Convivenze di fatto: non tutte le modifiche alla Cirinnà vengono per nuocere

25 Febbraio 2016

Il maxiemendamento alla legge Cirinnà su cui il governo ha posto la fiducia riscrive completamente l’articolato del ddl e, come si legge su tutti i giornali, con riferimento alle unioni civili per gli omosessuali, elimina la discussa “stepchild adoption” ed elide ogni riferimento all’obbligo di fedeltà prima previsto per le coppie unite civilmente. In questa sede non si intende discutere della qualità del compromesso con riferimento alle unioni civili tra omosessuali ma, invece, si vuole focalizzare l’attenzione su quanto è stato previsto con riferimento alle convivenze di fatto.

Che ne è stato della nuova disciplina delle convivenze che riguarderà tutti, eterosessuali e non, e che, da queste colonne, avevamo fortemente criticato per la intrusività e il paternalismo che la caratterizzavano? Che ne è stato poi dell’obbligo di mantenimento per i conviventi che decidono di non convivere più?
Ebbene, dall’esame del testo del maxiemendamento si evince che il Governo ha provvidenzialmente recepito la critica avanzata in primis da queste colonne e ha rimosso ogni riferimento della legge a doveri di mantenimento – similari a quelli matrimoniali – nei confronti dell’ex convivente. Rimangono tuttavia le previsioni più protettive e meno invasive nei confronti delle coppie di fatto: sono estesi ai conviventi i diritti previsti per i coniugi nell’ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero il convivente avrà diritto di visita e accesso, sarà possibile designare il convivente quale proprio rappresentante in caso di malattia grave o morte. Rimangono in vita anche le disposizioni riguardante la successione del coniuge superstite del contratto di locazione della casa di comune residenza e la possibilità per il medesimo di rimanere per un periodo limitato nella dimora in caso questa fosse di proprietà del defunto. Altre previsioni riguardano l’estensione ai conviventi di fatto dei titoli di preferenza per le graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare e la possibilità di redigere un contratto di convivenza che disciplini i rapporti patrimoniali interni alla coppia.

E’ stata inoltre profondamente riscritta la parte che fa riferimento agli obblighi alimentari. Com’è noto la legge (art. 433 c.c. e ss.) impone nei confronti di alcuni soggetti di garantire gli alimenti a persone che versino in stato di bisogno e non siano in grado di provvedere al proprio mantenimento. Tra gli obbligai, in primo luogo, vi è il coniuge, poi i figli, i genitori, i generi, i suoceri e infine i fratelli. La nuova formulazione della legge prevede che, nel caso sopra descritto, il giudice possa ritenere obbligato anche l’ex convivente, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, ma con precedenza solo su fratelli e sorelle. Rimane quindi la possibilità di essere obbligati agli alimenti dell’ex convivente, seppur per un periodo limitato, ma solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dalla legge, ad eccezione dei fratelli, non possano, a loro volta, adempiervi. E soprattutto solo nel caso in cui l’ex convivente si trovi in stato di bisogno e sia impossibilitata a provvedere al proprio mantenimento non potendo (per i più svariati motivi) lavorare.

Per quanto riguarda, infine, l’accertamento dello stato di convivenza, il testo della legge è stato positivamente modificato, con la riduzione del rischio di dubbi interpretativi che la precedente versione del ddl poteva far sorgere: il maxiemendamento fa infatti esplicito riferimento alla “dichiarazione anagrafica” non già per individuare la data di inizio ma per “accertare” la stabile convivenza, ferma restando la sussistenza di “legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale”. Sono stati pertanto introdotti criteri più chiari e meno soggetti ad alea per l’individuazione di cosa è, per l’ordinamento, una coppia convivente di fatto.
In altre parole, l’intervento del Governo, accogliendo le preoccupazioni sollevate, ha profondamente modificato la disciplina prima prevista nel ddl per le coppie di fatto, chiarendo i passaggi controversi e oscuri e mantenendo inalterate solo le previsioni volte a meglio tutelare il rapporto di convivenza senza voler imporre soluzioni patrimoniali tanto forti quanto occulte e imposte alle parti.

I fidanzati d’Italia possono stare più tranquilli: niente più inferno per le convivenze.

TAG: cirinnà
CAT: Legislazione

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