La lotteria nella Contrada della giustizia italiana

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15 Aprile 2015

Metteteci pure dentro tutto quello che volete: la vacuità del concorso esterno, vecchi regolamenti di conti tra apparati investigativi dello Stato, vari capitoli dell’Urania Palermitana e una vicenda processuale che in non pochi ha lasciato molti dubbi sul terreno anche delle stesse accuse formulate. La sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Contrada, occorre precisarlo, non è di questo che vi parla e ci parla però. Non è del mero 110-416bis che la Corte per i Diritti dell’Uomo si occupa e che la declinazione wertmülleriana del nostro codice annuncia e pronuncia come “concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso” . La Corte affronta altri aspetti, financo più gravi se vogliamo, che attengono a regole e (in)certezza del diritto, ancor più inquietante se si pensa come la fonte giurisprudenziale messa sotto accusa dagli ermellini europei, abiti proprio dentro le mura del Palazzaccio. Una brillante battuta, su tutte, qualche giorno fa l’ha offerta Stefano Cappellini via twitter per la sentenza che ha visto assolti Amanda Knox e Raffaele Sollecito: “la forte e deprimente sensazione che la giustizia italiana sia una vera lotteria”. Qui però la forte e deprimente depressione, vive di un’aggravante tutta sua. Non foss’altro che ci troviamo davanti ad una persona che ha vissuto più di un ventennio processuale scontando una detenzione di dieci anni dopo una condanna definitiva della Cassazione che ora la Corte Europea bolla come “illegittima”. Questa tastiera ricorda bene il clamore sull’Affaire Contrada, sull’onda emozionale di una Sicilia segnata dalle stragi del 92 e dei suoi fulminei esorcismi: si riaprì ad hoc perfino un carcere borbonico militare per il primo arresto dell’ex Capo della Mobile di Palermo.

In questa lotteria, la Corte di Strasburgo tira fuori però un altro numero accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Andrea Tagle del foro di Napoli, redatto e concepito in gran parte dalla professoressa Andreana Esposito del dipartimento di Giurisprudenza all’università Napoli Due. La giurista Esposito (per gli amanti del gossip, nipote del celebre giudice di Cassazione che ha condannato Berlusconi) ha portato i giudici europei su un inoppugnabile dato temporale. “La Corte di Strasburgo, aderendo perfettamente alla nostra ricostruzione difensiva ha ritenuto – e su questo non ci piove – come la ricostruzione giurisprudenziale del concorso esterno ha trovato la sua cristallizzazione chiara e netta a partire dal 1994 e quindi ben dopo i fatti addebitati al dottor Contrada” ha detto la giurista ai microfoni di Radio Radicale. La cristallizzazione del ’94 a cui la giurista Esposito fa riferimento, è la prima determinazione di Cassazione sul concorso esterno in Mafia meglio conosciuta come “sentenza Dimitri”. Dunque nessuna censura specifica sul reato 110-416 bis, nessuna accusa di anemica chiarezza per il concorso in questo caso. Certo, comprensibile la pessima suggestione che ogni volta la vicenda di concorso esterno evoca, tuttavia però – in prima battuta all’uscita della notizia – qualcuno dall’Ansa fino a Corriere.it passando per un twitt di Cerasa e molti altri ancora, devono forse aver tradotto male o se non altro mal colto, dove alla fine della fiera andava veramente a parare la sentenza di Strasburgo scritta in francese.

La questione non è di poco conto, anzi. A voler decifrare la strategia che ha mosso gli autori del ricorso, sembra che i ricorrenti abbiano voluto trascinare la Corte Europea su un’improvvida retroattività della condotta processuale additata a Contrada, poi conclusa con sentenza definitiva di condanna in Cassazione dai giudici italiani. In poche parole, Contrada viene arrestato alla vigilia di Natale del 1992 mentre la prima fonte giurisprudenziale che in Cassazione cristallizza il concorso esterno è del 1994. Insomma, robe che attengono a regole e certezza del diritto, mica roba da poco. Che oggi, però, portano sul banco degli imputati proprio la Suprema Corte di Cassazione e non solo i Pm di Palermo che allora accesero uno dei casi più discussi tanto in punto di cronaca quanto in punto di diritto. In questa lotteria, seguendo determinazioni e conclusioni della Corte Europea, non resta quindi che farsi una domanda: come è stato possibile che un massimo organo di giurisprudenza, composto da uomini e donne di dottrina, sia inciampato in un errore simile oggi sanzionato dalla Corte per Diritti dell’Uomo per violazione ex art 7 della Carta e che qualsiasi docente di giurisprudenza richiamerebbe al proprio allievo? Qui è pur sempre – portate pazienza – delle vite e dei diritti delle persone che si parla. O no?

Inutile poi girarci ancora attorno al concorso con un dibattito che rischia ormai di rivelarsi un disco rotto utile magari per qualche sbraito da talk show o via tweetstar televisiva di turno per l’Impero Dei Sensi. Abbiamo capito, colto, recepito, scritto e reiterato ormai da lustri che il concorso esterno è vacuo di suo: e molti autorevoli giuristi lo hanno ben spiegato. Ora però, il problema è la libreria di giurisprudenza a dir poco barocco-tardo-rococò, per non dire schizofrenica. Cinica lotteria, appunto: e che il 110-146bis sia una configurazione allo stato gassoso non è certo questa tastiera a metterlo in dubbio. Qualcuno il concorso esterno in Mafia elegantemente lo definisce un “combinato disposto”, la giurista Esposito “costruzione giurisprudenziale”: qui, per utile sarcastica definizione giornalistica, possiamo pur declinarlo alla voce cocktail nel menù del bar Giurisprudenza Creativa. Perché, ecco il paradosso-dei-paradossi, ci troviamo davanti a Corti europee e nazionali (Cassazione) che sostanzialmente si ritrovano costrette a mettere parole pseudo definitive da commutare poi in pseudo definitive fonti di giurisprudenza: non su un reato concreto e reale ma su un reato fantasma, su un’interpretazione giurisprudenziale. Come possiamo allora pretendere da queste Corti una parola finale, magari auspicatamente abrogativa, su una cosa che non c’è? Nella lotteria della giustizia italiana pluri-sanzionata dall’Europa ora c’è il fumo in parte riconosciuto sul 110-416 bis ma c’è pure l’arrosto col trucco: una illegittima retroattività ingiustamente comminata col carcere, come in questo Affaire Contrada.

La lotteria schizofrenica sul concorso esterno ha la sua prima cristallizzazione giurisprudenziale a sezioni unite nella c.d. sentenza “Dimitri” del 1994 ma ne ha estratte altrettante di segno opposto. Si pensi per esempio alla sentenza di Cassazione che sul concorso esterno ha assolto l’ex Ministro Calogero Mannino, ritenuta fonte e sentenza da manuale per molti giuristi. Di assoluzioni in Cassazione per 110-416bis ne vennero anche molte altre in senso assolutorio per altrettanti imputati noti e non. Poi però, dal Palazzaccio, arrivarono le condanne per 110-416bis a carico di Bruno Contrada e Marcello Dell’Utri (a proposito: questa decisione di Strasburgo sull’illegittima retroattività potrebbe pure impattare anche sul co-fondatore di Forza Italia) e che il Protocollo Ingroia ha cercato di esibire come mirabile successo dell’Urania Palermitana dopo aver vissuto un magro bottino sui c.d. “processi eccellenti”. A volte le cause le perdono gli avvocati ma le perdono pure i Pm: ed è il caso delle clamorose assoluzioni nate dalle inchieste della seconda metà degli anni 90 sotto la procura palermitana al tempo di Caselli (Carnevale, Musotto, Mannino, Andreotti e via andare).

La morale terribile di questa lotteria della Contrada Giustizia, delle sue favole, di certi fanghi cosmici spalmati da certi Pm (sottolineasi certi), è però anche un’altra. Con tutta questa libreria di giurisprudenza variopinta e schizofrenica, qualsiasi cittadino  può essere cinicamente estratto con un numero diverso con esiti diversi, sia l’imputato “eccellente” e non (che potrebbe pur risentire da vizi, pressioni mediatiche e politiche dei cui epiloghi qualche cronista un giorno poi sarà costretto a ricredersi: a meno che non si chiami Travaglio, ovviamente). L’imputato per 110-416bis, il cittadino imputato, può benissimo trovarsi davanti ad un organo collegiale di tribunale che un giorno può tirar fuori la fonte di Cassazione a favore che lo assolve, un altro giorno quella che lo condanna. Per carità, confidiamo sempre in grandi uomini di dottrina e buon senso del diritto che nei distretti di Corte d’Appello di tutta Italia non mancano certamente (sottolineasi certamente). Tuttavia – non so voi – ma su una concezione del diritto ed uno Stato di diritto da lotteria cosi messi con reati inventati e illegittime manipolazioni, vengono i brividi. A maggior ragione dopo questa – ennesima – censura spedita da Strasburgo al mittente Giustizia Italiana.

Twitter: @scandura

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CAT: Giustizia

Un commento

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  1. michele.fusco 9 anni fa

    Non prestarsi a strumentalizzazioni varie, come si è letto ora su questa ora su quella gazzetta, era impresa alla Scandura. Che per questo ci è nel cuore giornalistico (e non solo).

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