Sanzionati per non installare strumenti illegali

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11 Luglio 2015

Il D.Lgs. 102/2014 impone la contabilizzazione del calore consumato dai singoli appartamenti; l’obbligo vige dal 2014 e , per chi non installa i sistemi di rilevazione, sono previste sanzioni dal 1/1/2017

Per evitare le sanzioni, i condomìni ricorrono alla contabilizzazione indiretta, che prevede l’utilizzo di una valvola termo-staticha, che permette di regolare il calore diffuso dal radiatore, abbinata ad un ripartitore.

Le tubazioni degli edifici più datati – i c.d. montanti – che distribuiscono l’acqua calda sono verticali e alimentano radiatori situati su piani diversi ed é quindi tecnicamente impossibile installare dei contabilizzatori diretti.

Il contabilizzatore diretto calcola puntualmente il calore diffuso a tutto l’appartamento, sulla base della portata di acqua calda e della differenza di temperatura tra entrata e uscita; viene utilizzato negli edifici più recenti, dove la distribuzione dell’acqua calda avviene orizzontalmente.

I contabilizzatori diretti sono strumenti omologati e certificati mentre i ripartitori stimano, in modo molto approssimativo, il calore ceduto all’ambiente dal radiatore, sulla base delle sue caratteristiche geometriche e costruttive, della sua temperatura e di quella dell’ambiente.

La contabilizzazione indiretta non misura quindi il calore sul fluido vettore, ma sull’ambiente che lo riceve.

La contabilizzazione diretta é molto più precisa di quella indiretta, soggetta oltretutto a svariati metodi di manomissione.

Utile il richiamo ai principi di Metrologia Legale, già spiegati in un post precedente.

La legge stabilisce che, se una transazione economica è basata sulla misurazione di una grandezza, tale misurazione deve essere effettuata con strumenti di misura legali e la stessa grandezza deve essere espressa in un’unità di misura legale. La richiesta di un corrispettivo economico, contro una quantità di calore erogata, rientra in questa casistica.

I ripartitori misurano “unità di ripartizione”, che non sono unità di misura legali.

La Direttiva 2004/22/CE, nota come MID, regola la messa in commercio di strumenti omologati in accordo a tale direttiva. In particolare, la contabilizzazione del calore viene trattata nell’allegato MI-004 della direttiva e prevede, per ora, la sola contabilizzazione diretta.

Quindi la certificazione CE, indicata dai costruttori dei ripartitori, presume una conformità metrologica,che in realtà non esiste.

Fino a quando non verranno omologati, tali strumenti sono illegali ed é nulla qualsiasi pretesa economica basata sulla loro rilevazione, a prescindere dalle decisioni prese dalle assembleecondominiali. La legge è inderogabile.

Da notare che lo Stato mette a disposizione benefici fiscali a chi installa strumenti illegali e sanziona quelli che non lo fanno.

 

www.edoardobeltrame.com

TAG: consumi energia, consumi famiglie, riscaldamento condominiale
CAT: Bollette e tariffe

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