Diritti
Depositato il disegno di legge sul fine vita: la prospettiva resta il viaggio
Fine vita e la proposta del Governo.
“Chiedo ai parlamentari di non fare una legge per affermare una visione etica, ma costituzionale, fruibile da tutti coloro che ne sentono il bisogno”. E’ una richiesta di Mina Welby[1]. Una richiesta lucida, equilibrata, onesta.
Il 2 luglio è arrivato però in Senato il disegno di legge sul c.d. fine vita: “Disposizioni esecutive della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242” e qualche perplessità sul rispetto della Costituzione, onestamente, la suscita.
E’ arrivato dopo le scelte dolorose di chi è andato all’estero per il suicidio assistito e di chi non ha potuto scegliere, dopo una proposta di legge del 2013 di iniziativa popolare mai discussa, dopo le sentenze della Corte Costituzionale del 2019 del 2024, dopo il tentativo di un referendum nel 2022, dopo la pratica di disobbedienza civile di Cappato, dopo la legge regionale n. 16/2025 della Regione Toscana, e dopo la legge del 2 dicembre 2017, n. 219 (legge sul testamento biologico) e l’introduzione della disciplina delle “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT) con le quali è possibile dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare (eutanasia passiva).
Su certe questioni la riflessione deve essere attenta, l’ascolto dei cittadini deve essere vero, e la Carta costituzionale (piaccia o no) deve essere l’unico faro.
Le indicazioni della Corte Costituzionale: sentenza 242/20219
E’ utile ricordare che la nota sentenza della Corte “nasce” dal processo penale nei riguardi di Cappato nel corso del quale è stata sollevata la questione di costituzionalità dell’art 580 c.p. (istigazione al suicidio). Cappato è uscito indenne dal processo (riguardava la morte di Dj Fabo) perché nel caso specifico la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione alla sentenza con modalità equivalenti – agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente» (sentenza 242/2019).
Cosa prevede il disegno di legge in merito al reato di istigazione al suicidio
In attuazione dell’indicazione della Corte Costituzionale il disegno di legge prevede la modifica del codice penale art. 580 con l’aggiunta di un comma : Non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di cui ai commi precedenti, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato Nazionale di Valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
Chiarite le sole ed eccezionali condizioni che possono determinare la non punibilità ai sensi del 580 c.p., una cosa noi cittadini ritenevamo fosse scontata sulla scorta delle pronunce della Corte: il riconoscimento di un diritto di scelta esercitabile all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.
Così lo ha interpretato la regione Toscana che si è attivata per garantire l’accesso alle procedure di suicidio medicalmente assistito nel rispetto delle condizioni fissate dalle sentenze della Corte costituzionale 22 novembre 2019, n. 242 e 18 luglio 2024, n. 135.
Che sia quella della legislazione regionale la via corretta per determinare la praticabilità del suicidio medicalmente assistito è come si sa dibattuto, ma che si debba muovere comunque all’interno della prestazione del Servizio Sanitario nazionale quale unica possibilità di riconoscimento dell’universalità del diritto, sembrava acquisito.
Invece la soluzione trovata dal Governo con la presentazione del disegno di legge “base” poggia su altre certezze: se sei nelle condizioni del Dj Fabo o di Welby e di tanti altri comunque non puoi morire in una struttura del SSN.
L’alternativa resta il viaggio, forse non più in Svizzera ma verso una clinica privata in Italia.
E’ molto chiaro su questo il disegno di legge all’art 4: “il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il Sistema Sanitario Nazionale non possono essere impiegati al fine della agevolazione del proposito di fine vita considerata dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242”.
E questo è il cardine ideologico che vanifica buona parte del percorso fatto fino ad ora sulla pelle di chi è morto in Svizzera, di chi chiede di morire, delle famiglie che assistono i loro cari con dilaniante dolore ma anche di tutti coloro che rispettano il dolore altrui e che con onestà intellettuale rivendicano il rispetto di una Costituzione lapidaria nel riconoscere la necessità di politiche pubbliche capaci di rimuovere gli ostacoli di natura sociale ed economica che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini (art 3 Cost).
Il ragionamento della Corte Costituzionale è stato sempre costantemente puntellato dal riferimento agli artt 2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo), 13 (La libertà personale è inviolabile) e 32 (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti).
Con Ordinanza 207/2018 Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole “limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta dei trattamenti, compresi quelli finalizzati a liberarlo dalle sofferenze, garantita dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione”.
Questa condizione, continua la Corte “non potrebbe essere, tuttavia, rimossa con la semplice esclusione della punibilità delle condotte di aiuto al suicidio delle persone che si trovano nelle condizioni indicate. In assenza di una disciplina legale della prestazione dell’aiuto, si creerebbe, infatti, una situazione densa di pericoli di abusi nei confronti delle persone vulnerabili”.
Quale traguardo potrebbe essere raggiunto con l’approvazione di una legge sul suicidio assistito?
E’ importante riconoscere finalmente le ipotesi di esclusione della punibilità nelle condotte di aiuto al suicidio, Non va sottovalutata la genesi di questa possibile riforma dell’art 580 c.p che vede la pratica della disobbedienza civile costituzionalmente orientata, come è stata quella di Cappato e dell’Associazione Luca Coscioni, protagonista di un movimento di discussione avviato nel Paese, nelle coscienze, ed anche nella cultura giuridica.
E questo forse è un punto molto saliente dell’intera vicenda soprattutto in un momento storico nel quale la partecipazione al dibattito pubblico e al voto sembra aver toccato livelli minimi. Praticare la disobbedienza civile pacifica e costituzionalmente orientata potrebbe allora vedere nel tempo anche altre espressioni e riconoscimenti.
Se tuttavia si è finalmente intrapreso il percorso verso il riconoscimento di un diritto alla libertà di scelta, dall’altro non si può pensare di fare la strada a metà e non andare coraggiosamente fino in fondo superando le tante contraddizioni del disegno di legge base sul suicidio assistito (come ad esempio il ruolo e la composizione di nomina governativa del Comitato Nazionale di Valutazione determinante rispetto alla effettiva individuazione delle ipotesi di non punibilità).
Il governo ha scoperto le carte in piena estate, calendarizzando i lavori in un periodo nel quale forse si ritiene a riparo da dibattiti, contestazioni, piazze, ed altro.
Su certi temi però i cittadini sapranno esserci, e lo hanno dimostrato.
[1] https://www.civicolab.it/legge-sul-testamento-biologico-perche-non-posso-decidere-come-voler-essere-curata-di-mina-welby/
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