La clausola di supremazia e il complotto inesistente

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22 Novembre 2016

Anche se ci è dato ormai  di ascoltare ( e non solo in Italia ) frasi sempre più violente ed oscene anche in riferimento a temi politici e referendari, non  era mai stato possibile ascoltare  (fino a ieri ) di un ’incredibile intreccio tra ignoranza costituzionale e  complotto tra governo e multinazionali quale è stato quello che abbiamo in qualche modo ascoltato in riferimento alla cosiddetta “clausola di supremazia “contenuta nel nuovo  testo dell’articolo 117 della costituzione come risulta della riforma costituzionale sottoposta a referendum popolare il prossimo 4 dicembre.

Nella speranza di conseguire un risultato anche minimo di cultura giuridica in un contesto tanto degradato è pertanto necessario ripartire dal testo originario della nostra  costituzione, perché l’intero comparto del rapporto tra Stato e Regioni ha vissuto stagioni molto varie senza peraltro mai dar vita a nulla neanche lontanamente comparabile a quel che si è ascoltato oggi in riferimento alla cosiddetta clausola di supremazia di cui all’attuale testo dell’articolo 117 della costituzione medesima.

Primo tempo : la Costituzione originaria.

In quello che fu il primo inserimento delle regioni nella costituzione, infatti, tutta la competenza legislativa restava saldamente nelle mani dello Stato, in quanto le Regioni potevano soltanto adottare norme aventi valore di legge in un numero limitato ed enumerato di materie.

Altro che clausola di salvaguardia!

Era il Governo ( e soltanto  il Governo ) che decideva se inviare la legge regionale al Parlamento per contrasto con l’interesse nazionale o alla corte costituzionale per questione di legittimità.

Mai vi e stata una questione di merito posta davanti alle Camere ( si era in  tempi di camere con funzioni paritarie ).

Di conseguenza il primato dello Stato era talmente onnicomprensivo da rendere persino ridicolo il solo pensare a  clausole di supremazia.

Secondo tempo: il Titolo V

Con l’avvento del Titolo V nel 2oo1 si entra in una fase del tutto diversa perché si stava passando nella fase caratterizzata dalla spinta promossa dalla Lega Nord che proponeva la secessione dall’Italia di una parte denominata Padania.

La novità costituzionale più rilevante consistette nella previsione di numerosissime materie concorrenti e  nella previsione di materie legislative statali enumerate.

Un mutamento radicale rispetto al disegno costituzionale originario che proprio il Titolo V intendeva modificare. Ne consegue che non occorre nessuna clausola di supremazia dello Stato perché competenze concorrenti ed enumerazione delle competenze statali bastano a sufficienza per garantire il rispetto degli eventuali interessi nazionali.

E si tratta di una stagione destinata a restare in vigore qualora al referendum prevalessero i no

Terzo tempo: la clausola

Quella stagione termina con l’attuale riforma e si viene pertanto ad avere a che fare per  la prima volta con la necessita di stabilire una qualche supremazia dello Stato

Non si tratta di nessuna novità misteriosa o stravagante sol che si consideri che la Costituzione medesima,all’articolo 5 afferma che la Repubblica è “una e indivisibile “.

Non si tratta dunque di un “complotto” di Governo e multinazionali ma di una norma costituzionale che pone evidentemente un limite al riconoscimento delle autonomie locali.

Non vi sono più competenze legislative concorrenti  tra Stato e Regioni ma ripartizione tra l’uno e le altre come recita appunto il nuovo articolo 117 .

Con la nuova clausola di supremazia, pertanto si afferma che con legge dello Stato, su proposta del Governo, si può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale “

Si può certamente dissentire su questa o su quella terminologia; si può desiderare una soluzione anche diversa nell’insieme dei rapporti tra Stato e Regioni; si può ritenere che anche questa nuova ripartizione non sua definitiva per un  lunghissimo periodo, ma non si può affermare che si sia in presenza di oscure manovre che mettono a repentaglio persino la libertà e la democrazia.

Anche i due più illustri esempi di federalismo occidentale ( quello statunitense e quello tedesco ) hanno affrontato la questione della tutela del superiore interesse nazionale: nel primo caso si è fatto leva sulla cosiddetta “ commerce clause “, laddove nel secondo caso si fa esplicitamente riferimento ad una equivalente clausola di supremazia statale.

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CAT: Partiti e politici

2 Commenti

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  1. giorgio-cannella 7 anni fa

    Ecco i miei due contributi sul referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Buona lettura. http://giorgiocannella.com/index.php/2016/06/03/referendum-costituzionale-italiano-ottobre-2016/ http://giorgiocannella.com/index.php/2016/10/29/referendum-4-dicembre-2016-parte-seconda/

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  2. enrico-alletto 7 anni fa

    si può desiderare una soluzione anche diversa nell’insieme dei rapporti tra Stato e Regioni; si può ritenere che anche questa nuova ripartizione non sua definitiva per un lunghissimo periodo” … e si può quindi anche affermare che sia legittimo NON volerne in costituzione tenuto conto del contesto socio politico che viviamo e dei trattati che l’Italia come altri paesi ha sottoscritto.

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