Fatti falsi non sono tutelabili come libere opinioni

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3 Luglio 2018

Il processo contro Alfred e Monika Schafer di cui si era riferito su questo stesso portale ieri il burrascoso avvio (2 luglio 2018), quest’oggi è proseguito in modo più ordinato. Dai banchi del pubblico, una decina di simpatizzanti degli accusati, mancavano però gli animi più ribelli di ieri.

Alfred Schaefer poi è stato rimesso in libertà nel corso del pomeriggio con alcuni obblighi che la Procura non ha però comunicato. Del pari il Presidente della terza sezione penale ha disposto che gli imputati possano parlarsi tra loro durante le pause purché non del procedimento e solo in lingua tedesca e senza che insorgano rischi per la sicurezza.

Nel merito l’avvocato Wolfram Nahrath in difesa di Monika Schaefer ha presentato una propria richiesta di archiviazione del procedimento ed una più lunga ed articolata di remissione di incidente di costituzionalità sulla norma del codice penale tedesco che punisce la negazione della Shoà. Anche l’avvocato Frank Miksch ha richiesto l’archiviazione del procedimento fondamentalmente con argomenti analoghi. La Corte ha invece disposto di accettare un’ulteriore istanza dell’imputato solo in forma scritta per motivi di economia processuale.

Le tesi della difesa sono in buona sostanza le stesse già avanzate in casi consimili come quello della revisionista condannata Sylvia Carolina Stolz che ieri è stata messa agli arresti per 48 ore per ingiurie alla Corte. Per le difese il paragrafo 130 comma 3 del codice penale tedesco fin dalla sua origine è stato controverso, tanto che ci vollero dieci anni di dibattito prima della sua introduzione nel 1994, mentre per contro il legislatore per quarant’anni non ne aveva ravvisato la necessità. Il bene protetto dalla norma anche al successivo comma 4 non sarebbe sufficientemente definito, non essendo declinati nell’articolo tutti i singoli fatti storici innegabili, quindi si tratterebbe di una norma incompatibile con la Costituzione. La norma contravverrebbe inoltre contro i principi di uguaglianza perché solo la relativizzazione dell’annientamento degli ebrei ad opera del regime nazionalsocialista sarebbe perseguita; ma non anche la negazione di altri massacri come le violenze sistematiche perpetrate dall’Armata Rossa ai danni dei civili tedeschi. È appena il caso di osservare che il paragrafo 130 del codice penale tedesco in realtà punisce indistintamente tutti i casi di istigazione ed attacco a qualsivoglia gruppo religioso, di stampo razzista, o contro la dignità umana. Le ipotesi invise alle difese previste al numero 3 e 4 sono solo una mera specificazione riferita alla banalizzazione dei crimini nazionalsocialisti. I difensori hanno quindi affermato ancora che la disposizione legislativa limiterebbe in modo pericoloso la libertà di pensiero e restringerebbe le possibilità di ricerca scientifica, invalidando l’articolo 5 della Costituzione sulla libertà di espressione; essendo una norma eccezionale, la sua applicabilità andrebbe rigidamente limitata. Una democrazia deve ammettere anche la possibilità di esprimere concetti errati perché è solo dal dibattito che si procede nella ricerca storica ed anche quest’ultima non è cristallizzabile in realtà rigide. Con questo i difensori vorrebbero però arrivare a giustificare la reiterata negazione dell’esistenza delle camere a gas via internet contestata ai loro clienti nell’atto di accusa.

A tutte le osservazioni dei difensori la Procuratrice, riservandosi di ritornarvi in modo più dettagliato una volta lette le copie delle memorie da essi depositate, ha subito replicato che le norme sono ben definite nel loro ambito di applicazione anche in via giurisprudenziale. I difensori hanno riferito singole citazioni tratte da opere e sentenze per farle confluire nel disegno delle loro opinioni, ma non in modo sufficientemente concreto per dovere determinare i giudici ad un ricorso alla Corte Costituzionale; quest’ultima si sarebbe già pronunciata più volte sugli aspetti sollevati dai patrocinanti della difesa. Fatti falsi per contro non sono tutelabili come  libere opinioni. L’avvocato Nahrath avrebbe poi cercato di evocare una reazione emotiva da parte della Corte e ricercato del consenso rivolgendosi più al pubblico che ai giudici. Il legale che, effettivamente ha guardato anche l’uditorio, ha però replicato che non si poteva negargli l’uso di toni enfatici presentando idee di cui è convinto. Ha poi ancora soggiunto che già di per sé l’entità della pena prevista dalla norma in un massimo a cinque anni di reclusione per una singola esternazione gli appare sproporzionata. Il difensore aveva anche attaccato l’articolo 6 del codice penale delle genti (Völkerstrafgesetzbuch – VStGB) da ultimo modificato nel 2016 asserendo che esso aprirebbe la strada all’assurdo di accuse di genocidio anche in caso di singole lesioni individuali.

A domanda di rito del giudice Martin Hofmann infine entrambi gli imputati hanno preannunciato che faranno esternazioni sulla loro biografia così come che prenderanno posizione sulle accuse. Alfred Schaefer, in particolare intenderebbe farle però dopo la visione dei singoli spezzoni video. Senza voler anticipare un giudizio anche se i legali hanno cercato di dirigere il dibattimento nel solco della critica ermeneutica legislativa, basta un solo salto su You Tube per cogliere che le accuse non colpiscono alcun intento di seria ricerca storico-scientifica, quanto bieca iconografia nazista e negazione della Shoà.

Il dibattimento verrà ripreso domani 4 luglio nella seconda mattinata solo dopo che altri giudici decideranno dell’istanza di ricusazione della Corte presentata da Alfred Schaefer.

 

Immagine di copertina: Gli imputati in tribunale, dettaglio foto © Anne Wild per gentile concessione.

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TAG: Alfred e Monika Schaefer, Frank Miksch, negazionismo, Wolfram Nahrath
CAT: Germania

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