Superbonus 110%, limiti di spesa e condizioni per ottenere la detrazione

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4 Agosto 2020

Il superbonus è un incentivo che prevede una detrazione al 110% per una serie di interventi di ristrutturazione degli immobili. Per usufruire del superbonus le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Esistono però dei limiti di spesa e delle condizioni da rispettare per ottenere la detrazione.
Gli interventi coperti dal superbonus, previsto dal Decreto Rilancio, si distinguono in “interventi trainanti” che sono necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale, ed “interventi trainati” che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento ai primi. Ecco le condizioni necessarie per accedere al superbonus.

Superbonus 110%, limiti di spesa

La legge fissa dei massimali di spesa oltre i quali non è possibile beneficiare dell’agevolazione al 110%:

  • interventi di isolamento termico: il tetto di spesa è pari a 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all’interno di complessi plurifamiliari; 40 mila euro per ciascuna unità immobiliare per condomini composti da 2 a 8 unità, e 30 mila euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità;
  • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: il tetto di spesa è pari 30 mila euro per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi; a 20 mila euro per unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità e 15 mila euro per unità abitativa negli edifici con più di otto unità;
  • pannelli solari: il tetto di spesa è pari a 48 mila euro e 2400 euro per ogni kw dell’impianto per singola abitazione.

Superbonus 110%, condizioni da rispettare per ottenere la detrazione

  • Gli interventi del c.d. ecobonus, cioè quelli che servono al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, devono comportare il miglioramento energetico di almeno due classi. Il miglioramento deve essere attestato dal rilascio dell’APE (attestato di prestazione energetica) prima dell’intervento e dopo. Gli interventi di isolamento termico dovranno rispettare i requisiti fissati da un apposito decreto ancora da emanarsi (in attesa si applicano i requisiti previsti dai decreti 19/02/2007 e 11/02/2008);
  • gli interventi del c.d. sismabonus, cioè quelli che servono all’adeguamento antisismico dell’edificio, devono comportare il miglioramento di almeno una classe;
  • gli interventi  trainati possono beneficiare della detrazione solo se compiuti unitamente a uno dei tre interventi trainanti;
  • gli interventi trainati se compiuti unitamente ad uno o più interventi trainanti in ambito energetico, devono determinare il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque arrivare alla classe energetica più alta;
  • gli interventi trainati danno diritto alla detrazione anche senza essere legati ad un intervento trainante, per gli immobili vincolati per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi trainanti, a causa di limitazioni derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali;
  • l’agevolazione fiscale spetta per gli interventi e i lavori realizzati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

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TAG: Decreto rilancio, detrazione, Ecobonus, Limiti di spesa, Sismabonus, Superbonus, Superbonus 110%
CAT: Governo

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