Perché un liberale voterebbe Sì il 17 aprile

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1 Aprile 2016

Come stiamo tutti imparando in queste ultime settimane ci sono risorse che appartengono allo stato e che lo stato può decidere che debbano essere sfruttate ma che non lo voglia fare direttamente, per una moltitudine di ragioni (e.g. mancanza di competenze, difficoltà a reperire il capitale per gli investimenti etc).

Può quindi decidere di concedere ad un privato lo sfruttamento di quelle risorse, perché valutati costi e benefici per il paese ritiene che gli ultimi siano maggiori dei primi, dietro il pagamento di una somma e per un limitato periodo di tempo.

Quanto deve essere lungo il tempo? Ovviamente abbastanza perché il

TAG: concessioni, gas, idrocarburi, licenze, referendum, referendum 17 aprile 2016, trivelle
CAT: appalti e concessioni

3 Commenti

  1. sergio-bagnasco 8 anni fa

    Condivido l’approccio al tema e per questo voterò SI e invito a astenersi dall’astensione
    macosamidicimai.org

    Non concordo con la conclusione perché in caso di prevalenza del SI sarebbero abrogate le parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”.
    Rimarrebbe quindi il divieto di nuove concessioni entro le 12 miglia e la scadenza prevista dalla concessione in essere.
    Poi, si sa, i legislatori spesso si divertono a sovvertire gli esiti referendari, ma la finalità del referendum è chiara: non prorogare la concessoone alla scadenza.

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  2. Invito a leggere l’articolo sottoposto a referendum (art. 6, comma 17, TU Ambiente) che stabilisce il generale divieto di rilasciare concessioni di trivellazione sotto le 12 miglia (“..sono vietate le attivita’ di ricerca, di prospezione nonche’ di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, (…). Il divieto e’ altresi’ stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa”) . Lo stesso articolo stabilisce poi che “I titoli abilitativi gia’ rilasciati sono fatti salvi” e poi la abroganda frase “per la durata di vita utile del giacimento”. E’ evidente che il “sono fatti salvi” si riferisce al periodo precedente dello stesso comma e cioè quello che stabilisce il divieto di rilasciare concessioni. In altre parole la legge stabilisce un divieto ma dispone una deroga per le concessioni già rilasciate. La frase “incriminata”(e oggetto del quesito) mantiene questa deroga per le concessioni in essere non solo fino alla scadenza delle medesime ma, pure, in caso di rinnovo, fino alla fine della durata utile del giacimento. In caso di vittoria del SI’ le concessioni non potranno essere rinnovate perchè sul rinnovo penderebbe il divieto stabilito dalla prima parte del comma 17 art. 6 TU Ambiente.

    La teoria che qui leggo secondo cui “Il referendum su cui siamo chiamati a votare il 17 aprile si propone di eliminare la norma secondo la quale le licenze sono automaticamente prorogate fino all’esaurimento del giacimento.” è decisamente fuorviante. La norma che disciplina le proroghe è la Legge n. 9 del 9 gennaio 1991, n. 9 che è tutt’ora in vigore e che, agli artt. 4, 6 e 9 stabilisce le regole che governano le proroghe. In altre parole il referendum non ha nulla a che vedere con la legge che disciplina le proroghe ma interviene su un testo che impone un divieto generale di svolgere quel tipo di attività e che inciderebbe anche alle concessioni pur già rilasciate ma in scadenza.

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  3. In altre parole vorrei capire dall’autrice, in che modo il quesito referendario “si propone di eliminare la norma secondo la quale le licenze sono automaticamente prorogate fino all’esaurimento del giacimento”, visto che tale norma (quella che dispone la disciplina dei rinnovi, non già automatici ma soggetti all’avverarsi di determinate condizioni) è la L. n. 9 del 9 gennaio 1991, artt. 4, 6 e 9 che non è oggetto di referendum ed è felicemente in vigore. Il risultato del SI’ è l’impossibilità di rinnovare stante il divieto disposto dalla restante parte dell’art. 6, comma 17, TU Ambiente oggetto del quesito. Con il fallimento del referendum, invece, continuerebbe ad essere efficace la disciplina della proroga stabilita dalla L.. 9/1991.

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