COPYRIGHT: per i colossi del web le maglie della rete diventano strette
Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva Ue per il diritto d’autore sul web frutto di una procedura legislativa tra Parlamento, Consiglio Ue e Commissione che è durata tre anni.
Tra le polemiche, ora siamo in attesa solo del passaggio formale del via libera a maggioranza qualificata nel Consiglio.
Tra due anni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea, sarà in vigore in tutti gli stati membri. La disciplina del copyright prende una forma comune in tutta l’Unione Europea, servirà a costituire la base per la costruzione del ‘digital single market‘, ovvero uno spazio economico comunitario che riproduca l’assenza di barriere che esiste a livello fisico tra i paesi dell’Unione.
L’importanza della nuova disciplina sta nel prevedere misure di equa remunerazione della proprietà intellettuale anche sul web, adattando le norme a un mercato sul web in cui le piattaforme digitali costituite dai grandi gruppi internazionali producono utili anche grazie all’utilizzo gratuito di contenuti prodotti da terzi.
Google News, Facebook, Youtube e tanti altri, diventeranno direttamente responsabili per i contenuti caricati sulle loro piattaforme e dovranno remunerare editori, case discografiche e cinematografiche ed ogni altro prodotto che contenga elementi propri di un lavoro personale ed intellettuale, opere di ingegno.
Necessità quindi un intervento profondo di “RESPONSABILIZZAZIONE” con la sottoscrizione di licenze e accordi con i legittimi proprietari dei diritti, trasferendo loro una parte dei profitti da utilizzo delle loro opere, oppure rimuovere quei contenuti.
Due sono gli articoli della normativa che suscitano maggior preoccupazione ed attenzione:
- Lart.11 ( diventato il 15 nella versione emendata) che introduce la cosiddetta “link tax” ( tassa sui link)
- L’art. 13 ( diventato 17) che prevede un “upload filter” ( filtro per il caricamento dei contenuti).
Ogni Stato membro dovrà far sì che gli autori delle opere possano percepire una quota dei proventi percepiti dagli editori, a loro volta pagati dalle piattaforme online per l’utilizzo dei loro convenuti, questa è la “LINKTAX”.
L’upload filter, invece, prevede che le piattaforme online debbano ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti per utilizzare i contenuti. Se ciò non avviene, le piattaforme sono responsabili per la violazione del copyright.
Le piattaforme dovranno esercitare un controllo su ciò che viene caricato dai loro utenti, in modo da escludere la pubblicazione di contenuti protetti da copyright, in caso contrario, saranno loro responsabile del pagamento di una quota di diritti.
Ciò però come si può immaginare, al momento dello stato dei fatti, rappresenta un’operazione impossibile da attuare nella piena efficienza, infatti la stessa norma definisce come una specie di azione di limitazione della colpa, il fatto di «aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione» o comunque di «aver agito tempestivamente» per disabilitare l’accesso agli utenti che violano il copyright.
Le norme, infine, si applicano sostanzialmente solo alle multinazionali web: la responsabilità à limitata o esclusa per le società senza scopo di lucro (Wikipedia?) con fatturato inferiore ai 10 milioni di euro o attive sul web da meno di tre anni.
Rimangono inoltre utilizzabili i cosiddetti “snippet”, brevi estratti di testo con cui gli articoli giornalistici vengono indicizzati per essere reperibili sui motori di ricerca. Inoltre, si specifica che il caricamento di scritti su enciclopedie online senza scopo di lucro o su piattaforme open source sia lecito.
La direttiva è stata il frutto di tre anni di lavoro molto travagliato. Due mesi fa il governo italiano ( sia la Lega che il Movimento 5 Stelle si sono espressi contro la direttiva) si è opposto al testo in Consiglio Ue, insieme a Olanda, Lussemburgo, Polonia e Finlandia, ma non è bastato per formare una minoranza di blocco.
Il relatore Axel Voss, al termine della votazione, ha aggiunto: «Questo accordo è un passo importante per correggere una situazione che ha permesso a poche aziende di guadagnare ingenti somme di denaro senza remunerare adeguatamente le migliaia di creativi da cui dipendono. Allo stesso tempo, l’accordo contiene numerose disposizioni per garantire che Internet rimanga uno spazio di libera espressione»
Tutto ciò dopo tre anni e un numero imprecisato di emendamenti che hanno scatenato una guerra furibonda fra le due fazioni che si fronteggeranno fino al verdetto positivo di oggi.
La regolamentazione sul copyright era ferma a un testo del 2001, bisognava intervenire assolutamente, le norme di allora applicate ad un mercato cambiato in profondità e di un Web diversissimo non potevano continuare ad esistere.
L’obiettivo è quello di salvaguardare il vero diritto d’autore e dei diritti connessi, adattando le norme sul diritto d’autore a un mercato monopolizzato da colossi internazionali che fatturano sull’uso in questo momento gratuito, di contenuti prodotti da terzi
La finalità della direttiva quindi dovrebbe essere quella di incentivare la stipula di accordi, fra editori e aziende digitali e far si che le piattaforme si accollino la responsabilità della violazione.
Bisogna ricordare che se le condizioni erano ormai obsolete per i mutamenti così repentini avvenuti negli ultimi 10 anni, in Italia siamo in una situazione da preistoria, infatti la legge sul Diritto d’Autore è la n.633/1941, si, parliamo di 1941!!
Al momento della sua emanazione, la legge n. 633/1941 era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (CUB) del 1886, tuttavia nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento anche di diverse direttive dell’Unione europea, oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione della Repubblica Italiana; il suo impianto, tuttavia, è rimasto sostanzialmente invariato.(Wikipedia).
Un efficace strumento di tutela rispetto alla pirateria informatica e alla contraffazione fu l’intervento del legislatore con la legge 18 agosto 2000, n. 248, che è intervenuta in modifica della legge del ’41 sul diritto d’autore.
Inoltre, nell’ ottobre 2017 il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, all’art. 90, prevede una modifica alla legge sul diritto d’autore italiana, facendo decadere di fatto, l’intermediazione esclusiva della S.I.A.E. nel settore del diritto d’autore, esclusività che durava sin dal 1941, resa necessaria per evitare una procedura d’infrazione a carico dell’Italia, che non avrebbe attuato pienamente la Direttiva n. 2014/26/UE.
Nonostante tutto, la legge ancora oggi inizia con:
– VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;……..
Non va, però, sottovalutato il ruolo attivo della nostra giurisprudenza, che ha svolto e, tuttora, svolge un’efficace attività interpretativa, fornendo un contributo particolarmente prezioso nella risoluzione dei problemi di un diritto c.d. vivente, qual è quello legato ad Internet ed alla tecnologia.
La diffusione progressiva della rete, come strumento di comunicazione ed interazione sociale, è alla base di tutta una serie di esigenze di mediazione giuridica e problemi di adattamento delle categorie e degli strumenti di diritto comune rispetto a fenomeni nuovi. La tutela della riproduzione di opere protette dal diritto d’autore, si contrappone alle istanze di quanti propongono un ampliamento delle facoltà di utilizzare “liberamente” i contenuti che circolano in rete, evocando il diritto di cronaca o la libertà dell’informazione, non considerando la mancanza di profitto di chi è stato creatore di quelle stesse opere.
In definitiva, il forte dinamismo del mondo digitale impone il costante adeguamento degli strumenti di tutela. Tali principi però, non sono stati più ritenuti sufficienti da legislatore europeo, a garantire il giusto equilibrio tra i contrapposti diritti e interessi degli autori da un lato, e degli utenti, dall’altro.
Si è ritenuto che le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi, pur armonizzate a livello europeo, presentassero un carattere nazionale che non garantiva certezza giuridica quanto agli utilizzi transfrontalieri. Da qui la necessità di riformare la materia.
Monica Mandico
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