Alcooltest senza legale: sarà valido o no?

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2 Febbraio 2015

Ancora una volta le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l’organo giurisprudenziale per eccellenza del nostro ordinamento, dovranno esprimersi su una fondamentale questione che riguarderà tutti gli automobilisti italiani: effettuare l’alcooltest senza avvisare chi guida del suo diritto di farsi assistere da un difensore, sarà valido o no?

La patata bollente è passata alle Sezioni Unite dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 21 Ottobre 2014 , n°43847, riguardante proprio il momento in cui il conducente, fermato per guida in stato di ebbrezza, può far valere la nullità dell’alcooltest effettuato senza essere stato preventivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato. Essendo l’alcooltest classificato come un atto della Polizia Giudiziaria urgente ed indifferibile, sulla base dell’art 354 del codice di procedura penale, e come tale può essere espletato senza la presenza del difensore, gli agenti non sono tenuti a chiamare il difensore o a fornirne uno d’ufficio : sarà il conducente, una volta avvisato del suo diritto di  far intervenire un legale, a contattarlo.

Ma se il conducente non viene avvisato? È pacifico che in tal caso scatti la nullità della sanzione che tuttavia deve essere eccepita dall’interessato, e se questo non avviene la suddetta nullità può essere sanata. Il dubbio giurisprudenziale della Corte di Cassazione sorge in relazione al definire fino a che momento la nullità dell’atto possa essere fatta valere: secondo una prima interpretazione, ritenuta più fedele al codice, l’imputato dovrebbe eccepire la nullità “immediatamente dopo” l’atto nullo, cioè senza attendere che si arrivi al successivo atto del procedimento, e per cui ci sarebbe tempo fino a 5 giorni dal momento in cui viene depositato il verbale dell’atto compiuto dalla Polizia Giudiziaria, come indica l’art. 366 del codice di procedura penale.

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Invece secondo un’altra interpretazione, meno rigorosa e costituzionalmente orientata, tramite l’interpretazione degli artt. 354, 355 e 356 del codice di proc. penale, si arriverebbe a considerare come tempestiva l’eccezione della nullità sollevata con il primo atto utile del procedimento penale, ossia con l’opposizione al decreto penale di condanna, che già contiene l’entità della pena inflitta al conducente.

Dato il conflitto tra l’interpretazione più aderente alla disciplina codicistica e quella ispirata al diritto di difesa, garantito dalla Costituzione, i togati di Cassazione hanno ritenuto doveroso far intervenire le Sezioni Unite per dirimere la controversia: da esse dipenderà l’esito di questa vicenda, che potenzialmente riguarda milioni di cittadini italiani e che andrà ad incidere non poco sulla miriade di procedimenti penali attualmente pendenti che riguardano la guida in stato di ebbrezza.

TAG: Cassazione
CAT: consumi, Giustizia, Legislazione

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