Legge salva suicidi: cos’è e come funziona

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23 Luglio 2018

Come funziona la legge salva suicidi? Chi può usufruirne e quali benefici può portare nell’immediato?
Per fare chiarezza su come  funziona questa legge ho intervistato l’esperta di diritto immobiliare e procedure concorsuali Eliana Tagliente.

 

Qual è la finalità della Legge n.3/2012 e perché viene chiamata “Legge salva suicidi”?

La Legge n. 3/2012, come risultante nel testo attuale, ha introdotto nell’ordinamento italiano tre nuovi istituti volti a fornire una soluzione a quei soggetti  in sovraindebitamento risultati esclusi dalle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. I nuovi istituti hanno introdotto una soluzione a quei casi disperati che continuano ad essere causa di tragedie familiari.

Cosa intende per sovrindebitamento?

La Legge stessa ci spiega cosa si intende per sovraindebitmento: una situazione di perdurante squilibrio  tra le obbligazioni assunte e le possibilità che il debitore ha di farvi fronte o di rispettarne le scadenze. Ovviamente la legge non tutela chi ha sconsideratamente assunto obbligazioni pur sapendo di non potervi far fronte.

Quali sono i 3 istituti di cui ha accennato?

Accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione dei beni sono tre istituti con la medesima  finalità di soddisfare il più possibile i creditori pur consentendo al debitore di garantire alla propria famiglia il fabbisogno minimo di sopravvivenza. Nell’immediato il deposito dell’istanza di composizione della crisi può far ottenere dal giudice un decreto di sospensione delle procedure esecutive eventualmente in corso ed il divieto di attivarne di nuove. Si salva sicuramente l’abitazione principale da eventiali pignoramenti o aste giudiziarie.

Ce li spiega meglio?

Si, glieli sintetizzo: “l’accordo del debitore” è una proposta che il debitore fa ai creditori tramite la procedura; il piano presentato è rimesso al voto dei creditori. Per essere approvato e dunque omologato  dal Tribunale deve raggiungere una maggioranza del 60%. E’una procedura molto simile al concordato preventivo previsto dalla legge fallimentare per le grandi imprese. Se un debitore è definibile “consumatore” – ovvero ha assunto solo debiti di natura personale, non derivanti dalla propria attività di impresa o professionale- , può accedere ad un istituto ad hoc: “il piano del consumatore”, appunto. Per il consumatore non si ha il voto dei creditori, ma viene rimesso al Giudice di stabilire con quali modalità, esaminata la situazione generale  del debitore, i crediti verranno  soddisfatti. Non ha dunque natura negoziale. I creditori sono comunque messi nelle condizioni di esprimere osservazioni al piano entro 10 giorni da quando l’organismo di composizione della crisi glielo avrà comunicato. Per le situazioni più difficili è prevista poi la possibilità di offrire tutto il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, tenendo fuori solo quanto occorre a garantire i fabbisogni minimi della famiglia. Questa procedura permette l’esdebitazione, ovvero dopo che un debitore ha offerto la liquidazione di tutto ciò che ha per soddisfare i creditori, garantendo la parte dei debiti rimasti insoddisfatti verranno cancellati.

Ma quindi a seguito dell’adesione a queste nuove procedure ci si può vedere ridotti eventuali assegni di mantenimento o altro da chi è tenuto a versarli?

Assolutamente no. Quelli che ha citato sono credito c.d. “impignorabili” e come tali non toccati da nessuna delle tre procedure.

Quali debiti possono essere oggetto delle procedure?

Tutte le tipologie di debito. Debiti di natura personale, debiti misti tra debiti personali e debiti da attività professionale o d’impresa, tutti i debiti chirografari tipo i debiti da condominio, debiti verso le banche e finanziarie. Può usufruirne anche il socio illimitatamente responsabile di societa’, investito dai debiti di quest’ultima e fideiussori che per colpa di terzi si trovano in sovraindebitamento.

Come si accede alla procedura? 

La Legge 3/2012 ha previsto l’introduzione di un organismo apposito, chiamato organismo di composizione della crisi che ausiliaria i Tribunali già sovraccarichi, nella gestione delle procedure, che così possono essere definite in tempi brevissimi. Gli OCC sono ora presenti in tutte le città, rendendo pienamente operativa la legge.

Chi paga la procedura?

Non era ipotizzabile che i creditori venissero aggravati anche dalle spese della procedura attivata dal debitore. Le tariffe sono stabilite dal Ministero della giustizia. Le spese di procedura vengono integralmente pagate dal debitore, inserite nel piano e pagate in prededuzione rispetto alle altre. Verrano dunque pagate secondo i termini del piano dal debitore stesso. Nessun anticipo dal debitore in difficoltà.

Quindi quale è l’unico vero limite di accesso ai nuovi procedimenti? 

Se non si è assoggettabili alle previgenti procedure concorsuali, l’unico vero limite è la ovvia necessità di avere un seppur minimo reddito o beni  di proprietà da poter liquidare, che possano garantire il piano. Si può ovviare a questo presupposto essenziale solo con l’ausilio di terzi che garantiscano il soddisfacimento del piano con il proprio patrimonio.

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TAG: concorsi, debiti, legge salva suicidi, sovraindebitamento, Tribunali
CAT: Banche e Assicurazioni, economia civile

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