Iva, Proroga Regime dei Minimi: più che #lavoltabuona è #latoppabuona

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17 Febbraio 2015

Come già vi avevo anticipato criticandone la scelta, questa notte è stato approvato l’emendamento al milleproroghe presentato da Scelta Civica con cui è prorogato per l’anno 2015 il vecchio regime dei minimi previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011 (di seguito “Vecchio Regime”).

Nel 2015 si potrà quindi ancora optare per il Vecchio Regime che coesisterà almeno per un anno con il nuovo regime introdotto dalla legge di stabilità.

Nel frattempo, il premier ha annunciato un intervento sulle partite IVA nel prossimo Consiglio dei Ministri del 20 febbraio ma non è chiaro, a questo punto, in cosa consisterà detto intervento.

Passando agli aspetti pratici della proroga, dovrà essere immediatamente chiarito come poter optare per il Vecchio Regime in sede di apertura della partita Iva.

Sul punto ricordo che l’Agenzia delle Entrate, con comunicato dello scorso 31 dicembre aveva chiarito che “per usufruire del nuovo regime semplificato (di cui alla legge di stabilità 2015) si sarebbe dovuta “barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”. 

Risorto, sia pure per un anno, il Vecchio Regime, l’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire quindi immediatamente le nuove modalità operative.

Si dovrà chiarire anche la posizione di coloro che hanno iniziato la propria attività da gennaio 2015 e che volessero, avendone requisiti, optare per il Vecchio Regime.

Ricordo che l’accesso al Vecchio Regime (con imposta sostitutiva al 5%) è ammesso a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività da intraprendere, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

La durata del Vecchio Regime è di 5 anni ma per chi, dopo i 5 anni, non ha ancora compiuto 35 anni  è possibile usufruirne fino al periodo di imposta di compimento del 35 anno d’età.

Altro emendamento al milleproroghe approvato nella notte riguarda il blocco dell’aliquota della gestione separata Inps che quindi rimarrà invariata anche per l’anno 2015.

Sul milleproroghe, atteso in aula oggi pomeriggio, il governo sarebbe orientato a porre la questione di fiducia.

La maggioranza accoglie le novità invocando #lavoltabuona ma sarebbe forse meglio dire #latoppabuona, che in realtà, almeno sui minimi, è tutt’altro che buona.

TAG: partite iva
CAT: Lavoro autonomo, Previdenza, Uncategorized

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