Alcol e minori un problema ancora troppo sottovalutato

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10 Febbraio 2020

Risulta molto difficile porre divieti e limiti ai ragazzi, specialmente quando si tratta dei propri figli.

Ma, per diventare grandi, i ragazzi devono comprendere che i limiti esistono per non recare danni principalmente alla loro salute.

I dati Istat segnalano un incremento dei consumi dovuti alle bevande alcoliche, soprattutto lontano dai pasti.

Questo indica principalmente tale consumo è legato al volere di bere per ubriacarsi.

Per avviare questa consapevolezza, risulta necessaria un’azione che è quella di coinvolgerli nella definizione dei programmi di prevenzione a loro rivolti.

Il ragazzo non deve sentirsi controllato ma deve diventare principalmente il controllore di se stesso. Il concetto di controllo non pregiudica la libertà di scelta individuale, se si costruisce il valore e si condivide il senso del rispetto della legalità.

Forse proprio questo aspetto, che gli stessi adulti hanno mortificato, il rispetto della legalità, diventa per i ragazzi un’alibi delle proprie azioni.

La prevenzione calata dall’alto, coi giovani,  non funziona; loro vogliono sentirsi partecipativi, proporre e prendere decisioni.

Ai ragazzi i limiti vanno spiegati e condivisi in un’ottica realistica di capacità di gestione del rischio nelle situazioni in cui loro sanno e percepiscono la possibile vulnerabilità che si obbligano a seguire: coinvolti dalle dinamiche di gruppo, dall’atteggiamento di sfida e di provocazione degli adulti e dalle norme imposte ma, secondo loro, ipocritamente disapplicate.

Uno dei problemi principali è il mancato rispetto della legge che vieta la vendita di bevande alcoliche ai minorenni.

Bisogna insistere e spiegare ai ragazzi perché non potrebbero comprare nè in un bar né in un supermercato una lattina di birra o una bottiglia di superalcolico.

Non vuole essere una proibizione ma un’azione di controllo e di tutela dei più deboli, una scelta di civiltà e di rispetto per la persona, tutelare principalmente la loro salute, la loro vita.

La leva principale, che spinge un minore ad agire, a volte anche contro la sua volontà, è la paura dell’esclusione dal gruppo.

Ma quando poi si arriva all’estremo, all’eccesso, si innesca un altro tipo di angoscia, quella che rende un inferno una serata di divertimento, diventando in quel momento consapevoli della perdita del controllo e dei danni causati dall’alcol.

Per questo motivo, quelli più angosciati da ciò, si informano, vogliono sapere del danno cerebrale, irreversibile se l’uso di alcol si protrae nel tempo, o del rischio di sovrappeso o dell’obesità, che diventano condizioni inevitabili in presenza di persistenti ed elevati introiti di calorie.

Occorre incrementare la consapevolezza sull’abbassamento della percezione del rischio conseguente al consumo pur moderato di alcol, che è un danno sempre e comunque prima dei 18 anni per l’organismo, tossico per il cervello. L’alcol abbassa la percezione del rischio e il controllo su se stessi.

Fino al raggiungimento della maggior età, i ragazzi non dovrebbero bere nemmeno un bicchiere di qualunque bevanda alcolica al giorno perché l’etanolo interferisce con il normale sviluppo cerebrale.

L’uso di bevande alcoliche durante l’adolescenza rischia di cristallizzare lo sviluppo cerebrale.

Un genitore deve, obbligatoriamente, avere il controllo sul consumo dell’alcol dei propri figli minore (ma anche non minori, mi viene da dire)

L’alcol si individua facilmente, emette sempre un odore: percepibile.

Un parametro da tenere sotto controllo è il rendimento scolastico. L’alcol porta immediatamente un deficit cognitivo è principalmente di memoria e può determinare un calo nell’apprendimento nell’arco di pochi mesi.

Anche gli insegnanti devono allertarsi, quando non riescono a dare una spiegazione sulle mancanze improvvise da parte di un loro alunno.

Il gestore di un esercizio pubblico, che somministra delle bevande alcoliche, ad un minore di 16 anni rischia arresto, sanzione e chiusura per 3 mesi anche se a servire è stato il dipendente.

Oggi però non è facile, sapere se un ragazzo ha più o meno di 16 anni è assai difficile. Così, se un ragazzino chiede al banco del bar una birra o acquista al supermercato una bottiglia di liquore o si chiede ogni volta la carta di identità, o si va sulla fiducia.

Fiducia che potrebbe essere molto pericolosa, perché a pagare in caso di errore è il gestore del locale, anche se a servire la birra è stato il suo cameriere ad insaputa del titolare, o a «passare» la bottiglia alla cassa del supermercato è stata una cassiera troppo permissiva.

La Cassazione con una sentenza lo ha sancito in una sentenza, n. 3028/2018 del 23.01.2018, delle sezioni penali unite, in cui, inoltre, obbliga di predisporre nei distributori automatici di bevande alcoliche un sistema per la rilevazione dei dati anagrafici dell’acquirente.

Come noto, c’è un divieto esplicito di somministrare qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai ragazzini che non hanno compiuto i 16 anni. Quello che, forse, non era sufficientemente chiaro è se a rispondere del fatto sia la persona che materialmente riempie il bicchiere o il carrello di un ragazzino oppure il suo titolare.

Secondo il Codice penale somministrare degli alcolici ad un minore di 16 anni o ad una persona che appaia affetta da malattia mentale viene con l’arresto fino ad un anno.

Lo stesso accade se a commettere il fatto, si fa uso di distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici del cliente mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. In altre parole, è punibile chi mette un distributore all’esterno del suo locale per vendere delle bevande alcoliche quando il bar o il negozio è chiuso e non installa un sistema tale per cui può ritirare il prodotto solo chi dimostra di aver compiuto i 16 anni.

La recidiva, comporta l’applicazione anche della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 25mila euro e la sospensione dell’attività per tre mesi.

Accade però che il proprietario del bar, della discoteca o del negozio di alimentari sia rigido ma e contrario per principio a somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, ma ha un dipendente, che serve da bere qualsiasi cosa a chiunque glielo chieda, anche in questo caso, la Cassazione dice che il proprietario rischia il carcere e la maxi multa, oltre alla sospensione dell’attività per tre mesi. E’ il titolare dell’esercizio pubblico ad essere il solo responsabile della somministrazione di bevande alcoliche ai ragazzi minori di 16 anni da parte dei propri dipendenti.

 

Il D.L n. 14 del 20 febbraio 2017, ha riordinato il quadro legislativo in merito alla vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni, in Italia, modificando in parte la legge n.125 del 2001.

Tale norma ha stabilito il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18. Da evidenziare che si specificano due termini diversi: “vendita” e “somministrazione”, intendendo con il primo l’atto di portare via quanto acquistato, con il secondo l’atto di bere l’alcolico nel luogo in cui è stato acquistato. In questo modo, si colpiscono sia i luoghi della somministrazione (bar e simili), che luoghi della vendita .

Questo decreto, non annulla il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni punito dal Codice penale, lasciando ai singoli amministratori locali la facoltà di alzare l’età minima per chiedere e ottenere un bicchierino in piena legalità.

In Italia è un reato somministrare bevande alcoliche a minori di 16 anni: chi infrange tale divieto può essere punito con l’arresto fino a 1 anno (art. 689 del Codice Penale).

Invece, la vendita di alcolici a minori di 16 anni può comportare sospensione della licenza commerciale.

Diversamente, è considerato solo un illecito di natura amministrativa la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni di età compresa tra 16 e 18 anni: tale infrazione è punita con sanzione pecuniaria che oscilla tra i 250 ed i 1000 euro (come era già previsto nell’art. 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125). Se il commerciante risulta recidivo, la seconda sanzione consta di una sospensione di 3 mesi della licenza commerciale e di una sanzione tra i 500 ed i 2000 euro.

Negli esercizi commerciali vi è l’obbligo di esporre il simbolo di divieto di somministrazione degli alcolici  e anche la tabella alcolemica, che specifica le quantità di alcol che si possono ingerire per poter guidare.

Tale decreto ha dato la possibilità ai sindaci di decidere in merito ed in piena autonomia. Il provvedimento concede ai primi cittadini di introdurre delle limitazioni non solo sugli orari di chiusura dei locali pubblici ma anche sull’età in cui si può chiedere una bevanda alcolica, alzandola a 18 anni. Chi non rispetta le disposizioni del sindaco rischia una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

A Napoli non ho trovato traccia di nessuna ordinanza sindacale in merito.

TAG: alcol e minori, avv Monica Mandico
CAT: costumi sociali, Napoli

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