Insieme per i beni comuni: Milano risponde

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18 Giugno 2019

Comitato Popolare Difesa Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà”

INSIEME PER I BENI COMUNI
Milano, Piazza della Scala
21 Giugno ore 11:00/19:00

Ritroviamoci tutti insieme per i Beni Comuni: questo l’invito che il Comitato Rodotà Milano fa ad organizzazioni e cittadini del Capoluogo lombardo, quello di ritrovarsi per stare insieme, condividere ragioni e prospettive, discuterle anche, firmare la proposta di legge di iniziativa popolare e darci una prospettiva comune di rete permanente.

Appuntamento qui a Piazza della Scala, a Milano, dalle ore 11:00 alle ore 19:00: tutti presenti!

www.generazionifuture.org

DDL RODOTA’, LEGGE POPOLARE, AZIONARIATO DIFFUSO l’attuazione della Costituzione ed il diritto ad avere diritti

Dopo oltre 10 anni dal disegno di legge delega, frutto del lavoro della Commissione Rodotà e dopo oltre 7 anni dal referendum del 2011, meglio conosciuto come “referendum per l’acqua pubblica”, la situazione che viviamo è quella di un Paese che continua ad essere sempre di più esposto al rischio che il neoliberismo, con i suoi strumenti di privatizzazione selvaggia di ogni bene e servizio pubblico, affondi il colpo finale. Possiamo quindi dirci consapevoli che l’azione popolare, quella che in attuazione della Costituzione ci chiama ad esercitare la nostra sovranità, sia quanto mai urgente; e che si è accumulato certamente un ritardo che va recuperato. In questo contesto si inquadra l’iniziativa promossa dai componenti della Commissione Rodotà che viene portata avanti da un Comitato popolare per la difesa dei beni pubblici e comuni. Un’iniziativa che si prefigge tre importanti obiettivi, il raggiungimento dei quali è unicamente nelle mani di ogni persona ed organizzazione che riterrà, condividendoli, di farli propri:
1) Riportare al centro del dibattito nazionale l’intera questione dei “Beni Comuni”, riprendendo il testo originale del disegno di legge Rodotà e trasformandolo in un’iniziativa di legge popolare: un testo storico cui la società civile e la giurisprudenza stessa devono molto.
Questo obiettivo è già in corso di attuazione.
2) Raccogliere perlomeno un milione di firme, e non solo le 50.000 necessarie per legge, perché il messaggio popolare sia coraggioso e forte aprendo una nuova stagione in cui al centro non vi siano solo numeri e contabilità, ma la persona, l’ambiente, il lavoro, in una sola parola l’attuazione del disegno costituzionale, di tutto ciò che sta nei suoi valori fondamentali e nell’indispensabile esigenza ecologista.
Questo obiettivo sarà raggiunto una volta trascorsi 6 mesi dalla vidimazione dei moduli per la raccolta firme, di cui si prevede l’inizio entro il mese di febbraio.
3) Costruire una rete permanente ad azionariato diffuso, una Società Cooperativa di Mutuo Soccorso fra generazioni presenti e future: per l’esercizio della sovranità popolare, per unire lotte e comunità, con strumenti di democrazia diretta (Referendum, Legge di Iniziativa Popolare, Petizione), di azione giudiziaria, d’informazione e di formazione ecologica e in difesa dei beni comuni. Azioni da 1 Euro, acquisibili una tantum da ogni persona fisica o giuridica durante e dopo la raccolta firme.
Una rete solida e duratura pensata per rafforzare i legami e rendere più efficace l’azione comune. Un obiettivo di grande respiro, sfida per il presente e promessa responsabile per il futuro, da perseguire a partire dalla seconda metà del mese di febbraio.
Il successo di questa iniziativa non sarà decretato solamente dagli esperti e dagli attivisti dei “beni comuni”, ma anche dalla nostra capacità di far sentire l’importanza del coinvolgimento di ogni cittadino e cittadina, in Italia e non solo, nella costruzione di un ponte solido e duraturo verso un domani che rischia di non esistere più.
Chi desidera fare propria questa sfida non avrà che da lavorare a servizio, come molti stanno già facendo, sul proprio territorio e ovunque ne abbia la possibilità. Tutte e tutti potranno mettere a disposizione di questa causa la loro competenza ed esperienza, facendo valere le proprie ragioni e contribuendo concretamente, durante e dopo i sei mesi della raccolta firme, a scrivere insieme il testo di una legge delegata e il documento contenente principi irrinunciabili per la futura discussione parlamentare (da consegnare insieme alle firme), affinché il disegno di legge Rodotà possa diventare finalmente legge, la migliore possibile.

“Disegno legge delega Commissione Rodota’ beni comuni, sociali e sovrani.” 
PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE 
Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19-12-2018 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile, nonché di altre parti del medesimo libro per le quali si presentino simili necessità di riforma del diritto della proprietà e dei beni.
2. Le disposizioni della presente legge, nonché quelle contenute nei decreti di cui al comma 1, in quanto direttamente attuative dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97 e 117 della Costituzione possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o relative o singoli tipi di beni.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, coordinati con l’ordinamento vigente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) revisione della formulazione dell’articolo 810 del codice civile, al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti;
b) distinzione dei beni in tre categorie; 1) beni comuni; 2) beni pubblici; 3) beni privati;
c) previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l’azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette sono definiti dai decreti legislativi di cui al comma 1;
d) sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l’introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone giuridiche pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme Costituzionali di cui al comma 2 così articolata:
1) beni ad appartenenza pubblica necessaria. Sono quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Non sono né usucapibili né alienabili. Rientrano, fra gli altri, in questa categoria: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; la reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale. La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell’azione inibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità definiti nei decreti legislativi di cui al comma 1;
2) beni pubblici sociali. Sono quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona. Non sono usucapibili. Rientrano tra gli altri, in questa categoria: le case dell’edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio È in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti dai citati decreti legislativi. La disciplina dei beni sociali è coordinata con quella dei beni di cui all’articolo 826, secondo comma, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni;
3) beni pubblici fruttiferi. Sono quelli che non rientrano nelle categorie indicate nei numeri 1) e 2) della presente lettera. Essi sono alienabili e gestibili dalle persone giuridiche pubbliche con strumenti di diritto privato. L’alienazione ne è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell’utilizzo pubblico dello specifico bene e l’impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici. L’alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di evidenziare la natura e la necessità delle scelte sottese alla dismissione. I corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente;
e) definizione di parametri per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico. In particolare: 1) tutte le utilizzazioni di beni pubblici da parte di un soggetto privato devono comportare il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che può trarne l’utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte; 2) nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si dovrà in ogni caso tenere conto dell’impatto sociale ed ambientale dell’utilizzazione; 3) la gestione dei beni pubblici deve assicurare un’adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle esigenze di servizio
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della pubblica amministrazione e l’innovazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
5. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e per i profili di carattere finanziario. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
6. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e princìpi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive.
7. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comitato Popolare di Difesa Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà”
Segreteria nazionale – Luigi De Giacomo 333.4905495

 

TAG: beni comuni, Diritti essenziali, Stefano Rodotà
CAT: acqua, Beni comuni

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