Tar Lombardia: “Salario anche per i medici che non si sono vaccinati”

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7 Luglio 2022

È stato oggetto di polemiche ferocissime. Il DL 24 del 24 Marzo 2022 poi tramutato in legge ha sancito un principio: i medici che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid vanno incontro a sanzioni durissime, compresa la totale sospensione dei propri emolumenti. Ebbene, il Tar della Lombardia negli scorsi giorni ha oppugnato, in modo particolare, l’interpretazione dell’art 4 del DL, stabilendo che non può essere sospeso totalmente il pagamento degli emolumenti di un medico che non si sia vaccinato.

La ratio della legge è qui spiegata dall’avvocato Simona Norreri, civilista del Foro di Milano, che spiega come il principio da cui parte il legislatore è che la salute pubblica è sempre un diritto da garantire. Per cui un medico, che è sempre a contatto con i pazienti, deve tutelare se stesso e le persone che visita.
Tuttavia, eccepisce il Tar, in una sentenza del 25 Giugno scorso, il diritto alla salute non può cancellare il diritto di un cittadino di vedere tutelata la propria dignità personale; ed ha dunque chiesto un parere alla Consulta sull’art 4.
L’Avvocato Norreri spiega tra l’altro che prima del DL era previsto che un medico accusato di reati o sospeso per eventuali comportamenti non regolamentari, ha comunque il diritto a percepire, per legge, il 50% degli emolumenti. Ovvero la legge stabilisce che, come sanzione massima, possa essergli decurtato del 50%, lo stipendio.
Con il DL invece si è stabilito che un medico sia privato di qualunque sostentamento, tale da poterlo indurre a non pagare le rette scolastiche dei figli o il mutuo. Per non essersi vaccinato. Mentre, nel caso in cui fosse accusato da una procura di un reato ( magari per imperizia o imprudenza nell’esercizio della sua attività che abbia cagionato nocumento a un paziente) potrebbe comunque prendere lo stipendio. Il TAR chiede ragione di un principio che vìola, a suo giudizio, un precetto costituzionale.
Qui trovate la spiegazione del provvedimento da parte dell’Avvocato Norreri

TAG:
CAT: lavoro dipendente, Milano

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