Pillole da vacanza: Responsabilità degli operatori per i servizi svolti da terzi

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12 Luglio 2019

Partiamo tutti per le vacanze.

Piccoli spunti di riflessione e casi concreti, per capire cosa fare se ci capitano imprevisti durante le nostre tanto desiderate vacanze… speriamo mai rovinate.

Un turista acquistava un pacchetto  da un tour operator che ha come oggetto un viaggio in un paese extra-UE.

Durante il viaggio di rientro, l’aereo sui cui viaggiava era costretto ad atterrare in una località diversa dalla destinazione, a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Il tour operator offriva, quindi, ai propri turisti la possibilità di optare per un pernottamento in tale località a proprie spese o di accettare un trasferimento via taxi.

Il cliente accetta quest’ultima soluzione soluzione.

Durante il tragitto, avviene un incidente che provoca danni al cliente, che rientrato a casa, citava innanzi al tribunale il tour operator al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, ma il Tribunale respingeva la domanda di risarcimento.

Nel ricorso in appello, la Corte, confermando la sentenza resa dal Tribunale in primo grado, osservava come nessun inadempimento fosse ascrivibile all’operatore, il quale ex art. 15 della legge 27.12.1977, n. 1084 (legge di ratifica della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)) risponde dei danni causati al viaggiatore solo a motivo del proprio inadempimento totale.

Ma il cliente, propone ricorso per cassazione, sostenendo come la Corte d’Appello avesse erroneamente escluso la responsabilità del Tour Operator, ritenendo il tassista estraneo al contratto, laddove il medesimo, invece, avrebbe dovuto essere qualificato come prestatore di servizi del quale il tour operator si è avvalso.

In tal caso, l’organizzatore sarà esente da ogni responsabilità nel caso in cui dimostri di essersi servito di un soggetto professionalmente idoneo all’esecuzione in sicurezza del servizio e, inoltre, quando una diversa scelta non avrebbe potuto evitare il verificarsi del danno.

Ma l’art. 43, comma 2°, del codice del turismo dispone la responsabilità dell’organizzatore che si avvalga di terzi per l’esecuzione del contratto di viaggio, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

La Suprema Corte, riteneva applicabile la disciplina di cui al codice del turismo, trattandosi di pacchetto turistico con la conseguenza che il tassista deve essere considerato quale un prestatore di servizi del quale l’organizzatore si è avvalso.

La Corte affermava che la responsabilità dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici trova fondamento nel rischio relativo all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento del servizio acquistato, nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 cod. civ.

Nel caso analizzato, il trasporto in taxi risultava una soluzione alternativa offerta dall’organizzatore del pacchetto turistico in vista dell’attuazione dei propri obblighi e, secondo la Cassazione, il Tribunale di merito, avrebbe dovuto applicare il principio cuius commoda eius et incommoda, (A colui che ha vantaggi, spettano anche gli svantaggi) comportante l’assunzione del rischio per i danni arrecati.

Sentenza : Cassazione n. 22619 del 2012

TAG: avv Monica Mandico, diritti dei cittadini e dei consumatori
CAT: Napoli, Turismo

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