Agevolazioni per le PMI in difficoltà finanziaria: una grande novità

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11 Luglio 2019

Il Decreto Semplificazioni del dicembre scorso ed il Decreto Crescita di pochi giorni fa hanno introdotto in Italia norme del tutto innovative per aiutare le PMI (piccole e medie imprese) in difficoltà finanziaria classificate nella Centrale rischi della Banca d’Italia come “inadempienze probabili” (UTP, unlikely to pay) dalle banche delle quali sono debitrici.

La novità principale consiste nella soluzione ideata per non trasgredire il divieto di aiuti di Stato previsto dalle norme europee: infatti, per evitare alterazioni della concorrenza, l’Unione Europea vieta agli Stati membri di intervenire proprio in favore di imprese in difficoltà finanziaria.

Il legislatore ha risolto il problema introducendo un meccanismo non utilizzato prima in Italia: ha previsto cioè che, entro determinati limiti, lo Stato garantisca l’eventuale perdita registrata dalla banca creditrice di una PMI in difficoltà finanziaria (UTP) grazie all’intervento di una apposita Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI istituito con la legge numero 662 del 1996.

L’intervento della Sezione speciale è una sorta di copertura assicurativa a favore della banca che concordi con la PMI in difficoltà un nuovo piano di ripagamento del prestito della durata massima di 20 anni.

Possono accedere all’agevolazione:

– le PMI creditrici della pubblica amministrazione, classificate UTP entro il 15 dicembre 2018, esposte verso le banche per finanziamenti rateali anche garantiti da ipoteca su beni aziendali;

– le PMI operanti nel settore edile (Ateco F 41 e F 42) esposte verso banche con finanziamenti assistiti da ipoteca di primo grado su beni anche non aziendali e classificate UTP entro l’11 febbraio 2019.

Nel primo caso la garanzia copre, nel limite massimo di 2,5 milioni di euro e fino all’80%, il minore tra il credito verso la pubblica amministrazione e il residuo finanziamento alla data della domanda.

Nel secondo caso la garanzia copre, invece, fino all’80% e sempre nel limite di 2, 5 milioni di euro, l’esposizione alla data dell’11 febbraio 2019.

È già una importante novità che la garanzia non sia “a prima richiesta”, cioè escutibile in concorrenza con l’escussione del patrimonio di debitori e garanti, ma copra la perdita registrata della banca dopo aver escusso debitori e garanti. È cioè una garanzia “sussidiaria”, poco diffusa nel nostro sistema di agevolazioni e comunque non prevista per aziende in difficoltà.

È ancora più rilevante che l’intervento della Sezione speciale del fondo PMI non sia gratuito.

È stabilito, infatti, che la banca paghi al Fondo un premio “a valori di mercato” che può essere addebitato alla PMI per un massimo del 25%.

Questa prescrizione era necessaria per ovviare al divieto di aiuti di Stato imposto dalle norme europee, ma anche per non mettere a carico della collettività gli oneri del tentativo di salvataggio di PMI critiche.

Obiettivo del legislatore è ridurre il novero delle PMI i cui debiti verrebbero ceduti dalle banche ai fondi speculativi grazie anche ad un’altra norma, particolarmente innovativa, contenuta all’articolo 23 dello stesso Decreto crescita che favorisce appunto la cartolarizzazione delle esposizioni UTP.

Il timore del legislatore è che le banche, pressate dalle indicazioni della BCE sullo smaltimento degli Npls (i crediti di difficile recupero) e dalle norme restrittive sul credito adottate a seguito della crisi 2007/2008, cedano ai fondi speculativi, e quindi a logiche liquidatorie, anche PMI industrialmente ancora valide ma finanziariamente in difficoltà proprio a causa del credit crunch di questi ultimi anni.

Con queste innovative agevolazioni si spera che tante PMI possano “comprare tempo”, rientrare in bonis e continuare a produrre beni, reddito e occupazione.

Altro elemento di novità è che l’intervento della Sezione speciale, proprio perché copre generosamente l’eventuale perdita contabile della banca creditrice, possa interpretarsi più come una copertura assicurativa che una garanzia in senso classico.

Ciò aprirebbe la strada, anche in Italia, al diffondersi di coperture assicurative sui crediti bancari che potrebbero facilitare il supporto creditizio alle imprese da parte di banche sempre meno in grado di svolgere questa funzione rispetto al passato.

Il campo di intervento è, per ora, limitato (PMI creditrici della pubblica amministrazione o operanti nel settore edile) e comunque ristretto ad un perimetro storicamente determinato per evitare comportamenti opportunistici di banche e imprese.

E’ tuttavia da augurarsi che l’innovativa impostazione possa allargarsi ad altri settori e che il Fondo di garanzia delle PMI possa essere autorizzato a riassicurarsi o coassicurarsi con compagnie assicurative private che potrebbero aumentare il “moltiplicatore” dell’intervento, per ora limitato dalla dotazione iniziale di 50 milioni di euro.

TAG: Decreto legge, economia, Sistema bancario
CAT: Borsa, Capitali

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