È POSSIBILE RINEGOZIARE I MUTUI (SECONDA PARTE)
Continuiamo con l’esame dei commi dell’art. 2 che definiscono le condizioni preliminari per accedere ai benefici previsti dalla norma.
c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
CONDIZIONE TERZA: Il credito deve essere riferito a un immobile acquistato in regime di prima casa.
I DATI: solo il 62% degli immobili sono residenziali e che di questi solo l’85% sono prime case.
i debitori potenziali utilizzatori di questa norma ogni anno sono 80.000.
CONSIDERAZIONE IMPORTANTE: Nella nostra esperienza pratica di volontariato la percentuale dei cosiddetti mutui di scopo, quindi non stipulati come consumatori, ma coinvolgenti sempre la prima casa è di circa il 15%. verrebbero quindi esclusi gli immobili su cui sono stati accesi mutui come terzi datori d’ipoteca, o come sostegno di liquidità da parte dell’imprenditore per l’azienda (vedasi caso Bramini). È necessario intervenire sulla norma con un’opportuna modifica su questo argomento. Negli anni che vanno dal 2009 al 2014 / 15 molti piccoli e piccolissimi imprenditori sono stati costretti, e in minima parte hanno richiesto, di trasformare fidi di cassa, anticipi fatture scoperti per fallimenti o mancati pagamenti di clienti, in mutui sulla propria casa di abitazione o ancora peggio sulla casa di abitazione di genitori e/o parenti. Si tratta dei cosiddetti mutui di scopo, peraltro oggetto di un vastissimo contenzioso giudiziario e spesso dichiarati nulli, anche da sentenze di Cassazione.
L’articolo deve essere così riscritto. in azzurro le modifiche da introdurre.
c) il credito derivi
c1) da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
c2) da un mutuo, cosiddetto di “scopo” stipulato per consentire all’istituto di credito di chiudere posizioni debitorie personali o aziendali non assistite da garanzie ipotecarie. la natura di “scopo” del mutuo deve essere certificata attraverso l’utilizzo dell’erogazione ottenuta con il mutuo ipotecario, per chiudere esposizioni precedenti di cui il mutuatario era titolare personalmente, per la propria azienda, oppure si è costituito garante per terzi.
Nel caso previsto sotto c1) il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
Nel caso previsto sotto c2) il debitore abbia rimborsato almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
d) sia pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio2010 e quella del 30 giugno 2019;
CONDIZIONE QUARTA: Il bene deve essere stato messo all’asta tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019.
Sulla base dei dati di Astasy, (vedi nota 3) calcola, per pura applicazione statistica, la perdita, derivante da questa norma, di immobili potenziali utilizzatori della legge, in 17100 unità. noi riteniamo che gran parte degli immobili rimasti in asta da prima del 2010 siano attribuibili a procedure fallimentari che notoriamente in Italia (soprattutto in certe zone d’Italia) non si chiudono mai. Valutiamo una perdita di 8000 immobili che non trova nessuna giustificazione logica. Questa norma va cambiata come segue: in azzurro le modifiche da introdurre
d) sia pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2019;
CONDIZIONE QUINTA:
e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
Questo comma è cruciale: per comprenderne fino in fondo la gravità separiamo le due parti della norma e ricorriamo ancora una volta ai dati di Astasy.
1°) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente
il commento di Astasy a questa norma: “Solo il 21,28% delle esecuzioni immobiliari si trova nella condizione sopra riportata e che consentirebbe di applicare l’articolo di legge; infatti sulla analisi effettuata dell’intero montante esecuzioni immobiliari dell’anno precedente, il 78,72% delle sole esecuzioni immobiliari è composto da più di 1 soggetto in procedura; i più classici casi sono quelli che, come addetti ai lavori, chiamiamo “la tripletta”, ovvero Banca, Condominio e Agenzia delle Riscossioni (ex Equitalia), che rappresentano l’effettivo stato di crisi per eccellenza della vera famiglia in crisi e che, per mancanza vera di liquidità ripetuta nel tempo, non solo non riesce più a far fronte al pagamento del mutuo, ma nemmeno a sostenere le spese condominiali e tutte quelle spese accessorie come IMU, TASI, Multe della macchina, ecc. … il numero di casi applicabili scende ancora e stavolta in maniera molto drastica; dei 62.704 Lotti, solo 13.343 rientrerebbero, per ora, nella possibilità di applicazione.” Non servono altri commenti la norma va modificata o meglio vanno trovate delle norme collaterali che neutralizzino il più possibile l’impatto.
2) un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
Quindi prima di accedere agli eventuali benefici della legge, ovviamente a discrezione della banca erogante, la famiglia esecutata dovrebbe chiudere con somme che vanno dai 1000 ai 10.000 euro (media 5.000) gli altri creditori intervenuti. Si tratta di una somma infinanziabile in quanto, oltre a tutte le difficoltà dell’esecuzione immobiliare, la famiglia è stata anche segnalata alla Centrale rischi Bankitalia e a tutte le agenzie di valutazione del rischio a partire dalla famigerata Crif. (nota 5)
Le famiglie potenzialmente interessate ad questa norma sono ogni anno 80.000: è dunque indispensabile trovare un meccanismo che consenta di evitare, per la condizione 5, la perdita in un solo colpo di 63000 famiglie potenzialmente utenti della norma. La via può essere una sola un grande accordo che coinvolga microcredito, fondazioni e movimenti antiusura. Già ai tempi del Giubileo bancario (2017) avevamo ricevuto da alcune fondazioni antiusura più concretamente attive sul territorio, una proposta intelligente che avevamo cercato di inserire come punto 11 del disegno di legge. (nota 5).
Si tratta di una soluzione molto interessante su cui, nel silenzio della Consulta Nazionale Antiusura, ci eravamo confrontati con la Rete Italiana Microfinanza, RITMI, che ha approvato l’idea ed ha proposto un testo per una addizione al disegno di legge. (nota 6).
Per trovare una soluzione a questo nodo fondamentale abbiamo nuovamente lavorato con l’associazione RITMI e alcune fondazioni antiusura. Siamo arrivati alla proposta di introdurre una norma per consentire alle società di microcredito, previo accesso ad un fondo di garanzia, per il quale stiamo lavorando su diverse ipotesi, di erogare microcredito funzionale alla chiusura di queste posizioni.
La norma va quindi così riscritta: in azzurro le modifiche da introdurre
e)
1) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore ipotecario
2) Se fossero invece presenti altri creditori intervenuti oltre al creditore ipotecario, per poter usufruire dei benefici transattivi di cui alla presente Legge, nei casi in cui il soggetto proponente non avesse una effettiva disponibilità̀ economica e/o avesse difficoltà di accesso al credito ordinaria dovute alla presenza di atti pregiudizievoli a carico dell’interessato e/o negative valutazioni di merito creditizio, onde evitare il ricorso all’usura, nei confronti dei soggetti di cui al presente comma possono intervenire con un finanziamento
i. le Associazioni o Fondazioni antiracket e antiusura che amministrano i fondi di cui all’art. 15 della Legge n.108/96 al fine di richiederne l’intervento ed essere assistiti dalla garanzia. Per poter esercitare tale ruolo tali Associazioni o Fondazioni dovranno aver dato al MEF la disponibilità̀ per tali specifici interventi.
ii. i soggetti fornitori dei servizi ausiliari di microcredito, di assistenza e monitoraggio, come definito dall’art 3 del decreto del MEF del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell’articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385.
iii. gli intermediari finanziari vigilati e/o operatori di microcredito ex art.111 o Confidi, come stabilito dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.176 del 17/10/2014, abilitati alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo istituito a favore delle piccole e medie imprese art 2, c 100, lett. a), legge 23 dicembre 96, n. 662 o a Fondi Europei aventi al medesima finalità.
3) sia depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto in cui, a fronte dell’impegno alla rinuncia dagli altri creditori intervenuti, ad istanza di rinegoziazione accettata, i soggetti di cui ai punti i, ii,iii, si impegnano inderogabilmente a concedere il finanziamento atto all’estinzione dei crediti intervenuti oltre al creditore ipotecario
La concreta fattibilità di questa ipotesi è confermata in un articolo di “Avvenire” del 25 ottobre 2020 “Ma cosa possono fare le Caritas diocesane?” risposta di don Andrea La Regina, responsabile ufficio Macroprogetti di Caritas italiana: «I garanti, insieme alle fondazioni antiusura e su questo abbiamo l’accordo con Banca Etica e PerMicro e siamo disponibili a intese locali……. La proprietà ha una funzione sociale, non possiamo togliere a un lavoratore il laboratorio con cui si sostiene o pignorare alla famiglia la casa in cui farà una eventuale quarantena.” (vedi nota 7)
NOTE
(5) “Per poter usufruire dei benefici transattivi di cui alla presente Legge, nei casi in cui non vi fosse una effettiva disponibilità economica e si avessero difficoltà di accesso al credito ordinaria dovute alla presenza di atti pregiudizievoli a carico dell’interessato e/o negative valutazioni di merito creditizio, onde evitare il ricorso all’usura, le persone fisiche od i titolari di imprese familiari, potranno essere assistiti dalla garanzia dalle Associazioni o Fondazioni antiracket e antiusura che amministrano i fondi di cui all’art. 15 della Legge n.108/96. Per poter esercitare tale ruolo le Associazioni o Fondazioni antiracket e antiusura che amministrano i fondi di cui all’art. 15 della Legge n.108/96 dovranno aver dato al MEF la disponibilità per tali specifici interventi.”
(6) Per poter usufruire dei benefici transattivi di cui alla presente Legge, nei casi in cui il soggetto proponente non avesse una effettiva disponibilità̀ economica e/o avesse difficoltà di accesso al credito ordinaria dovute alla presenza di atti pregiudizievoli a carico dell’interessato e/o negative valutazioni di merito creditizio, onde evitare il ricorso all’usura, nei confronti dei soggetti di cui all’art 2 , la banca o l’intermediario finanziario sono tenuti a comunicare in forma scritta l’elenco
a) delle Associazioni o Fondazioni antiracket e antiusura che amministrano i fondi di cui all’art. 15 della Legge n.108/96 al fine di richiederne l’intervento ed essere assistiti dalla garanzia. Per poter esercitare tale ruolo tali Associazioni o Fondazioni dovranno aver dato al MEF la disponibilità̀ per tali specifici interventi.
b) dei soggetti fornitori dei servizi ausiliari di microcredito, di assistenza e monitoraggio, come definito dall’art 3 del decreto del MEF del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell’articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385.
c) degli intermediari finanziari vigilati e/o operatori di microcredito ex art.111 o Confidi, come stabilito dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.176 del 17/10/2014, abilitati alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo istituito a favore delle piccole e medie imprese art 2, c 100, lett. a), legge 23 dicembre 96, n. 662 o a Fondi Europei aventi al medesima finalità.
d) Più in generale, al fine di evitare il ripetersi di situazioni come quella cui la presente legge intende porre rimedio, in caso di diniego di un prestito o affidamento per finalità d’impresa, riconducibili alla categoria del microcredito così come definita da art 15 D.M. 17/10/2014, N. 176 recante Disciplina del Microcredito, in attuazione art 111 TUB , la banca o l’intermediario finanziario sono tenuti a comunicare in forma scritta l’elenco delle alternative di credito sociale esistenti, in forma di elenco cartaceo o online dei soggetti di cui ai punti a) e b) e c) che precedono.”
(7) In attesa di disporre del testo dell’accordo si può fare riferimento alle anticipazioni per stampa contenute nel seguente link:
Il contenuto è comunque molto chiaro: Aiutare persone e famiglie vulnerabili, ma anche piccoli imprenditori, ad avere accesso al microcredito, per iniziare percorsi di autonomia lavorativa ed economica. ….. E’ questo lo scopo del nuovo accordo firmato ieri a Roma tra Caritas italiana, Banca Etica e la società di microcredito PerMicro. Uno strumento di inclusione finanziaria a disposizione di tutte le diocesi e Caritas diocesane, per stare accanto alle povertà non solo in maniera assistenziale, con la distribuzione di beni materiali e piccoli aiuti economici. …… Soprattutto andando incontro alle esigenze dei “non bancabili”, coloro che non hanno la possibilità di offrire garanzie per avere accesso al credito.
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