Memoria e Futuro

Il merito del dubbio

di Marco Di Salvo 6 Marzo 2026

Se non fosse già stato registrato un quotidiano con questa testata, con la raccolta di articoli pubblicati dai contributori della nostra testata sul tema referendario nei giorni  e nelle settimane scorse – articoli che non provengono solo dal sottoscritto – si potrebbe trasformare questo giornale ne “Il dubbio” incarnato.

Il tempo trascorso dal momento dell’inizio della campagna elettorale dovrebbe aver chiarito meglio le ragioni delle parti che si contrappongono, nonostante le derive infantili delle rispettive strategie di comunicazione. Eppure, a pochi giorni dal voto del 22 e 23 marzo, i dubbi rimangono legittimi, e anzi si moltiplicano quando si entra nel merito tecnico della riforma costituzionale che gli italiani dovranno approvare o respingere.

È partendo proprio da questa incertezza che vale la pena ancora soffermarsi, non sugli slogan politici o sui testimonial vivi e morti che popolano (sarebbe meglio dire occupano) i social e i media, ma su tre elementi concreti che la riforma propone come soluzione ai mali della giustizia italiana: il sorteggio nei meccanismi di selezione dei vertici, la creazione di due organi di autogoverno separati e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare autonoma. Tre pilastri della riforma che, almeno sulla carta, dovrebbero ridurre il peso delle correnti e migliorare l’imparzialità del sistema. Nella pratica, però, il conto non sembra tornare.

Cominciamo dal sorteggio, elemento più discusso e forse meno convincente della riforma. I componenti dei due Consigli – uno per i giudici, l’altro per i pm – non verranno più eletti, ma estratti a sorte da elenchi predisposti dal Parlamento e dalle magistrature. La logica è semplice: ridurre il peso delle correnti interne eliminando il voto. Ma qui emerge il primo dubbio serio: è davvero il sorteggio lo strumento adatto per organismi di governo di una struttura così delicata?

Il rischio è che il sorteggio non riduca semplicemente il potere delle correnti, ma lo rimpiazzi con un elemento di casualità che contraddice la natura stessa di organismi che dovrebbero operare per competenza e legittimazione. I critici temono una riduzione della rappresentanza e della responsabilità democratica. Non è una preoccupazione secondaria: se coloro che governano le carriere sono estratti a sorte, su quale base rispondono ai magistrati che rappresentano? Il voto, per quanto compromesso dalle correnti, almeno crea una relazione di responsabilità. Il sorteggio no.

Inoltre, gli elenchi da cui estrarre i nomi non vengono certo a nascere immacolati. Se il Parlamento e le magistrature compilano le liste – come previsto dalla riforma – la selezione “a monte” della platea diventa determinante. In altri termini, il sorteggio risolverebbe il voto interno alla magistratura solo per trasferire l’influenza più indietro nel processo di selezione, dove paradossalmente diventa meno trasparente. Una riforma che a chi scrive ricorda terribilmente quella della cancellazione delle province, che, se non ve ne foste accorti, sono ancora ben vive e (lottano insieme a loro) come organi elettivi di secondo livello, al riparo dal voto popolare. Bel successo per la democrazia, no?

Altro elemento critico è la moltiplicazione degli organi. La riforma introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, con la creazione di due Consigli Superiori distinti e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. Tre organi invece di uno: il costo amministrativo è evidente, ma meno chiaro è il beneficio sostanziale. Il sistema attuale è già in grado di distinguere le funzioni giudicanti da quelle requirente, semplicemente perché i magistrati le esercitano già in modo separato. Come sottolineano in molti, la separazione delle carriere (meglio, delle funzioni) è già sostanzialmente garantita e riguarda pochissimi casi all’anno (circa 20–30). Se il problema dei passaggi da una funzione all’altra è statisticamente marginale, perché moltiplicare gli organi di governo? Che cosa di concreto cambierà nella vita quotidiana dei cittadini che accedono alla giustizia? Un drappo davanti al toro, uno specchietto per le allodole garantiste, di certo un arricchimento proprio per quei magistrati che vedranno moltiplicate per tre le opportunità di fregiarsi di un incarico prestigioso come componente del doppio CSM e dell’Alta Corte. Quando si dice eterogenesi del fini…

C’è anche un aspetto paradossale: l’Alta Corte disciplinare, nuovo giudice istituito dalla riforma, manca di garanzie di indipendenza esplicite. Studiosi rilevano che ogni altro giudice in Costituzione – Corte costituzionale, magistratura ordinaria, giudici speciali – possiede previsioni specifiche sulla propria indipendenza. Quelli dell’Alta Corte no.

Il problema è strutturale: la riforma non prevede che la legge assicuri le garanzie di indipendenza dei giudici dell’Alta Corte, limitandosi a prevedere “le norme necessarie per il funzionamento”. Non basta affidarsi alla legge ordinaria perché l’Alta Corte non è un giudice ordinario (non previsto nell’ordinamento giudiziario, no concorso), né dovrebbe essere speciale (violerebbe il divieto dell’art. 102 comma 2).

L’errore degli autori della riforma è palese: se si costituzionalizza un nuovo giudice, si devono costituzionalizzare anche le sue garanzie di indipendenza, analogamente a quanto fatto per la Corte costituzionale. La lacuna contraddice il principio che l’Alta Corte, come presidio ultimo dell’autonomia della magistratura, necessita massima protezione dalla politica. Una controriforma costituzionale che aggrava i dubbi già presenti.

L’Alta Corte disciplinare autonoma, inoltre, rappresenta una contraddizione nella logica stessa della riforma: la Corte disciplinare infatti avrà una composizione mista con magistrati di entrambe le carriere, il che si sottrae alla logica della separazione delle carriere. Una frattura nel disegno riformatore che suggerisce come le scelte tecniche talvolta prevalgano sulla coerenza logica.

Tutto questo ha anche un costo economico. La creazione di due CSM paralleli, della nuova Corte disciplinare, dei nuovi uffici di gestione amministrativa, comporta investimenti significativi. Nel momento in cui la giustizia italiana soffre di carenza di personale, di processi che si trascinano per anni, di una mancanza quasi congenita di risorse, questa riforma sottrae fondi dalle priorità concrete per riallocarli su una riorganizzazione interna.

I comitati per il NO sostengono che la riforma non risolve le cause strutturali dei ritardi nei processi né la carenza di personale. È un argomento difficile da confutare. Se il sistema fa fatica a funzionare per mancanza di giudici e di cancellieri, come può una riforma organizzativa essere la priorità?

A questo punto, ritorniamo alla domanda iniziale: vale davvero la pena votare sì per una riforma che moltiplica gli organi, introduce il sorteggio come soluzione democratica senza risolverlo veramente, costa risorse significative e non affronta i veri problemi strutturali della giustizia italiana?

Il livello di conoscenza da parte dell’elettorato rilevato da diversi sondaggi nelle ultime settimane mostra, per usare un eufemismo, ampi margini di miglioramento, e circa metà degli intervistati non sa esprimersi sui singoli aspetti della riforma. Ma una certa diffusa consapevolezza che qualcosa non quadra non è incompetenza, è realismo. Ed è, molto più che le dinamiche politico-parlamentari, benzina per chi pensa di esprimersi contro questa riforma.

Il dubbio che i diversi contributi sul nostro giornale sono sfilati in queste settimane  non è ideologico. È il dubbio della ragionevolezza costituzionale: una riforma che complica senza semplificare, che spende senza risolvere, che promette equilibri attraverso il caso, merita davvero il nostro sì da garantisti old school?

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