Unioni civili e convivenze di fatto: ecco come funzioneranno
Sta procedendo in commissione Giustizia al Senato l’esame del disegno di legge sulle unioni civili e convivenze, dopo che lo scorso 26 marzo sono stati sintetizzati in un testo unificato (il cosiddetto “testo Cirinnà”) le 11 diverse proposte di legge sul tavolo. La votazione in aula è attesa intorno alla metà di luglio.
Ecco in sintesi cosa prevede il testo Cirinnà.
UNIONE CIVILE
Costituzione
L’unione civile viene costituita da due persone dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni ed è iscritta nel registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il documento dell’unione civile dovrà indicare residenza e regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni). Le parti possono stabilire il cognome dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi.
Chi non può contrarre unione civile
Chi ha già un vincolo matrimoniale o unione civile preesistente, i minori di età (salvo autorizzazione del tribunale), chi ha subìto interdizione per infermità mentale, parenti diretti, chi ha subito condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra parte.
Regime giuridico
Diritti e doveri reciproci che nascono dall’unione civile sono analoghi a quelli matrimoniali.
Diritti successori
I diritti di successione sono regolati come nel matrimonio.
Adozioni
L’adozione non è consentita, con l’eccezione dell’adozione del figlio del partner (stepchild adotion)
Scioglimento
Lo scioglimento dell’unione civile segue lo stesso iter del divorzio matrimoniale.
CONVIVENZA DI FATTO
Convivenza di fatto
Si intendono conviventi le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da legami di parentela o precedente matrimonio o unione civile.
Reciproca assistenza
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti del coniuge in casi previsti dall’ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero hanno diritto di assistenza e possono accedere reciprocamente ad informazioni private, possono delegare l’altro per ogni decisione in caso di malattia o infermità mentale, o di morte.
Diritto di abitazione e locazione
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente ha diritto di abitazione pari agli anni di convivenza. Questo diritto cessa con un nuovo matrimonio, unione civile o convivenza. In caso di morte del conduttore del contratto di locazione, l’altro convivente ha facoltà di succedergli.
Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare
Possono goderne i conviventi di fatto se l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisce titolo o causa di preferenza.
Alimenti e mantenimento
Se cessa la convivenza, il convivente ha il diritto di ricevere dall’altro il mantenimento e gli alimenti in proporzione alla durata della convivenza.
Diritti nell’attività di impresa
Se un convivente presta servizio nell’impresa dell’altro, gli spetta una partecipazione agli utili in relazione al lavoro svolto. Questo diritto non spetta se fra i conviventi c’è un rapporto societario o di lavoro dipendente.
Risarcimento del danno per morte di uno conviventi
Si applicano gli stessi criteri per il risarcimento al coniuge superstite.
Contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi condividono i propri stati patrimoniali e fissano la comune residenza. È redatto in forma scritta e pubblica presso un notaio, che entro 10 giorni deve trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi. Il contratto può prevedere la contribuzione alla vita comune in relazione alla disponibilità economica e alla capacità di lavoro, e il regime patrimoniale della comunione dei beni, modificabile in qualunque momento. Non può essere a tempo né essere sottoposto a condizioni.
Cause di nullità
Il contratto di convivenza è considerato nullo quando: ci sono un matrimonio, un’unione civile o un contratto di convivenza precedenti; vengono violati i termini della convivenza di fatto; uno dei due conviventi, salvo autorizzazione del tribunale, è un minore, o è interdetto giudizialmente, o condannato per il delitto del coniuge dell’altra parte.
Scioglimento
Il contratto di convivenza si risolve per: accordo delle parti, recesso unilaterale, per il quale il notaio che riceve o autentica l’atto è tenuto a trasmetterne copia all’altro all’indirizzo indicato dal recedente, e se la casa familiare è a disposizione esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso deve contenere il termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale il convivente deve lasciare l’abitazione.
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A cura di Luca Tarable
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