Pillole da vacanza: strutture ricettive. Il cliente che rompe, paga due volte

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23 Agosto 2019

Si parla sempre di tutto quello che bisogna fare per trascorrere bene le vacanze.

Bisogna anche però rovesciare il punto di vista e mettersi nei panni di quelli che hanno l’incarico e la responsabilità di provvedere ad una necessità primaria del viaggiatore, vale a dire l’alloggio: gli albergatori.

Si richiede sempre che gli alberghi abbiano di base, tre caratteristiche, pulizia, confort e che permettano un soggiorno piacevole.

Ma quando si danneggia qualcosa, nella stanza, o in altre parti,  di un albergo o di una qualsiasi altra struttura ricettiva, il cliente è tenuto a risarcire il proprietario, attraverso il versamento di una somma di denaro, che sia tale da supportare le spese necessarie, a ripristinare lo stato in cui si trovava l’alloggio, al momento della conclusione del contratto di albergo.

Il deposito cauzionale, restituito al termine del soggiorno previa verifica dell’insussistenza di eventuali danni, serve principalmente a questo.

Può però anche capitare che l’albergatore decida, di denunciare il cliente per danneggiamento. Tuttavia,  occorre precisare che il reato di danneggiamento semplice di cui all’art.635 cod. pen. rientra tra i reati depenalizzati , pertanto, attualmente è prevista solo una sanzione amministrativa a carico del soggetto responsabile che va da 100 euro a 8.000 euro di multa.

Il Contratto di albergo: Doveri del cliente

Il contratto di albergo è il contratto in forza del quale un soggetto, detto albergatore, si obbliga dietro corrispettivo, a fornire all’altra parte, detta cliente, un alloggio ed altri servizi strumentali ed accessori diretti a rendere possibile e confortevole il soggiorno.

E’ un contratto atipico, in particolar modo, alla locazione della stanza di albergo si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile in materia di locazione.

Una volta concluso il contratto di albergo il cliente è tenuto, pertanto, al rispetto dei locali nei quali è alloggiato e a custodire le cose a lui consegnate, o trovate nella stanza, con la diligenza del buon padre di famiglia, servendosene nel rispetto dei regolamenti interni.

Il deposito cauzionale, serve al gestore della struttura, per tutelarsi dall’eventualità in cui il cliente non si attenga all’obbligo di diligenza ed arrechi danno alla stanza nella quale alloggia, ovvero agli oggetti in essa custoditi, l’albergatore può decidere di richiedere al momento dell’accettazione il pagamento di una somma di denaro, in contanti ovvero su carta di credito, detta deposito cauzionale.

Tale somma verrà restituita al momento del check-out, previo riscontro positivo da parte del personale addetto circa il buono stato delle camere.

Laddove vengano riscontrati, invece, dei danni l’albergatore può trattenere la somma versata a titolo di deposito cauzionale ed eventualmente richiedere al cliente la differenza se tale somma non risulta adeguata a coprire il costo dei danni subiti.

Laddove l’albergatore non ha subordinato la conclusione del contratto al versamento di una cauzione ed abbia riscontrato dei danni alla struttura, potrà agire in giudizio per far valere il proprio diritto al risarcimento di quanto patito.

Al cliente resta la possibilità di dimostrare che il fatto si sia verificato per cause a lui non imputabili e, cioè, che abbia adempiuto agli obblighi di custodia a suo carico con la diligenza richiesta dal caso concreto.

Il danneggiamento come mero illecito amministrativo

La condotta di colui il quale distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile, in maniera totale o parziale, un bene mobile o immobile altrui oppure di pubblica utilità, costituiva reato penale, previsto e punito dall’art.635 cod. pen., fino alla depenalizzazione intervenuta ad opera del D. lgs. 15 gennaio 2016, n.7.

Oggi il danneggiamento è stato sottratto alla cognizione del giudice penale per essere subordinato unicamente al giudizio del Giudice civile, il quale, oltre ad accogliere la domanda risarcitoria può decidere, altresì, di comminare una sanzione civile pecuniaria che va da 100 euro a 8.000 euro.

Nessuna condanna penale pertanto, potrà subire il cliente dell’albergo che abbia danneggiato la stanza in cui alloggiava, ma solo eventualmente una sanzione amministrativa proporzionata al danno arrecato unitamente alla somma da versare all’albergatore a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la possibilità di dimostrare che il danno è dipeso da colpa a lui non imputabile.

 

TAG: avv Monica Mandico, pillole da vacanza, sos turista
CAT: Giustizia, Turismo

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