Consumi

Decreto bollette 2026 e il “mercato” dei vulnerabili

Di sconti civetta ne abbiamo visti tanti: saldi su merce di magazzino, presaldi fuori calendario, vendite sottocosto, prezzo bloccato per sempre, sconto porta un amico e altre mirabilia

22 Febbraio 2026

Di sconti civetta ne abbiamo visti tanti nei settori più disparati: saldi su merce di magazzino, presaldi fuori calendario, vendite sottocosto, prezzo bloccato per sempre, sconto porta un amico e altre mirabilia sono presenti con tante insidie nell’e-commerce, nei pacchetti turistici, nei servizi di telefonia, nel trasporto aereo. Temo ovunque.

Il decreto bollette 20261appena varato dal Governo ci regala un’altra opportunità che effettivamente mancava: lo sconto volontario con certificazione di trasparenza e veridicità!

La buona notizia è che il nuovo Collegio Arera avrà modo di individuare le modalità tecniche per “certificare” questi sconti volontari ed evitare che si traducano in messaggi ingannevoli fornendo senz’altro ulteriori elementi che possano giovare all’intero sistema della comunicazione commerciale corretta. C’è attesa.

Quello che preoccupa tuttavia è che nonostante ci siano già oggi una serie di importati presidi di tutela e di trasparenza, i problemi di ingannevolezza dei messaggi e di pratiche commerciali scorrette non accennano a diminuire.

Per restare al solo settore energia basti ricordare le norme del Codice di Condotta commerciale, il portale Offerte Arera, lo scontrino dell’energia ma anche l’esercizio di moral suasion esercitato da dell’Antitrust per le offerte pubblicizzate da alcuni operatori non pienamente conformi alla disciplina a tutela del consumatore.

Scorrendo i bollettini settimanali di AGCM ci si accorge che il settore ha già conosciuto di tutto: sconti su base parziale (offerte che pubblicizzano uno sconto senza specificare chiaramente che si applica solo alla “quota energia” e non al totale della bolletta), prezzi bloccati salvo rinnovi automatici a condizioni predeterminate più svantaggiose, sconto di benvenuto ma condizionato ad una lunga permanenza e pronto a trasformarsi in pesante penale in caso di recesso anticipato, rate fisse e costanti ma con possibilità di rata a conguaglio in caso di superamento di soglie di consumo predeterminata. Situazioni nelle quali forse si è spiegato poco, forse si è omesso di spiegare, forse si è spiegato male.

C’è poi la “perla” dei servizi aggiuntivi, spesso servizi assicurativi estranei alla fornitura, presentati come gratuiti e che arrivano in realtà a costare anche a 250 euro!

Che dire poi delle comunicazioni di greenwashing?

E in questo scenario che il decreto legge propone lo sconto volontario da parte delle società venditrici rivolto alla platea di possibili vulnerabili sociali identificati da ISEE inferiore a 25.000 euro e non titolari di bonus sociali.

Il nuovo sconto merita davvero qualche banale considerazione, per nulla tecnica ma forse di senso comune.

1.Volontarietà dello sconto

La volontarietà di per sé crea un’ alea di incertezza, inoltre ci saranno operatori che potranno offrire lo sconto senza alterare altre leve commerciali e operatori meno potenti economicamente che per non sparire dal mercato dovranno inventarsi qualcosa per riassorbire lo sconto.

2. Metodo di calcolo

E’ particolarmente adatto per gli appassionati di settimana enigmistica: per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del bonus sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura di acquisto dell’energia elettrica. Il valore economico del contributo è pari alla componente PE a copertura dei costi di acquisto dell’energia di cui alla Delibera ARERA n. 428/25/R/eel applicata ai consumi del primo bimestre dell’anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura per i clienti attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno. Il contributo è riconosciuto purché i consumi del bimestre non siano superiori a 0,5 MWh, e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh. Il contributo è riconosciuto come sconto sulle condizioni contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre di cui al secondo periodo nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre.

Ma per fortuna tutto sarà chiarito e normato da una successiva normativa di settore in quanto con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ARERA definisce le modalità applicative del primo periodo, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori

3. Importo

L’importo non può essere uguale per tutti perché si intuisce chiaramente dal punto precedente che lo stesso dipende dai consumi. Ad ogni modo, secondo le simulazioni dello stesso Governo si sta parlando di poche decine di euro su base annua che potrebbe arrivare fino a 60 euro.

4.Tempi di erogazione

Un po’ lunghi: cinque mesi successivi al bimestre di riferimento per il calcolo dello sconto. Non c’è il rischio di favorire di fatto pratiche di “trattenimento” del cliente?

5. “Bollino pubblicitario”

La vera chicca comunque è un’altra: certi che lo sconto sarà correttamente descritto e applicato, facilmente verificabile, significativo per sostenere la spesa energetica e che comunque non sarà riassorbito dall’aumento di altri costi commerciali, le società potranno ottenere una sorta di bollino commerciale. Il decreto prevede infatti che ai venditori che aderiscono (allo sconto volontario) è rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche a fini commerciali. L’ARERA definisce le modalità di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse sul proprio portale istituzionale.

Sarà decisivo l’intervento di Arera per la disciplina puntuale di questo “nuovo sconto” concepito come una particolare leva concorrenziale. Potrebbe avere qualcosa da dire anche l’Agcm? Le competenze sono al limite e la collaborazione tra Autorità è sempre più necessaria.

Speriamo che i vulnerabili non diventino un facile mercato per piazzare offerte con lo “sconto civetta”.

1Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico (decreto legge 18/02/2026)

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