SI PUO’ FARE: nuove norme per un  equilibrio giuridico fra creditori e debitori

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2 Gennaio 2021

Il decreto Milleproroghe 2021, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 è stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 24 dicembre, abbiamo però aspettato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per il timore che qualche manina facesse sparire i seguenti commi:

  • comma 13.  La sospensione dell’esecuzione dei  provvedimenti di  rilascio degli  immobili, anche ad uso  non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto -legge  17 marzo 2020,  n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata  sino    al  30   giugno  2021 limitatamente ……… ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi  dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e dai suoi  familiari.
  • Comma 14. All’articolo 54-ter del  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni , dalla legge  24  aprile 2020, n. 27,  le  parole  “fino  al 31  dicembre 2020” sono sostituite dalle  seguenti: “fino al  30 giugno 2021”.

Uscendo dal linguaggio burocratico legislativo: l’art. 54-ter del citato d.l. n. 18 del 2020 era così formulato, “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del C.P.C. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”. Dunque fino al 30 giugno 2021 è sospesa ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Il 2021 inizia così con un atto che sospende aste, sfratti e sloggi dalla prima casa di abitazione, e fa sperare in un maggior equilibrio fra creditori e debitori. Come si è arrivati a questo provvedimento?

per rendere efficace erga omnes la nuova norma sul sovra indebitamento, numerose organizzazioni avevano chiesto ad esponenti del governo una sospensione per 6 mesi delle esecuzioni, su prime case di famiglia ed immobili (negozi, uffici, laboratori) strumentali  all’attività della famiglia produttrice. La sospensione avrebbe permesso a queste 90.000 famiglie sovraindebitate di avere il tempo per proporre il ricorso al giudice per la nomina dell’organismo di composizione della crisi di sovra indebitamento.

Con la  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12 2020. generale numero 323 si consolida questo primo risultato. Nell’articolo 13 “Proroga di Termini in materia di infrastrutture e trasporti” trovate  i Commi 13 e 14 trascritti sopra.

Ringraziamo tutti coloro che si sono battuti per ottenerlo e per inserirlo nel decreto, ma è necessario andare avanti per rendere veramente operative per le 90.000 famiglie indicate nell’articolo e per i milioni di sovraindebitati italiani, le norme più civili ed europee diventate finalmente legge con la trasformazione in legge dei decreti  Ristori

Le famiglie sovraindebitate italiane DEVONO avere un trattamento simile a quello normale in Europa. E’ perciò necessario che a partire dalla conversione in legge del decreto milleproroghe:

1.      Vengano inseriti nella sospensione fino al 30 giugno anche gli immobili delle circa 10 mila famiglie produttrici che hanno in asta l’immobile ove si genera il reddito (Negozi, uffici, laboratori). Sarebbe spostato di qualche mese la vendita all’asta di 1.250 immobili, con il mancato incasso per i creditori di non più  di € 43 milioni. Si eviterebbe però un’ulteriore distruzione del patrimonio tecnico e produttivo italiano.

2.      sia previsto che, quando si propone il ricorso al giudice per la nomina dell’organismo di composizione della crisi, sino all’omologazione, tutte le azioni esecutive e cautelari siano sospese e non possono essere intraprese delle nuove. Così il debitore, per il tempo necessario a redigere il piano, non si vedrà portata via la casa, pignorato lo stipendio o la pensione. Una prima, chiara esposizione del problema e delle soluzioni è già stata pubblicata.

3.      sia previsto il reintegro nel diritto ad abitare nella prima casa per tutte le famiglie già sloggiate, il cui immobile sia ancora invenduto. La norma ottocentesca sugli sloggi prima del decreto di trasferimento, contenuta nel 560 cpc., è stata abolita, ma decine di migliaia di famiglie erano state allontanate dalla loro casa, molto spesso ancora invenduta. Ora finalmente anche il governo capisce l’errore e il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 giustamente stabilisce “La sospensione …. dei provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi  dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e dai suoi  familiari.” Per l’emergenza sanitaria si permette a famiglie in difficoltà economica di restare ancora 6 mesi nella loro abitazione, nonostante sia stata già venduta, però si lasciano decine di migliaia di prime case, vuote e non vendute da anni, mentre altre famiglie, anche loro in forti difficoltà, pagano affitti consistenti o convivono faticosamente con parenti. L’interpretazione corretta del 560 cpc, emendato nel febbraio 2020, comporterebbe il reintegro, ma siccome è lo stesso giudice dell’esecuzione “primo della classe” (nota 1) che ha intimato lo sloggio a decidere sulle istanze degli esecutati, quasi tutte le istanze sono state respinte. E’ necessaria una norma di legge che metta fine a questa assurdità.

 

(nota 1) Uso il termine “primo della classe” non a caso. Dalla rilevazione delle nostre associazioni l’interpretazione burocratica della precedente formulazione del 560 cpc, con criteri ben descritti da Hannah Arendt in “La banalità del male – Eichmann a Gerusalemme”,  non è stata per fortuna omogenea su tutto il territorio nazionale. La maggioranza dei magistrati, ancora prima che il caso Bramini mettesse in luce l’assurdità e la volgarità della norma, la utilizzavano con molta cautela e solo nei casi estremi (immobili disabitati, evidenti vandalismi). C’è stata però, soprattutto in alcuni tribunali di provincia, un’interpretazione ciecamente burocratica, (alimentata dalla narrazione di giornali on line di proprietà di gruppi di affaristi che si arricchiscono con le aste immobiliari, e dai corsi per magistrati e cancellieri che gli stessi gestiscono) con famiglie allontanate dall’abitazione ancora prima dell’inizio delle aste. Spesso (e ne abbiamo dimostrazione) gli immobili sono ancora oggi invenduti dopo 3 anni dallo sloggio.

TAG: esecuzioni immobiliari, sovraindebitamento
CAT: macroeconomia

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