Come potrebbe cambiare la legittima difesa

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21 Ottobre 2015

Dopo il recente caso di Vapro D’Adda dove un pensionato di 65 anni, svegliato dai rumori in piena notte, ha sorpreso un ladro in casa e lo ha ucciso con un colpo di pistola, regolarmente detenuta, si è riaperto il dibattito sul tema della legittima difesa.

Prima di subire l’ultima modifica nel 2006, il tema era disciplinato dall’art.52 del Codice Penale che prevede la non punibilità per chi reagisce in una situazione di pericolo a patto che la difesa sia necessaria, attuale (il che esclude, ad esempio, il caso in cui un ladro sia già in fuga) e proporzionale all’offesa subita o potenziale. Nel 2006 è subentrata la riforma, giunta dopo un lungo dibattito in seguito ad una serie di furti in ville e rapine violente che aveva allarmato l’opinione pubblica. Con la modifica apportata dall’allora legislatore disciplinò il diritto all’autotutela di un domicilio privato, un negozio o un ufficio, autorizzando il ricorso a un’arma “legittimamente detenuta” per difendere “la propria o altrui incolumità” e “i beni propri o altrui”. In altri termini, diventò legittima la condotta di colui che, per difendere la propria o l’altrui persona dal pericolo di un’aggressione da parte di chi ne abbia violato il privato domicilio,avesse colpito o addirittura ucciso il malvivente con un’arma legittimamente detenuta, che sia da taglio o un mero oggetto contundente, sempre che non vi sia desistenza da parte dell’intruso.

In questo modo il rapporto di proporzionalità, pilastro della vecchia disciplina in quanto discriminante tra azione legittima e reato,ha trovato un’espansione di non poco conto in quanto il giudizio di proporzionalità tra difesa e offesa, prima affidato al giudice, era divenuto superfluo data la presunzione di proporzionalità affermata ex lege per i casi di aggressione domestica.

Ma come viene considerata l’attuale normativa dagli addetti ai lavori? L’opinione del ceto forense è abbastanza positiva, in quanto si ritiene che la legge italiana preveda molte situazioni e che conceda al giudice tutti gli strumenti per valutare ogni situazione, persino il caso in cui si agisca non per difendere se stessi ma per difendere terzi. Tuttavia dopo i recenti episodi di cronaca, tra tutti quello del benzinaio vicentino Graziano Stacchio, nel Governo si è incominciato ad esaminare il problema dei furti in domicilio che troppo spesso si tramutano in rapine e della reazione dei cittadini: è infatti arrivato sul tavolo del viceministro della Giustizia Enrico Costa (Ncd) un dossier sulla legittima difesa. Secondo Costa “se ne dovrebbe riflettere in Parlamento.Se la criminalità cambia, il legislatore ha il dovere di cambiare le pene, ma senza venire meno ai principi. Dev’essere chiaro che non c’è il diritto alla vendetta. Per essere espliciti, se uno insegue il ladro in strada e gli spara, non potrà mai essere considerata una legittima difesa. Se si spara in casa perché si teme per la propria incolumità o libertà, ci si può pensare”. 

La proposta in esame sarebbe quella di proporre una scriminante sull’uso delle armi per chi fosse costretto a difendere l’inviolabilità del domicilio contro una intromissione ingiusta, clandestina o violenta, tale da destare ragionevole timore per l’incolumità o la libertà delle persone presenti in tal luogo: in questo modo si applicherebbe la legittima difesa in casi in cui oggi non è concessa, ad esempio qualora un soggetto attacchi (con arma da fuoco o meno) un intruso alle spalle, superando così l’attuale limite fissato dal c.d. eccesso colposo disciplinato dall’art 55 del Codice Penale che punisce la reazione esuberante di chi reagisce allo scopo di difendere un diritto contro il pericolo attuale di offesa ingiusta.

 

TAG: eccesso colposo, legittima difesa, riforme
CAT: Giustizia, Legislazione

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