Recensioni false in rete: cosa prevede la legge per tutelarsi

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27 Marzo 2024
Oltre al Digital Service act  (il Regolamento Ue in tema di sicurezza, trasparenza e responsabilità in rete)  entrato in vigore lo scorso 17 febbraio, è possibile anche presentare ricorso all’Antitrust o al giudice o chiederne la rimozione alla piattaforma coinvolta, tenendo ben presente il rapporto costi-benefici e quanto tempo sia necessario per conseguire l’obiettivo

 

 

 

 

L’impazzare delle recensioni false in rete su prodotti e servizi di ogni tipo, sembra non voler arrestarsi. Anzi, per certi versi continua a far registrare picchi di commenti diffamatori o al contrario, scritti a pagamento, per esaltarne e promuoverne qualità eccezionali ma inesistenti. Negli ultimi giorni, la notizia della vittoria di Amazon che ha ottenuto dal Tribunale di Milano, il provvedimento di chiusura d’urgenza del sito RealRewies.it, riuscendo a comprovare che per ogni recensione positiva sui prodotti sponsorizzati e acquistati vi fosse il rimborso dei costi dei prodotti, ha fatto scalpore. Inoltre, Amazon ha provveduto a proporre anche una denuncia per truffa, varcando dunque la soglia della giustizia penale. Certamente la maggior parte dei consumatori o titolari di attività commerciali, come albergatori e ristoratori, per esempio, risulta essere assai più vulnerabile e con meno fondi a disposizione di un colosso dell’e-commerce qual’è Amazon, trovandosi dunque, di continuo, sotto scacco di account falsi o truffatori di ogni specie che scandagliano in modo ossessivo la rete per approfittarne.

 

 

Come tutelarsi in sede legale?

 

 

Per proteggersi e trovare tutela in sede legale dal bombardamento delle recensioni false in internet, vi sono tre alternative. Da ultimo, la possibilità di interpellare direttamente l’ospitante della recensione, ovvero le piattaforme coinvolte, che in ossequio al Regolamento Ue denominato “Digital Service Act“, entrato in vigore lo scorso 17 febbraio, sono obbligate ad allestire canali di comunicazione immediati con gli utenti, garantendo dei meccanismi per segnalare e agire riguardo a potenziali contenuti illegali. Tutto questo ovviamente, presuppone che, anche i consumatori forniscano delle contestazioni circostanziate ed affidabili per permettere ai gestori della piattaforma di poter porre un rimedio tempestivo. La nota dolente inerente ai suddetti “meccanismi di segnalazione e azione”, sta nel fatto che essi siano stati ideati per contenuti omologati, per esempio rispetto alla contraffazione di marchi, non consentendo dunque agevolmente, di poter reputare come dannosa e denigratoria una recensione falsa.

 

Un altro strumento di tutela, è quello di ricorrere all’Antitrust, segnalando una pratica commerciale scorretta. Segnalazione che è possibile inoltrare anche dopo aver comunicato direttamente con i gestori della piattaforma ospitante, i quali (a differenza dell’autore o autrice della recensione fake), rischierebbero sanzioni fino a dieci milioni di euro. Questo percorso potrebbe rappresentare la soluzione ideale per i piccoli imprenditori, se non fosse per i tempi lunghi necessari a concludere l’istruttoria e, pertanto, incompatibile con il carattere dell’urgenza, ma soprattutto poco proficuo per ottenere un risarcimento da danno ingiusto. Per questa categoria di cittadini, ecco,  si configura come praticabile in termini di risultati, la terza via, ovvero quella di rivolgersi ad un giudice civile, chiedendo in primis un provvedimento d’urgenza per poter bloccare le recensioni in tempi celeri, ed eventualmente poi, procedendo con il giudizio di merito vero e proprio. Tutto questo presuppone di dover fare i conti anche con la disponibilità economica personale per le spese legali e di notifica ineludibili.

 

 

La normativa vigente nello specifico

Quali possono essere i comportamenti scorretti degli operatori in rete ravvisabili più di frequente? O che l’operatore online indichi che le recensioni di prodotti o servizi sono inviate da consumatori che ne hanno fatto un uso effettivo, ma non adotta strumenti di verifica; o che l’operatore invii, o dia incarico a terzi, di scrivere recensioni false o commenti di apprezzamento fittizi. In tutte e due le fattispecie, ci troveremmo al cospetto di pratiche commerciali ingannevoli, dunque in violazione dell’articolo 23 del Codice del Consumo (Dlgs 206/2005 modificato nel 2023). I maggiori operatori in rete, devono invece : informare il consumatore circa le procedure di verifica delle recensioni poste in essere e segnalare se le recensioni siano state sollecitate dagli operatori (art. 22 Codice del Consumo) su commissione o a pagamento, provvedendo ad attivare sulle piattaforme ospitanti, dei meccanismi di accesso rapido per permettere all’utenza di comunicare direttamente con gli stessi gestori, ai sensi dell’art. 16 del Digital Service Act.

Un giro di affari, quello delle recensioni fake, che vale oramai circa 152 miliardi di dollari su scala mondiale, nutrito all’ennesima potenza dal commercio elettronico, i commenti sul turismo, hotels e ristorazione, ma anche prodotti di cura della persona e della casa.

Un folle tritacarne che si fonda essenzialmente su condotte fraudolente e truffaldine che danneggiano in modo mostruoso economia e consumatori.

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CAT: commercio, Internet

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