Diritti
Senza consenso è sempre violenza sessuale. Le novità della modifica dell’articolo 609-bis
È stato finalmente riscritto l’articolo 609-bis del codice penale introducendo la nozione di consenso, in linea con la Convenzione di Istanbul e con gli altri paesi europei
Senza «consenso libero ed attuale» si configura il reato di violenza sessuale. Lo prevede la proposta di legge “Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso”,approvata dalla Camera dei Deputati all’unanimità con 227 sì. Il testo adesso passa al Senato ed è frutto dell’approvazione di un emendamento in commissione Giustizia delle relatrici Carolina Varchi di Fratelli d’Italia e Michela Di Biase del Partito democratico, dopo una trattativa che ha coinvolto anche la premier Giorgia Meloni e la segretaria Elly Schlein.
Viene così riscritto integralmente l’art. 609-bis del codice penale introducendo la nozione di consenso, in linea con la Convenzione di Istanbul, di cui le componenti sono la libertà e l’attualità.
Il nuovo testo dell’art. 609-bis c.p. verrebbe modificato nei seguenti termini:
Art. 609-bis. – (Violenza sessuale)
Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Dunque, oltre all’introduzione del concetto di consenso libero ed attuale, vengono individuate tre diverse possibili condotte che costituiscono il reato di violenza sessuale: il compiere atti sessuali su un’altra persona; il far compiere atti sessuali ad un’altra persona; il far subire atti sessuali ad un’altra persona.
Il secondo comma dell’articolo 609-bis del codice penale accende i riflettori su chi “induce” a “compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto”. Grazie alla modifica introdotta c’è violenza sessuale ogni volta che si costringa qualcuno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità; e ogni volta che si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa”. Viene introdotta, quindi, anche la nuova previsione della condizione di “particolare vulnerabilità”, con l’obiettivo di farvi rientrare tutte quelle condizioni soggettive, individuali, familiari e di contesto che possono rendere la vittima più vulnerabile alle richieste sessuali, condizionando appunto, l’espressione di un consenso libero ed attuale.
Il terzo comma mantiene, infine, per “i casi di minore gravità”, la circostanza attenuante già prevista dalla norma vigente, che comporta la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.
La deputata Laura Boldrini, prima firmataria della proposta di legge originaria – scrive Il Corriere – sottolinea quanto siano stati fondamentali gli interventi di giuristi, giuriste e associazioni che sono intervenute in proprio in Commissione e di Amnesty International, promotrice di una intensa campagna dal titolo molto chiaro: Solo sì è sì. Questo risultato «è frutto di un lavoro di squadra tra donne, donne di diverso orientamento politico, che fa bene al nostro paese- prosegue Boldrini – È stata molto importante l’interlocuzione tra la segretaria Elly Schlein e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Decisivo è stato il confronto tra le due relatrici, Michela De Biase e Carolina Varchi, che ringrazio sentitamente, da cui poi è nato il testo condiviso approvato con voto unanime in commissione Giustizia e, oggi, votato a Montecitorio. Non serviranno, come sostiene una volgare e becera campagna di fake news, di vera e propria disinformazione, moduli da compilare e contratti da firmare prima di avere un rapporto sessuale. Tutto falso. L’unica cosa che serve è un sì. Un sì libero ed esplicito. È un principio di civiltà quello che introduciamo oggi, unendoci a 21 paesi europei».
Una recente indagine realizzata e diffusa da Eurostat, Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (European Union Agency for Fundamental Rights, Fra) e Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (European Institute for Gender Equality, Eige), conferma i dati catastrofici che continuiamo a denunciare da anni: in Europa una donna su tre ha subito una forma di violenza fisica o sessuale nella sua vita, due giovani donne su cinque hanno subito molestie sessuali sul luogo di lavoro, solo una donna su otto ha deciso di sporgere denuncia. In Italia, almeno il 31 per cento delle donne e ragazze ha subito una forma di violenza fisica e sessuale nella sua vita: di queste il 25,9 per cento denuncia di aver subito queste forme di violenze (inclusa quella psicologica) da un partner.
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