Bioetica

Costruiamo insieme una cultura vaccinale

La querelle sul NITAG ( dapprima la nomina dei componenti e successivamente sull’onda mediatica la loro revoca) induce a ritenere che la cultura vaccinale in Italia è ancora da costruire tramite media e canali di diffusione dotati di maggiore attenzione.

20 Agosto 2025

La querelle sul NITAG offre lo spunto per alcune considerazioni specifiche sull’argomento, in tema di merito e metodo circa la cultura delle vaccinazioni. Ma consente anche di spostare la nostra ottica sul più generale tema della comunicazione scientifica, messo a dura prova dalla pandemia, durante la quale l’assenza di regole ha portato sui media eccessi comunicativi che hanno contribuito non poco al disorientamento della pubblica opinione.

Già da tempo era in atto nel nostro Paese una campagna promozionale sui vaccini. Poiché esistono da anni le vaccinazioni obbligatorie[1] , anche gli addetti ai lavori non ne hanno ben compreso nè il significato né lo scopo. Tuttavia ne è derivato il triste risultato di evocare sponde contrapposte ingiustificate, che il sottoscritto più volte ha definito “Curva Sud e Curva Nord”. Una gara ad alzare i toni che nessuno è intervenuto a placare e che, durante la pandemia, ha provocato anche sconcerto, quando la diffusione pandemica esigeva, come avvenuto, provvedimenti esatti. Ma nel nostro paese, che giustamente ci richiama all’art21 Cost., il passaggio dal giusto all’eccesso può portare alla pubblica diffusione e divulgazione di notizie poco corrette.

Il richiamo dei Clinici ad un più argomentato trattamento della politica vaccinale è stato letteralmente confuso con “politica no-vax”. In favore di questa tesi, porterò alcuni riferimenti scientifici e bibliografici, gli unici che possano fare chiarezza.

  1. Commissione Peritale d’Ufficio nominata dal Tribunale di Trani ( 2016)

Come si suol dire intervengo per fatto personale, avendo partecipato al consesso peritale d’ufficio, richiesta dall’allora PM Dr. M. Ruggiero, in una controversia giudiziaria in cui il ricorrente supportava l’ipotesi che tra le cause dello spettro autistico fossero coinvolti i vaccini. Nella relazione finale, il sottoscritto fece introdurre un emendamento in base al quale “il principio di precauzione è uno degli strumenti principali da utilizzare per ogni problematica sanitaria che non sia stata ancora unanimemente chiarita dalla Comunità Scientifica, ma per la quale ci sono grandi sospetti di pericolo per la salute pubblica. Infatti, una importante e recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 02495/2015) ribadisce ancora una volta l’utilità e l’importanza del principio di precauzione “ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa”. Ed ancora “ Troppo spesso, infatti, ci troviamo di fronte alla necessità di quantificare dal punto di vista epidemiologico danni irreversibili che sarebbero stati facilmente evitati semplicemente con il ricorso a corrette tecniche di epidemiologia predittiva (nel nostro caso, ad esempio, con uno ampio e lungo studio sulle differenze tra bambini vaccinati e non vaccinati), invece di ricorrere alla fatidica definizione di “carattere di pubblica utilità” che viene attribuita ai trattamenti vaccinali di massa e brandita come se fosse un lasciapassare universalmente valido.”

In pratica, si voleva sottolineare in quell’emendamento che la possibile interferenza del vaccino (qualunque vaccino) sul complesso di fattori immunitari ( Th1 e Th2) può creare squilibrio immunologico se tempi e modalità di somministrazione possono essere rispettivamente scelti approssimativamente o in modo incongruo. Si volle poi riaffermare l’importanza della selezione anamnestica del soggetto in età pediatrica, l’importanza di una accurata visita medica nei casi che potevano essere a rischio, l’importanza di eseguire anche esami emato-chimici per valutare più accuratamente la tipologia di possibile rischio. Tutto questo perché la vaccinazione è un atto terapeutico che, come noto, può presentare anche effetti collaterali in soggetti a possibile rischio. Se questa condotta clinica, sulla quale il sottoscritto ha posto la pregiudiziale, è “novax”, ebbene io lo sono tanto quanto esattore di maggiore pratica clinica, di maggiore intrattenimento del malato, a fronte della tanto frequente leggerezza e frettolosità con cui i nostri pazienti sono esaminati e poi curati. Ho insistito anche più recentemente sulla necessità di un Albo differenziato per Medici e per Clinici che hanno la responsabilità della preparazione didattica dei primi. Perché se così non fosse non ci sarebbe il postulato B ora seguente.

  1. Nel volume “Quinto Pilastro”, edito nel 2016, a pag. 138, si afferma “ …Tuttavia, il lievitare dei soggetti nei quali è riconosciuto il nesso di causalità tra vaccinazione e danno (di solito encefalopatie) fino ad alcune migliaia (1.373 danneggiati da trasfusioni e 631 da vaccinazioni54) ha imposto due Leggi, la L.210/92[2] e sue integrazioni (legge n. 238 del 25 luglio 1997, legge n. 362 del 14 ottobre 1999). Il soggetto danneggiato percepisce un assegno bimestrale per tutta la vita con importi che variano da un massimo di 7.533/anno a un minimo di 6.581/anno – e infine la legge n. 229 del 29 ottobre 2005[3]. In questa ultima è stato introdotto un ulteriore indennizzo notevolmente superiore rispetto a quello previsto dalla legge n. 210/92, al quale si somma, ed è corrisposto “per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa” (art. 1, legge 229/2005). L’articolato delle leggi riconosce ai danneggiati da vaccino due quote a titolo risarcitorio: una prima, che rappresenta il vero e proprio indennizzo, e una seconda 138 che integra la prima, detta appunto Indennità Integrativa Speciale. Se poi le patologie collegate al diritto all’indennizzo ex legge 210/92, ne causeranno il decesso, l’avente diritto può optare tra l’ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. (L.229/2005, art. 1, comma 3). È un capitolo di spesa che avrebbe potuto e potrebbe, per il futuro, essere in gran parte evitato, se fossero state seguite linee-guida precise, con indicazioni mirate nella pratica vaccinale. In conclusione, il richiamo a una più aderente accuratezza clinica non inficia la politica vaccinale che resta fondamentale quale I° Pilastro della prevenzione attiva. Anche con le estensioni di spesa previste nel Piano vaccinale 2016-18 (fino a 600 mln rispetto agli attuali 300) in termini di costo/beneficio il rendimento resta comunque alto.” [4] (5)

Dunque, se esistono soggetti, riconosciuti da Commissioni Mediche, degni di risarcimento per danni emersi in rapporto causale con le vaccinazioni, allora il danno da vaccino è possibile, esiste ed è riconoscibile. Ho curato e seguito per anni giovani trentenni affetti da tetraparesi spastiche (tetraplegie) riconosciute come causate da vaccini eseguiti frettolosamente, ad esempio in bambini affetti da parallela infezione, trattati con cortisone, convalescenti da interventi etc nei quali non è stato individuato il momento idoneo per la vaccinazione sacrosanta. Ovvero soggetti che si sono sottoposti ad auto-vaccinazione senza un consiglio o prescrizione medica. Un conto, dunque, le vaccinazioni di massa dovute a pandemia o epidemie, un conto la vaccinazione personalizzata che si richiede accuratissima nei soggetti a possibile rischio di effetti collaterali.

Questa linea-guida che da Clinici abbiamo seguito e che vede schierato anche Eugenio Serravalle- con il quale mille volte ne abbiamo discusso- non è mai emersa nella comunicazione mediatica che dunque mostra evidenti falle.

In conclusione, pur non entrando nel merito delle decisioni ministeriali della revoca del Decreto NITAG, lasciandomi la riserva di idea personale, faccio solo osservare che occorre una vera e propria Cultura delle Vaccinazioni: argomento scivoloso non solo perchè i risultati scientifici sono sempre ancora in divenire da parte della comunità nazionale e internazionale ma perché appare esiziale la controversia con il favore dei media tra “pro” e “contro” recepito dalla pubblica opinione come una sfida spesso con liceità di intervento senza cognizione di causa.

[1] In Italia, le vaccinazioni obbligatorie per legge per i bambini e gli adolescenti sono quelle contro: difterite, tetano, poliomielite, epatite B, pertosse, Haemophilus Influentiae tipo B, morbillo, parotite, rosolia e varicella. Queste vaccinazioni sono offerte gratuitamente e attivamente dal Servizio Sanitario Nazionale. L’obbligo vaccinale, introdotto con la legge 119/2017, riguarda i nati dal 2017 e si applica fino al compimento dei 16 anni di età.

[2] L. 25 febbraio 1992, n.210, “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa  di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati “(1/a) (1/circ)

[3] L. 29 ottobre 2005, n.229, “Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie”.

[4] Ferrara A. Quinto Pilastro, il tramonto del SSN, Prefazione di Silvio Garattini. Bonfirraro, 2016, pag. 138.

(5) Libro Bianco su Sussitenza e Sanità, a cura di A. Ferrara e A. Caputo, Aracne, 2024.

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