Referendum: è vero che la riforma semplifica la produzione di leggi? No

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18 Novembre 2016

Il Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 propone “il superamento del bicameralismo paritario”, ovvero il fatto che le due Camere che formano il Parlamento hanno gli stessi poteri e che per diventare legge una proposta di legge deve essere approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nell’identico testo.

I sostenitori del Sì dicono che con la riforma Renzi-Boschi la procedura di approvazione delle leggi verrà semplificata: «Tranne che per alcune limitate materie, di norma la Camera approverà le leggi e il Senato avrà al massimo 40 giorni per discutere e proporre modifiche, su cui poi la Camera esprimerà la decisione finale».

È davvero così? No, e vediamo perché

Attualmente, un qualsiasi progetto di legge viene esaminato dalla Camera dove è stato presentato, e poi trasmesso all’altra Camera: se vi sono modifiche il testo deve tornare indietro alla prima Camera (è la cosiddetta “navetta”). La procedura è chiara e semplice, e i tempi dipendono dalla volontà politica di approvarla. In concreto, la “navetta” riguarda solo il 20% dei casi (Rapporto OpenPolis, 6 gennaio 2016).

Con la riforma vengono creati quattro tipi di procedimenti:

  • A. Leggi di competenza bicamerale (leggi costituzionali, leggi elettorali, di tutela delle minoranze, trattati Ue, ecc.)
  • B. Leggi approvate dalla Camera e trasmesse entro 10 giorni al Senato: su richiesta di un terzo dei senatori, il Senato può esaminare la legge e deliberare eventuali modifiche entro 30 giorni. Sulle modifiche proposte dal Senato, la Camera si pronuncia a maggioranza semplice in via definitiva
  • C. Leggi di bilancio approvate dalla Camera: vanno sempre sottoposte all’esame del Senato, che può deliberare proposte di modificazione entro 15 giorni dalla data di trasmissione
  • D. Leggi dello Stato che, su proposta del Governo, potranno intervenire in materie non riservata alla legislazione esclusiva dello Stato per tutelare l’unità della Repubblica o l’interesse nazionale. In questo caso, l’esame del Senato è disposto entro 10 giorni dalla trasmissione della Camera. Le eventuali modifiche se approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono derogabili solo dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera.

La procedura legislativa, come si vede, si complica e si incrementa la confusione. Poiché, inoltre, spesso le leggi toccano ambiti diversi, nasceranno conflitti di competenza tra Stato e regioni, tra Camera e nuovo Senato.

TAG: bicameralismo, Camera, procedura legislativa, referendum, Renzi-Boschi, Riforma costituzionale, senato
CAT: Legislazione

6 Commenti

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  1. jacbas 7 anni fa

    Commento di una scorrettezza assoluta. Non viene ricordato – e “cifrato” soprattutto – come oggi il Parlamento sia esautorato dalla sua potestà legislativa a causa dell’uso smodato della decretazione d’urgenza e delle fiducie da parte del governo di turno. Una vera “violenza” che l’attuale Costituzione permette e non riesce a sanare, cosa che invece verrà affrontata se vincesse il Sì al referendum del 4 Dicembre.

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  2. igor-fiorini 7 anni fa

    ma per favore! oggi il parlamento è domato a furia di richieste di fiducia e l’esperienza della legge elettorale “porcata” di Calderoli ha insegnato che il divide et impera funziona benissimo col nostro ordinamento.
    Lo stesso Calderoli che ora chiede di bocciare la riforma.
    Tutto torna e si spiega, no?

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  3. silvia-bianchi 7 anni fa

    mi permetto di segnalare alla Redazione un refuso (4 dicembre 016, non 2012) e di ricordare che il “voto a data certa” introduce un ulteriore procedimento legislativo

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  4. silvia-bianchi 7 anni fa

    Vedo che tra i sostenitori del sì è di gran moda sostenere la panzana per la quale “la riforma ridà potere al Parlamento, perché la decretazione d’urgenza viene limitata”.
    A parte il fatto che la decretazione d’urgenza rimane (sebbene vengano “costituzionalizzati” i limiti che oggi sono previsti da legge ordinaria, la 400/1988, mi pare), così come rimane lo strumento della legge delega (che affida al governo il compito di attuare nel dettaglio i princìpi generali approvati dal Parlamento), a questi si aggiunge il cd “voto a data certa”, che permette al governo di “imporre l’agenda” alla Camera (obbligandola a esaminare un provvedimento con priorità) e di ottenere la votazione finale su un suo provvedimento entro 70 giorni.
    A ciò bisogna aggiungere che nella Costituzione riformata non viene posto alcun limite all’utilizzo del vero strumento con il quale il governo può “prevaricare” il Parlamento: la questione di fiducia, del quale i governi tendono ad abusare per superare le divisioni entro la propria maggioranza. Nulla garantisce che, anche se vince il sì, nelle prossime legislature le cose andranno diversamente da oggi: con l’aggravante che la fiducia andrà posta solo alla Camera, dunque il governo rischierà di meno e sarà ancor più incoraggiato a ricorrervi

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  5. giorgio-cannella 7 anni fa

    Ecco i miei due contributi sul referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Buona lettura. http://giorgiocannella.com/index.php/2016/06/03/referendum-costituzionale-italiano-ottobre-2016/ http://giorgiocannella.com/index.php/2016/10/29/referendum-4-dicembre-2016-parte-seconda/

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  6. ivana 7 anni fa

    Si vede che l’autore non ha la più pallida idea di come funziona oggi se il nuovo sistema gli sembri più complesso dell’attuale. Lo testimonia il fatto che fa un copia e incolla di uno schemino di spiegazione del nuovo art. 70 senza spiegare nemmeno prendendola alla lontana come si legge in paragone con l’attuale sistema… Complimenti per l’informazione di qualità

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