Decreto Rilancio, ecco i bonus per autonomi, partite iva, professionisti e colf

20 Maggio 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Rilancio”, ovvero il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19».
Il decreto prevede dei bonus per i lavoratori danneggiati dall’emergenza Covid-19 e stanzia anche delle risorse ulteriori per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private. V. TESTO COMPLETO DECRETO.

 

I dettagli per categoria di lavoratori

Il Decreto Rilancio rinnova le misure a sostegno dei lavoratori, diversi dai dipendenti, danneggiati dall’emergenza da Covid-19. Sono interessati lavoratori autonomi, partite Iva, co.co.co, lavoratori domestici, lavoratori del mondo dello spettacolo (v. art. 84) e anche i liberi professionisti iscritti agli Ordini e dunque afferenti alle Casse di previdenza private (v. articolo 78). Tutte le indennità previste non concorrono alla formazione del reddito.
Di seguito i dettagli per categorie di lavoratori. In fondo, trovate i testi degli articoli applicabili.

Bonus professionisti con partita Iva iscritti alla Gestione separata INPS

Aprile. La medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020 ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità da 600 euro.

Maggio. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto (19 maggio 2020), iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020  pari a 1.000 euro, a condizione che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Cosa fare: il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti, l’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l”autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

Bonus CO.CO.CO

Aprile. La medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020 ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità da 600 euro.

Maggio. Indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro per i co.co.co che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio).

Bonus autonomi iscritti a Gestioni speciali AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni)

Aprile. I lavoratori autonomi appartenenti a questa categoria, che hanno già ricevuto a marzo l’indennità da 600 euro di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, è erogata anche per il mese di aprile 2020 la medesima indennità pari a 600 euro e’ erogata anche per il mese di aprile 2020.

Bonus lavoratori stagionali o in somministrazione nel settore del turismo e degli stabilimenti termali

Aprile.  Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro, è erogata anche per il mese di aprile 2020 la medesima indennità pari a 600 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Maggio.  È riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione impiegati nel settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente.

Bonus lavoratori del settore agricolo (braccianti)

Aprile. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel mese di marzo hanno ricevuto un bonus di 600 euro, è riconosciuta per il mese di aprile un’indennità un’indennità pari a 500 euro.

Bonus lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Aprile. Ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro.

Maggio. La stessa indennità di 600 euro è riconosciuta anche per il mese di maggio.

I lavoratori non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.

Bonus lavoratori intermittenti

Aprile. Ai lavoratori con contratti intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 è riconosciuta un’indennità per il mese di aprile pari a 600 euro.

Maggio. La stessa indennità di 600 euro è riconosciuta anche per il mese di maggio.

I lavoratori non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.

Bonus lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti a forme previdenziali obbligatorie

Aprile. Ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro se hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Maggio. La stessa indennità di 600 euro è riconosciuta anche per il mese di maggio.

I lavoratori non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.

Bonus venditori a domicilio

Aprile. Agli  incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 è riconosciuta un’indennità per il mese di aprile pari a 600 euro.

Maggio. La stessa indennità di 600 euro è riconosciuta anche per il mese di maggio.

I lavoratori non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.

Bonus lavoratori dello spettacolo

Aprile. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di aprile pari a 600 euro. La stessa indennità è stata estesa anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Maggio. La stessa indennità di 600 euro è riconosciuta anche per il mese di maggio.

Bonus professionisti iscritti agli Ordini e agli enti privati di previdenza obbligatoria

Aprile e maggio. Per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private (architetti, ingegneri, giornalisti, ecc) anche per i mesi di aprile e maggio 2020 è previsto il riconoscimento dell’indennità di sostegno al reddito. Le modalità saranno precisate con uno o più decreti del ministro del lavoro e del ministro dell’economia, da adottare entro 60 giorni. Le risorse verranno prelevate dal «Fondo per il reddito di ultima istanza» il cui limite di spesa è aumentato da 300 milioni (previsti dal Decreto Cura Italia) a 1150 milioni di euro. Non potranno beneficiare dell’indennità i professionisti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e i titolari di pensione.

Bonus lavoratori domestici

Aprile. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per aprile un’indennità mensile pari a 500 euro.

Maggio. La stessa indennità di 500 euro è riconosciuta anche per il mese di maggio. I lavoratori domestici non devono però convivere con il datore di lavoro, né aver beneficiato di altre indennità introdotte dal Dl Cura Italia.

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Il testo dell’articolo 84 – Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

1. Ai soggetti già  beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020  pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalita’ e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.
4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro e’ erogata anche per il mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile
2020 con un importo pari a 500 euro.
8. È riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a)  lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b)  lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c)  lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia’ iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d)  incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attivita’ superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli
articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo  che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del decreto
legge del 17 marzo 2020  n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, e’ erogata  una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata  per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
11. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di
pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e’ incrementata di 72 milioni di euro per l’anno 2020.
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.912,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Il testo dell’articolo 78 – Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “300 milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “1.150 milioni”;
b) al comma 2, la parola “trenta” e’ sostituita dalla seguente:
“sessanta”.
2. Ai fini del riconoscimento dell’indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.

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