniero – alla presenza del tutore – nei procedimenti giudiziari e amministrativi che lo riguardano (art.15).
Diritto all’ascolto che non termina il suo effetto soltanto ai fini giudiziari, ma che vede l’affiancamento di un supporto psicologico e di ascolto permanente dei minori durante la loro permanenza sul territorio nazionale.

A chi spetta decidere, invece, sul rimpatrio del minore straniero non accompagnato?
Con la normativa precedente, la competenza era della Direzione generale dell’immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La normativa approvata dalla Camera, prevede che tale competenza passi dal Ministero al Tribunale dei minori competente territorialmente, entro e non oltre il 30° giorno dall’identificazione del soggetto. Quali sono gli obiettivi di tale modifica del regime di competenza? Per prima cosa, si risolve il problema del notevole numero di pratiche che l’accentramento di competenze ad un unico organo prevede, distribuendo tale numero capillarmente sul territorio nazionale; seconda cosa, proprio per la maggior attenzione che verrebbe dedicata alla verifica dello stato del soggetto, è elemento di garanzia sia per il minore richiedente, che per il territorio ospitante, in virtù di verifiche meglio attuate.

L’Italia, dunque, si è attrezzata di un importante strumento normativo che consentirà alle autorità competenti di poter svolgere il loro lavoro nel rispetto della dignità dei minori non accompagnati.
Il carattere fondamentale di tale provvedimento è dettato non soltanto dal fenomeno dell’immigrazione tout court, ma dalla scomparsa dal “radar” dello Stato di tantissimi minori finendo, molto spesso, nelle mani della criminalità organizzata o dei pedofili.

Il nostro Paese diventa apripista in Europa, con la speranza che ci sia sempre maggiore attenzione verso i soggetti più deboli, vittime di guerre, persecuzioni e povertà.

Da oggi, la dignità non ha più eccezioni.

TAG: accoglienza, camera dei deputati, diritti umani, diritto dei minori, immigrazione, legislazione, minori non accompagnati, Tribunale dei Minori
CAT: immigrazione, Legislazione

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