la tredicesima alba

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3 Febbraio 2024

Oggi con la scomparsa dell’ultimo protagonista del ventennio, si dovrebbe chiudere un’epoca. Definire proprio protagonista un ragazzo nato nel 1937 che, all’epoca dell’abdicazione del Nonno, contava solo 9 anni sarebbe un po’ eccessivo. Tuttavia quel ragazzo portava in sé le stigmate dinastiche definitivamente cancellate con la firma di Enrico De Nicola sulla Costituzione Repubblicana firmata e promulgata nelle giornate di cambio di calendario tra il 1947 e il 1948.

La Costituzione- non ne abbia a male nessun esponente della maggioranza pro-tempore – fu impostata con chiari simboli, parole, espressioni che non lasciano dubbi all’antifascismo di ciascuno dei 139 articoli. Per essere ancora più chiari, l’ultimo articolo che caratterizza tutto l’ordito e che potrebbe essere posto idealmente al primo posto, il n. 139, recita lapidariamente “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

Tuttavia esistono ben 18 Disposizioni transitorie. I Padri Costituenti furono bene accorti nell’esercitare quel diritto di difesa dai guasti monarchici con la XIII disposizione transitoria che recita (va): (*)

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. 

(*) L’articolo 1 della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n.1 (“Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione”, Gazz. Uff. n.252 del 26 ottobre 2002) stabilisce che: “I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”.  Come si sa, il Berlusconi II nell’ottobre 2002 modifica la disposizione costituzionale abrogando i primi due commi e consentendo così l’accesso dei discendenti al Paese. Possiamo sperare che non ci siano ulteriori modifiche costituzionali della XIII Disposizione e dichiarare definitivamente chiuso il contenzioso dell’Italia Repubblicana versus i Savoia?

TAG: costituzione, Disposizioni Transitorie, Istituzione Repubblicana
CAT: Eventi, Legislazione

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