Le proposte dello Sportello Sociale Anticrisi, per aiutare gli insolventi

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24 Dicembre 2020

Il 17.12.2020 è stato inaugurato a Napoli e Milano lo SPORTELLO SOCIALE ANTICRISI , composto da professionisti esperti nella risoluzione di crisi da indebitamento di consumatori e imprese. Gli specialisti della materia oggetto della disciplina organica del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (  in vigore da settembre del 2021), che sostituirà la vecchia legge fallimentare e la legge 3/12, sono già al lavoro per proporre modifiche alle norme esistenti e/o introdurre agevolazioni utili ai fini sociali, per le categorie in difficoltà e che stanno subendo gli effetti devastanti conseguenti alla pandemia.

Tra le proposte che i tecnici dello S.S.A. ( Sportello Sociale Anticrisi) intendono portare avanti e farsi ascoltare dalla classe politica e governativa, riguardano due misure eccezionali, collegate al periodo di emergenza in cui stiamo vivendo.

La questione che si pone all’attenzione è quella  relativa alla sorte di transazioni stipulate ante Covid, con dilazioni di pagamento di somme di danaro a favore di una parte ( banche, fornitori, finanziarie ecc) che poi venga meno, a causa della situazione emergenziale, in situazione di grave difficoltà economica, a causa del blocco delle attività produttive stabilito dai provvedimenti dell’Autorità per fronteggiare la pandemia.

Il contratto di transazione assume delle particolarità RILEVANTI, SOPRATTUTTO QUANDO INTERVIENE IN CORSO DI UNA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PER BLOCCARE L’ASTA IMMOBILIARE . Difatti in tali casi si applica la sospensione concordata della procedura esecutiva art. 624 bis cpc, ma questa può essere fatta per una sola volta ossia:

  • quando si raggiunge un accordo con i creditori e la transazione prevede il pagamento di più rate e/o un piano di rientro per saldare i debiti, di solito accade che le parti del processo di espropriazioni depositano un’istanza di sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c.. L’articolo in questione consente al Giudice dell’Esecuzione di sospendere il processo esecutivo per un tempo limitato e per una durata massima di 24 mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e sentito il debitore. La sospensione è però  disposta per una sola volta. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine stabilito nell’ordinanza dal Giudice dell’Esecuzione, chiunque vi abbia interesse deve presentare istanza per la prosecuzione della procedura esecutiva.  L’istanza di sospensione può essere formulata fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, in caso di vendita senza incanto, ovvero fino a 15 giorni prima della data fissata per l’incanto. Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi.

Il problema è, dicono gli esperti dello SPORTELLO SOCIALE ANTICRISI, che quasi il 70% degli accordi raggiunti, prima dell’emergenza sociale, per bloccare le aste immobiliari e fare saldi e stralci, sono saltati perchè non rispettati dai debitori che si son trovati in gravi difficoltà economiche e i creditori, a fronte dell’inadempienza,  hanno ridato impulso alle procedure  esecutive, facendo così RIPARTIRE L’ASTA.

Sta nei fatti che a causa di risoluzioni per inadempimento o per impossibilità od onerosità sopravvenute, mancato pagamento delle rate, gli accordi raggiunti tra i debitori e i creditori per cercare di non perdere la casa o l’azienda, sono andarti in fumo. Su questi casi e situazioni che riguardano un numero notevole di italiani,  vi è stato un vuoto normativo non colmato dal governo o dal parlamento, nonostante l’alluvione legislativa che si è avuta dal mese di gennaio 2020 ad oggi.
Orbene, andando diretti al problema, senza soffermarci sui profili più generali di disciplina dell’istituto, rileviamo che sul piano operativo, quasi sempre il mancato pagamento anche di una sola delle rate concordate – come quasi sempre si pattuisce nei contratti di transazione che dilazionino pagamenti nel tempo – costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti nell’accordo di transazione, con la conseguente facoltà di risolvere il contratto per la parte non inadempiente. ( Per maggiore approfondimento https://shop.giuffre.it/tutela-della-prima-casa-come-difendersi-dal-pignoramento-immobiliare.html)

LE POSSIBILI SOLUZIONI NEL CASO DI MANCATO PAGAMENTO CHE FANNO SALTARE LE TRANSAZIONI E LE SOSPENSIONI DELLE PROCEDURE ESECUTIVE EX ART. 624 BIS C.P.C.

Ebbene, sul punto potrebbe essere introdotta, secondo quanto esposto sinora, nell’attuale situazione storica, STANTE L’EMERGENZA, una modifica all’art. 624 bis cpc e quindi prevedere che la sospensione possa essere disposta per due volte, per l’anno 2021 e 2022, considerate le previsioni della gestione della pandemia. 

Questa soluzione e/o semplice modifica all’articolo 624 bis cpc, ridarebbe la possibilità alle persone che avevano raggiunto l’accordo e che non hanno avuto, la possibilità di rispettarlo, di poter ripresentare l’istanza di sospensione. Va da sè che allo stato attuale l’art. 624 bis cpc, non è di certo adeguato ai tempi difficili, tuttavia con il semplice correttivo, limitato al periodo 2021- 2022, salvo proroghe, si può dare una seconda opportunità a chi vuole ripartire, ma che a causa della forza maggiore gli è stato impedito di poter adempiere.

Un’altra e seconda proposta è stata altresì formulata dai tecnici ( avvocati e commercialisti) dello SPORTELLO SOCIALE ANTICIRSI, ossia una modifica alla disciplina sulla conversione del pignoramento ( ne abbiamo già parlato nei precedenti articoli : https://www.glistatigenerali.com/banche/uno-dei-rimedi-per-bloccare-il-pignoramento-la-conversione-e-le-novita/ ), al fine di agevolare coloro che vivono la difficile situazione di crisi economica di questi ultimi tempi.

La conversione del pignoramento, è un istituto che consente, a determinate condizioni, di spostare l’obbligo derivante dal pignoramento dal bene o dai beni pignorati, su una somma di denaro.

Viene disciplinato dal’’art. 495 del codice di procedura civile e  di recente il legislatore è intervenuto apportando delle modifiche.
In sostanza la normativa in questione, permette al debitore di esercitare, entro un determinato termine, la facoltà di presentare una domanda per  sostituire con il versamento di una somma di denaro a fronte delle cose pignorate. In questo modo la procedura esecutiva immobiliare si arresta e il debitore esecutato ha di nuovo la possibilità di potere pagare, con un rateizzo che può essere di quasi 4 anni, il debito contratto e che per varie ragioni non è riuscito ad adempiere. In tal modo viene conservato l’immobile pignorato

Ebbene lo Sportello Sociale Anticrisi, propone un correttivo alla normativa in questione, sempre collegata alla crisi di questo periodo, che porta ad aumentare da 4 a 5 anni anni il periodo di raterizzo e/o di rientro per il pagamento delle rate che porta alla conversione del pignoramento.

Con le proposte indicate, il team di professionisti ed analisti del diritto e dell’economia dello Sportello Sociale Anticrisi, ritiene che è possibile far ripartire l’economia reale, evitare che famiglie e imprese si rivolgano ai canali dell’usura e dell’estorsione e si può ridare una SECOND LIVE a chi vuole veramente ripartire e liberarsi dalla zavorra del debito.

VEDI IL VIDEO DEL TG2 DELLA RAI , SULLO “SPORTELLO SOCIALE ANTICRISI”

TG2 del 19 dicembre 2020 – Apre lo SPORTELLO SOCIALE ANTICRISI

PER INFO: scrivi a centrotutele@libero.it

TAG: AIUTO AI DEBITORI, CONVERSIONE PIGNORAMENTO, ISTANZA DI SOSPEMSIONE 624 BIS CPC, Mandico&Partners, monica mandico, Saldo e Stralcio, SOSPENSIONI ASTE, sovraindebitamento
CAT: Banche e Assicurazioni, economia circolare

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