Cronaca
“Corona-Signorini”: il Tribunale blocca “Falsissimo” e riapre il dibattito sulla censura preventiva
Il Tribunale civile di Milano accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e vieta a Fabrizio Corona la pubblicazione della puntata di “Falsissimo”. Disposta la rimozione dei contenuti già online. È tutela della reputazione o censura preventiva?
Il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso urgente presentato da Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona, disponendo una serie di misure cautelari che impediscono a Corona di pubblicare la puntata prevista del suo format Falsissimo. L’ordinanza emessa dal giudice Roberto Pertile interviene in un contesto di accuse e contro-accuse tra i due protagonisti della vicenda.
Cosa prevede l’ordinanza del Tribunale
Secondo il provvedimento del Tribunale, Corona non potrà trasmettere online la prossima puntata del programma Falsissimo programmata per il 26 gennaio 2026 e dovrà rimuovere immediatamente dai social e dagli hosting provider tutti i contenuti già pubblicati che riguardano Signorini, compresi video, testi e file audio.
Il giudice ha stabilito inoltre che Corona è vietato dal pubblicare, diffondere o condividere qualsiasi ulteriore contenuto ritenuto potenzialmente diffamatorio o lesivo della reputazione, dell’immagine e della riservatezza del conduttore televisivo e giornalista. Il provvedimento include anche sanzioni pecuniarie: Corona dovrà pagare 2.000 euro per ogni giorno di violazione delle misure imposte e coprire le spese legali associate all’istanza presentata da Signorini.
Le posizioni delle parti
I legali di Alfonso Signorini hanno presentato il ricorso sostenendo che i contenuti diffusi da Corona rappresentano una campagna diffamatoria contro il loro assistito e violano diritti fondamentali come la reputazione personale e la riservatezza. Nell’episodio di Falsissimo intitolato Il prezzo del successo, Corona ha raccontato presunti retroscena legati al Grande Fratello e ad Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi e volto centrale del reality di Canale 5.
Secondo quanto affermato da Corana e dalla sue fonti, esisterebbe un presunto “sistema” che avrebbe favorito l’ingresso in televisione di alcuni giovani attraverso flirt o presunti rapporti sessuali con il conduttore. Il conduttore televisivo è così ad oggi accusato di violenza sessuale ed estorsione nei confronti di Antonio Medugno che ha sporto denuncia. I legali di Signorini sostengono che dimostrerenno “che Medugno è abituato a proporsi in ogni forma pur di andare in tv. Quando Signorini per 3 o 4 mesi non lo chiamava, il querelante si faceva avanti scrivendo mi manchi”. Corona sostiene di aver ricevuto centinaia di segnalazioni e testimonianze da giovani che si sono ritrovati nella stessa situazione e di aver riferito tutto al pm.
Secondo il giudice Pertile però con le sue puntate sul conduttore televisivo Corona ha solo scatenato e poi alimentato un “pruriginoso interesse del pubblico” e una “morbosa curiosità per piccanti vicende sessuali” e ha accusato il conduttore e giornalista “di aver perpetrato condotte immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti'”, ma senza “neppure il conforto di prove univoche e al solo scopo di offendere” la sua “dignità” per “ricavare profitto economico”.
Corona e i suoi difensori hanno definito l’ordinanza come “censura preventiva”, affermando che limita la libertà di espressione e di pensiero garantita dalla Costituzione italiana. Hanno così annunciato l’intenzione di presentare ricorso in appello contro la decisione del Tribunale.
Diritti individuali, libertà di espressione e censura preventiva
Il caso Signorini-Corona tocca questioni delicate e di grande rilevanza per il giornalismo e la comunicazione nell’era digitale. Da un lato, esistono principi consolidati nel diritto italiano (e internazionale) che tutelano la reputazione e la riservatezza delle persone, imponendo limiti alla diffusione di contenuti che possano arrecare danno ingiustificato. Dall’altro, vi è un fondamento costituzionale — sancito dall’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana— che garantisce la libertà di espressione, stampa e manifestazione del pensiero.
La censura preventiva (cioè l’atto di bloccare contenuti prima della loro pubblicazione) è un tema particolarmente controverso perché, se applicata in modo troppo ampio o generico, può soffocare il dibattito pubblico e limitare l’accesso a informazioni che possono avere un valore pubblico significativo. Le misure di inibizione sono giustificate quando vi è un rischio concreto di danno grave e irreparabile alla reputazione di una persona; tuttavia, la loro applicazione deve essere proporzionata, specifica e supportata da elementi chiari.
Decisioni di questo tipo possono rafforzare posizioni di potere a scapito della libera circolazione delle idee e della critica. Questo rischio è accentuato in un’epoca in cui molte conversazioni pubbliche si svolgono proprio attraverso piattaforme digitali e media indipendenti.
Al contrario, la misure adottate dal Tribunale evidenzia la necessità di bilanciare diritti fondamentali: proteggere la reputazione personale non significa automaticamente limitare la libertà di espressione, ma piuttosto assicurare che l’esercizio di tale libertà non arrechi danni ingiustificati ad altri. Siamo sicuri però che se al centro della puntate di Falsissimo non ci fosse stato Alfonso Signorini, legato a Mediaset da anni, sarebbe andata nello stesso modo?
L’azienda, dopo le puntate di “Falsissimo” sul “sistema Signorini”, ha denunciato Corona per diffamazione e minacce ai danni di alcuni volti noti di Mediaset e dei vertici del gruppo. La società ha inoltre chiesto alla DDA di intervenire per limitare l’utilizzo dei social e delle piattaforme attraverso cui Corona diffonde i suoi contenuti, nel tentativo di fermare quella che viene definita una vera e propria campagna diffamatoria. Mediaset – inoltre – ha accolto “la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto”.
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