Protocollo lavoro CoVid19: come prepararsi per affrontare la “Fase2”

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24 Aprile 2020

L’elenco delle attività produttive consentite ad operare, è andato progressivamente ampliandosi, sia in base agli aggiornamenti del decreto, ma anche per “non sospensione” o “silenzio/assenso” da parte dei Prefetti.

Le modalità e i criteri di ripartenza, dovevano essere scaglionati permettendo il rientro graduale da parte dei lavoratori, mentre invece la  “Fase 2” , che si sarebbe dovuta avviare in modo graduale, dopo le indicazioni da parte dei comitati tecnici, in accordo con Governo, scienziati e Parti sociali, sembra essere già partita nelle fabbriche.

Molti, quindi, i lavoratori, pronti alla prosecuzione delle attività lavorative o al riavvio di quelle attività sospese dalla fine di febbraio.

Il giorno 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Protocollo condiviso, divenuta norma nei contenuti, per specifica volontà del legislatore con il DPCM del 22 marzo (decreto oggi sostituito dal DPCM del 10 aprile), ha realizzato, regole condivise al fine di porre in essere “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.

Indicate le regole operative,si è avviato il processo di elaborazione e attuazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio, che segue le prescrizioni del legislatore e delle indicazioni dell’autorità sanitaria.

L’obiettivo primario è quello del contrasto al COVID-19, per garantire condizioni tali da assicurare, agli occupati, livelli di tutela della salute, nelle realtà lavorative, attraverso l’impegno del Comitato interno (art. 13 del protocollo) .

Il Protocollo aziendale anti-contagio, si è quindi confermato la “misura urgente” che si è inserita, quale regola principale, nelle realtà lavorative, apportando quelle procedure volte, a fronteggiare il possibile contagio.

Con l’avvio della “Fase 2” , considerato che dovremo “convivere” con il rischio di contagio, è ovvio che occorre intervenore in modo strutturale nelle realtà lavorative, non solo con nuove regole o procedure, ma agendo in tutti quegli aspetti che riguarderanno i processi produttivi, l’organizzazione del lavoro, gestione degli spazi, il lay-out dei luoghi di lavoro, oltre ad inserire nuove attrezzature necessarie per contenere il contagio.

Le imprese devono adottare il Protocollo di Regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro e applicano le ulteriori misure di precauzione aggiornate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

I principi essenziali di precauzione, resteranno sicuramente la distanza minima di sicurezza interpersonale e l’igiene costante.

Nelle realtà lavorative,ci sarà quindi la necessità di un’adeguata regolamentazione, come anche la definizione di procedure, che non solo provvedono a salvaguardare la tutela della salute dei lavoratori, ma anche la sicurezza.

Oggi il Comitato aziendale, istituito dal protocollo, deve necessariamente avviare un processo di transizione tra quanto previsto nel Protocollo stesso di sicurezza anti-contagio, al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), rivalutando anche il rischio, alla luce delle modifiche e aggiornamenti che saranno sicuramente apportati dall’emergenza epidemiologica.

E’ importante comprendere, confermando la natura di rischio biologico generico, in ambito lavorativo, che gli interventi previsti di contrasto al contagio, dovranno diventare strutturali.

Occorrerà obbligatoriamente che sia verificata, la coerenza con le procedure e le regole organizzative, del contesto lavorativo in cui queste sono calate, provandole ad inserire nel DVR e quindi aggiornandolo, rendendolo rispondente e adeguato, alla “fotografia dell’esistente” (art.29, co.3, DLGS 81/08 s.m.).

Le disposizioni normative attuali, prevede l’intervento da parte delle Forze di polizia e di Forze armate, che possono infliggere sanzioni amministrative (art.4, commi 1 e 9 D.L. n.19 del 25 marzo u.s. in via di conversione), sul mancato rispetto dell’osservanza delle misure di urgenza previste dai Protocolli aziendali di sicurezza anti-contagio.

Con circolare del Ministero dell’Interno del 14 aprile u.s., potrà essere chiesta la collaborazione delle ASL, dell’Ispettorato del Lavoro, per il controllo sui datori di lavoro delle modalità di attuazione delle procedure organizzative e gestionali previste dal Protocollo del 14 marzo u.s., che accerteranno l’eventuale inosservanza delle precauzioni dettate.

In merito all’attuazione dei contenuti del Protocollo, coerentemente alla normativa  prevenzionistica, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, riconducibili  alla valutazione dei rischi e all’aggiornamento del DVR, l’apparato sanzionatorio del DLGS 81/08 s.m. sembrerebbe quello applicabile in merito.

La valutazione dei rischi, diciamo aggiornata o adeguata,  quale valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività…” (art.2, co.1, lett. q, DLGS 81/08 s.m.), dovrà, almeno, tenere conto dei seguenti punti.

DPI (dispositivi di protezione individuali)

Chi indossa i DPI deve essere adeguatamente protetto, sulla base delle conoscenze scientifiche a disposizione e per le esigenze lavorative, assicurando che non abbia problemi di:

–        sudorazione e possa inspirare senza troppo fatica, sulla base della durata del ciclo/turno/orario di lavoro,

–        non subisca conseguenze alla cute, non abbia problemi di comfort, aderenza, misure, copertura rispondente alle proprie dimensioni,                  compatibilità fra DPI e/o occhiali da vista, assicurare un ricambio adeguato e della pulizia ed igiene dei DPI

–        nell’utilizzo dei DPI, che i rischi da prevenire, non devono comportare di per sé un rischio maggiore;

–        nuova valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, tenendo conto dell’aggravio determinato dall’utilizzo giornaliero dei DPI;

–        valutazione del microclima degli ambienti, assicurandosi che chi indossa i DPI non abbia problemi di affaticamento.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (ACCESSO/TRANSITO/USCITA E SPAZI COMUNI)

Sulla base della riorganizzazione e contingentamento delle presenze, dello svolgimento di mansioni, bisosgna considerare:

–        presenza simultanea e/o collaborativa di almeno due persone;

–        rischi rappresentati dal lavoro in solitudine;

–        che gli eventuali spazi riorganizzati, adibiti a luoghi di lavoro hanno i presidi di sicurezza adeguati;

–        che gli orari di lavoro ed i ritmi di lavoro, per lo svolgimento delle attività, in relazione alla riduzione delle presenze, non siano eccessivamente gravosi;

–        ai fini del rispetto della distanza minima, una necessaria ri-valutazione delle postazioni di lavoro negli uffici e delle postazioni, considerando una nuova -progettazione del lay-out degli spazi;

–        la verifica dell’efficienza dei mezzi di comunicazione interna, in caso di modifiche delle postazioni di lavoro, in funzione dell’aumento delle distanze tra colleghi di lavoro presneti;

–        i controlli su filtri dell’aria, ascensori, impianti di condizionamento;

–        modificare il DUVRI (documento valutazione rischi da interferenza) per le imprese di pulizia, per la sanificazione, servizi di guardiania, applicando il Protocollo di sicurezza del committente con quello dell’azienda appaltatrice, riportandolo nel DUVRI.

FORMAZIONE

Il periodo di emergenza ha portato alla deroga temporanea, dello svolgimento della formazione professionale per tutti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al momento, non essendo intervenute modifiche alla normativa vigente, occorrerà rispettare quanto previsto per lo svolgimento dei corsi di formazione obbligatori.

In assenza di specifiche disposizioni, nessun riconoscimento come formazione base/aggiornamento obbligatori, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stata previsto per le lezioni “frontali” a distanza, sia interattive che registrate (Linee applicative del 25 luglio 2012).

In tal senso, dovranno essere ripensate le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, garantendo il contingentamento e la distanza minima interpersonale.

Dovranno essere garantiti, ai fini dello svolgimento dello specifico ruolo/funzione, interventi di informazione adeguata sui rischi specifici al quale il lavoratore potrà essere esposto nello svolgimento della sua mansione/funzione (nel rispetto di quanto previsto dall’art.36 del DLGS 81/08 s.m.).

SORVEGLIANZA SANITARIA

Bisognerà fare particolare attenzione alla tutela dei lavoratori che si trovano in situazione di particolare fragilità.

Coloro che siano affetti da patologie o che si trovano in condizioni particolari (malati oncologici, gli immunodepressi, affetti da pneumologie, appartenenti a categorie vulnerabili – over65),sono maggiormente esposti alle problematiche legate al contagio da COVID-19.

Il nuovo Protocollo integrato, prevede a carico del medico competente, la segnalazione in azienda di casi riconducibili a condizione di fragilità.

Inoltre, il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il Medico Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Nel caso il lavoratore fragile, non sia già soggetto a sorveglianza sanitaria o le sue problematiche di salute non siano messe a conoscenza del medico competente, perché non correlate all’occupazione, risulta notevolmente complicato venire a conoscenza di tali condizioni.

Ad esempio, l’età avanzata, non rappresenta motivi correlati all’idoneità alla mansione, il Comitato e gli attori della prevenzione aziendale, RSPP e RLS, devono mettere in evidenza la situzione, al fine di individuare modalità di tutela della persona (es. smart working o congedi)

In assenza al momento di indicazioni precise, sarebbe opportuno suggerire, ai lavoratori che si trovino in condizioni di fragilità, non evidenziata dal medico competente, di richiedere visita medica straordinaria.

Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, ai sensi dell’art. 18, co.1, lett. c) vi è il tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell’affidare loro i rispettivi compiti e, ai sensi dell’art. 15, co.1, lett. m), quale misura generale di tutela, l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio per motivi inerenti la sua persona, prevedendo il suo adibirlo, valutando le possibilità, ad altra mansione.

Il In questo aggiornamento del Protocollo, viene ribadita la necessità di favorire il confronto preventivo con le Rappresentanze Sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le Rappresentanze Territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. Protocollo di sicurezza anti-contagio, deve essere calato in ogni realtà lavorativa, che stia svolgendo le attività o che sia in riavvio.

La prima azione, da parte del datore di lavoro, è quindi quella di promuovere la costituzione del Comitato di controllo, anche nelle realtà lavorative nelle quali non vi è la presenza sindacale, al fine di porre in essere una tutela adeguata per tutti gli occupati per il contrasto al contagio al Covid-19.

Questo è il principale strumento nell’incentivazione e nell’applicazione di tali regole, in tutti i contesti lavorativi.

Il Comitato, servirà ad accompagnare in modo adeguato il passaggio dalla fase emergenziale, alla così detta fase2, nella gestione ordinaria del problema, predisponendo tutti ad un cambiamento che dovrà avere un carattere di approccio permanente, diventando, come sono le attuali norme per la sicurezza sul lavoro,un modus operandi acquisito e automatico.

 

Scritto in collaborazione con dott. Mario Esposito (RSA UILTEC) su indicazioni delle note ricevute dal direttivo.

SCARICA IL PROTOCOLLO INTEGRATO DEL 24 4 2020

TAG: avv Monica Mandico, Covid19, protocollo lavoro covid19, sicurezza sul lavoro covid19
CAT: lavoro dipendente, Napoli

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