Viaggi&Vacanze: dal pacchetto al pacco (turistico) il passo è breve

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17 Agosto 2018

Ormai le ferie sono quasi al termine per la maggioranza degli italiani, ma c’è anche chi invece vuole approfittare di un last minute per decidere dove andare.

Si attende l’estate per godere di riposo e relax, ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.

Cosa succede, se la vacanza non è come l’abbiamo immaginata o addirittura non rispetta i termini di un contratto sottoscritto con un tour operator, – anche virtuale- e ci ritroviamo al posto del relax, con un danno subito?

Quali sono allora i termini per poter capire se si ha diritto ad un risarcimento per danno da vacanza rovinata?

Un adeguamento della normativa italiana, alle direttive europee, ha modificato parzialmente le regole che i contratti devono rispettare nel caso di prestazioni relative ad un servizio turistico.

Il codice del turismo rivolge attenzione alla tutela del contraente debole (il turista/viaggiatore), molte volte in balia di agenti senza scrupoli.

Il primo passo necessario è ricevere, attraverso la consegna di un modulo, delle informazioni relative al pacchetto che si vuole acquistare. Tale modulistica, deve contenere indicazioni ben specifiche:

–          la destinazione (o le destinazioni) del viaggio;

–           l’itinerario previsto, i periodi di soggiorno con le date relative anche a partenza e ritorno, i luoghi, , la durata del viaggio, la località di sosta intermedia e le coincidenze

–          l’indicazione dell’alloggio, l’ubicazione, le caratteristiche principali, la categoria turistica dell’alloggio secondo la regolamentazione del paese di destinazione;

–          i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto;

–          i pasti forniti;

–          le visite, le escursioni e gli altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito nel pacchetto;

–          i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;

–          la lingua in cui sono prestati i servizi.

Queste informazioni, formano parte integrante del contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico e non possono essere modificate, salvo accordo esplicito delle parti contraenti. L’organizzatore e il venditore devono comunicare tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

Il contratto deve inoltre contenere anche le seguenti informazioni:

–          le richieste specifiche del viaggiatore, accettate dall’organizzatore;

–          una dichiarazione di responsabilità dell’organizzatore per la precisa esecuzione di tutti i servizi turistici con l’obbligo a prestare assistenza, qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà;

–          il nome ed i recapiti del soggetto incaricato della protezione in caso d’insolvenza;

–          il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante locale dell’organizzatore, per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati;

–          il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione del pacchetto;

–          nel caso di minori non accompagnati, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore (od un responsabile del minore) nel suo luogo di soggiorno;

–          informazioni riguardo procedure per i reclami ed ai meccanismi di risoluzione alternativa – ADR;

–          informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto ad un altro viaggiatore.

Una copia del contratto deve essere consegnata, anche se non cartacea, in tempo utile prima dell’inizio della vacanza, l’organizzatore deve fornire le ricevute, i buoni e biglietti necessari, le informazioni sull’orario della partenza previsto ed il termine ultimo per l’accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell’arrivo

Una volta concluso il contratto relativo al pacchetto turistico, un aumento dei prezzi può avvenire soltanto se il contratto lo prevede espressamente e possono riguardare solamente le seguenti situazioni:

–          il trasporto in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;

–          l’ammontare delle tasse o dei diritti sui servizi turistici i imposti da terzi;

–           i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa, almeno venti giorni prima dell’inizio della vacanza.

Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, salvo che non sia espressamente dichiarato.

Ma veniamo invece a ciò che accade nel caso che la vacanza sia stata rovinata, verso chi ricadono le responsabilità?

L’organizzatore è sempre responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto, anche se i servizi turistici sono prestati dai suoi ausiliari (o preposti), da terzi di cui si avvale o da altri fornitori di servizi turistici.

Nel caso quindi, di una difformità relative alle prestazioni del contratto, si è tenuti ad informare immediatamente l’organizzatore, il quale deve porre in essere tutte le possibili azioni per eliminare o almeno ridurre i difetti di conformità, a meno che ciò risulti impossibile o eccessivamente oneroso.

C’è da dire che se, i fatti avvenuti, causa del difetto, non sono imputabili all’organizzatore, ed è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto di pacchetto turistico, una prestazione adeguata come quella stabilita contrattualmente, l’organizzatore deve offrire, senza alcun supplemento di prezzo a carico del contraente, soluzioni alternative adeguate di qualità (se possibile equivalente o superiore) rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare.

Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto, l’organizzatore deve concedere un’adeguata riduzione del prezzo.

Le soluzioni proposte possono essere anche respinte ma solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto, si ha comunque diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto dipende solo dal contraente o se le soluzioni respinte erano adeguate a quanto definito in precedenza nel contratto.

A questo punto, analizziamo cosa e come fare per ottenere un risarcimento per l’eventuale danno subito.

Si ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ritardo ingiustificato, il risarcimento adeguato per qualunque danno subito dal contraente del contratto, in conseguenza di un difetto di conformità o per vacanza rovinata. Il risarcimento dei danni non verrà riconosciuto nel caso che l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è da te imputare al contraente del contratto relativo al pacchetto o è stato causato da un terzo, estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto, oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o a quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro nel luogo di partenza; quello al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

Queste sono alcune novità introdotte dalla regolamentazione europea in materia di contratti turistici, l’attenzione non è mai troppa quando si parte, perché è bene ricordare…chi parte sa cosa lascia ma non sa cosa trova (Lello docet).

TAG: contratti, monica mandico, regolamento europeo, risarcimento danni, turismo, Unione europea, vacanze
CAT: Qualità della vita, Turismo

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